Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15247 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 01/06/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 01/06/2021), n.15247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 2505-2020 proposto da:

M.D., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato AMERIGA PETRUCCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 342/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 28/05/2019 R.G.N. 322/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza n. 342 del 2019, ha respinto il gravame proposto da M.D., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa sede che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. Il richiedente, in sintesi, aveva dichiarato di avere lasciato il suo Paese di origine per il timore di essere ucciso, come era avvenuto per i suoi genitori, dai membri dell’ACN (partito politico antagonista a quello militava il padre); aveva precisato che i genitori, insieme ad un fratello, erano deceduti a seguito dell’incendio della loro casa causato proprio da alcuni componenti dell’ACN; aveva specificato, poi, che attraverso la Libia, ove si era trattenuto un anno e cinque mesi, era arrivato in Italia.

3. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato la mancanza di ogni requisito per concedere le tutele richieste.

4. Avverso la sentenza di secondo grado M.D. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. I motivi sono titolati come segue.

2. Primo motivo: “Diniego della protezione sussidiaria – Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”. Secondo motivo: “Diniego della protezione umanitaria – Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”. Terzo motivo: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5. Omessa motivazione sull’eccepita carenza assoluta di motivazione; motivazione apparente; violazione di legge in relazione all’eccepita violazione di legge L. n. 241 del 1990, art. 3 in relazione art. 3 convenzione Europea diritti dell’uomo (punto 4, pag. 44 dell’atto di appello)”.

3. Prima di esaminare i motivi di impugnazione, occorre evidenziare che la procura speciale allegata al ricorso, autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13.

4. Invero, nel caso in esame, va rilevato che la procura, conferita con atto separato e materialmente congiunto al ricorso, non contiene alcun riferimento alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Potenza, oggetto del presente ricorso; nè può essere, a tal fine, valorizzata la materiale congiunzione della procura con l’atto cui essa dovrebbe accedere, posto che la norma speciale (che prevede espressamene l’obbligo, a pena di inammissibilità del ricorso, del conferimento della procura in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, nonchè la certificazione della data di rilascio a cura del difensore incaricato del ricorso in Cassazione) è evidentemente tesa ad evitare la prassi del rilascio della procura a ricorrere in Cassazione in un momento anteriore a quello della comunicazione del decreto oggetto di impugnazione (Cass. n. 15211/2020; Cass. n. 25447/2020).

5. Di qui l’esigenza che nel testo della procura sia specificato il riferimento al provvedimento impugnato, quantomeno con l’indicazione del numero cronologico, della data di deposito o di comunicazione, in modo che sia assicurato il requisito della specialità della procura stessa.

6. Nel caso di specie questi requisiti non sono soddisfatti perchè la procura allegata al ricorso in Cassazione, ancorchè recante una data successiva al deposito del provvedimento impugnato, si riferisce genericamente al “giudizio promosso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione” e quindi non contiene alcun elemento idoneo ad individuare il conferimento del potere difensivo in relazione all’impugnazione del decreto emesso dal Tribunale di Roma, oggetto del presente ricorso.

7. Alla stregua di quanto esposto deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

8. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

9. In relazione a quanto dispone il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali perchè il pagamento del doppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato gravi sul difensore della parte richiedente asilo (e non su quest’ultima), avendo il legale presentato un ricorso privo di valida procura del quale si è assunto la esclusiva responsabilità (Cass. n. 32008 del 2019; Cass. n. 25435 del 2019, Cass. n. 18283 del 2020; Cass. n. 25304/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA