Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15246 del 22/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 22/07/2016), n.15246
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22373-2014 proposto da:
D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO
20, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che la rappresenta
e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA, ROMA CAPITALE (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 6271/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
17/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
D.M. propone ricorso per cassazione contro Equitalia Sud e Roma Capitale, che non svolgono difese, avverso la sentenza del tribunale di Roma 17.3.2014 che ha respinto l’appello posto che ai sensi dell’art. 616 c.p.c., l’opposizione al sollecito di pagamento andava proposta con deposito dell’atto nel termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 e l’opponente non aveva provato la data di notifica del ricevuto sollecito per cui la data apposta sullo stesso – 30.3.2012 – doveva intendersi come dies a quo mentre solo nell’ottobre 2012 l’opposizione era stata iscritta a ruolo.
Parte ricorrente denunzia a) violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., per essere stata rilevata di ufficio la presunta intervenuta decadenza mentre il GP aveva accolto l’opposizione riconoscendo non provata la notifica del verbale e condannato solo il Comune e non Equitalia alle spese, decisione appellata solo dall’opponente, donde il giudicato.
E’ il caso di osservare che avverso la cartella sono esperibili i rimedi di cui all’art. 617 c.p.c., nei termini perentori di legge ma anche l’opposizione ex lege n. 689 del 1981 e quella ex art. 615 c.p.c. (Cass. 20.4.2006 n. 9180, Cass. 8.2.2006 n. 2819, Cass. 18.7.2005 n. 15149, etc.).
Nella specie, la sentenza ha rilevato di ufficio la mancata prova della tempestività dell’opposizione, mentre, trattandosi di opposizione ex art. 615 c.p.c., era preclusa tale possibilità.
In particolare la sentenza riconosce che l’appellante si era avvalsa in primo grado dello strumento di cui all’art. 615 c.p.c., argomentando sulla mancata notifica del vav prodromico per poi concludere con la mancata prova della data di notifica del sollecito.
Donde l’accoglimento del ricorso con cassazione e rinvio dovendosi decidere nel merito.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016