Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15246 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 23/06/2010), n.15246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 72/63/07, depositata il 20 marzo 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Antonio Greco.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 72/63/07, depositata il 20 marzo 2007, che, accogliendo parzialmente l’appello di B.A., medico chirurgo, gli ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene due motivi, rispondenti ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ..

Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza per violazione della normativa istitutiva dell’IRAP e dell’art. 2697 cod. civ., per aver ritenuto che anche in caso di richiesta di rimborso dell’imposta fondata sull’inesistenza, per il libero professionista, del requisito dell’autonoma organizzazione, sia onere dell’erario dimostrare l’esistenza di questa; con il secondo, per omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, per avere la CTR mancato di accertare un fatto – e di motivare su di esso – che andava necessariamente accertato, “vale a dire se il contribuente avesse dimostrato l’inesistenza in lui del requisito dell’autonoma organizzazione”.

La ratio decidendi della sentenza impugnata – che rigetta l’appello dell’amministrazione senza compiere alcun accertamento in ordine al requisito dell’autonoma organizzazione, mentre afferma che il presupposto impositivo va identificato “in una organizzazione che si connota come oggettivamente autonoma … perchè rappresenta un valore aggiunto, un quid pluris rispetto all’attività professionale, venendo ciò a costituire un autonomo indice di capacità contributiva, come tale tassabile, solo però se esistente ed acclarata attraverso un accertamento di fatto” – non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto appare manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto (esposti nella relazione e pertanto, ribadito il principio di diritto sopra enunciato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

 

 

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