Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15246 del 21/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15246 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 3166-2014 proposto da:
SABA VASSILI ALESSANDRO, domiciliato ex lege

in difetto di

valida elezione di domicilio in Roma — in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato PAOLA SERRA, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente Contro
STRUSI MARIA LUISA, GALIANI GIULIANA;
– intimate avverso l’ordinanza n. 1/13 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI del 17/05/2013,
depositata il 21/05/2013;

Data pubblicazione: 21/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Svolgimento del processo
§ 1. — È stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai
sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., datata 21.10.14 e regolarmente

della corte di appello di Cagliari — sez. dist. Cagliari 21.5.13 resa ex art.
348-bis cod. proc.:
«1. — Con ricorso notificato il 2-7.1.14 Vassili Alessandro Saba
ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione dell’ordinanza della
corte di appello indicata in epigrafe, pronunziata pure sull’appello
incidentale da lui proposto avverso la sentenza n. 1251/12 del
tribunale di Sassari, resa nei confronti anche di Maria Luisa Strusi e di
Giuliana Galiani, avente ad oggetto il trasferimento di un immobile in
favore della seconda. Le intimate non svolgono attività in questa sede.
2. — Il ricorso principale può essere trattato in camera di
consiglio — ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. —
parendo dovervi essere dichiarato inammissibile.
3. — Può ritenersi inutile l’esposizione dei motivi di ricorso,
atteso il preliminare profilo della assoluta non impugnabilità
dell’ordinanza resa ex art. 348-bis cod. proc. civ., pure nelle ipotesi in
cui sia stata pronunziata fuori dei casi previsti dalla legge per la sua
emanazione: occorrendo qui conformarsi alle motivazioni delle
ordinanze di questa Corte, nn. 8940 a 8943, del 16.4.14, alla cui ampia
ed esaustiva disamina — anche nella parte in cui confutano le contrarie
argomentazioni in altra, di poco precedente, pronunzia di questa stessa
Corte — può qui bastare un mero richiamo.
4. — Del ricorso — impregiudicato l’esame di ogni altra questione
preliminare in rito, anche per la formulazione concreta dei motivi, pure
Ric. 2014 n. 03166 sez. M3 – ud. 10-06-2015
-2-

notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso l’ordinanza

ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ. ed in relazione al nuovo n. 5
dell’art. 360 del codice di rito, nonché nel merito — deve proporsi al
Collegio la declaratoria di inammissibilità, applicato pure l’art. 13 co. 1-

quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115».
Motivi della decisione

hanno depositato memoria o sono comparse in camera di consiglio per
essere ascoltate.
§ 3. — A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in
diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha
ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

5 4. — Del resto, la giurisprudenza di questa Corte si è sul punto
consolidata, come confermato da Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936;
Cass. 23 giugno 2014, n. 14182; Cass., ord. 3 ottobre 2014, n. 20968;
Cass., ordd. 9 aprile 2015, n. 7130 e 29 aprile 2015, n. 8608; Cass. 7
maggio 2015, n. 9241; Cass. 18 maggio 2015, n. 10118; Cass. 21
maggio 2015, n. 10516; e senza contrasto, se non altro in ragione
dell’ipotesi di inammissibilità in concreto configurabile nella specie, in
cui cioè si contesta il merito dell’ordinanza stessa o comunque non si
adduce che è stata resa al di fuori del suo ambito legislativo, neppure
con Cass. 7273 del 2014, come precisano anche Cass., ordd. 22
settembre 2014, n. 19944 e 12 gennaio 2015, n. 223).
§ 5. — Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il
ricorso va dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere
sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendovi svolto
attività difensiva le intimate.
§ 6. — Deve, peraltro, trovare applicazione l’art. 13 comma 1tic. 2014 n. 03166 sez. M3 – ud. 10-06-2015
-3-

§ 2. — Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti

quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17,
della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i
gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice
dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la
definisce, a dare atto — senza ulteriori valutazioni discrezionali — della

improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte
dell’impug-nante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione
da lui proposta, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02, come modif.

dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
co. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, addì 10 giugno 2015

sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o

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