Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15246 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 16/07/2020), n.15246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12906-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.L.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 427/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 16/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa all’IRPEF per l’anno d’imposta 2003;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, osservando che l’omissione della notifica di un atto prodromico alla costituzione del ruolo costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dello stesso e degli atti successivi: in particolare deve ritenersi nulla la notifica di un avviso di accertamento effettuata, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante deposito dell’atto nella casa comunale del domicilio fiscale qualora, attraverso le ricerche anagrafiche, si possa accertare nei confronti del contribuente la variazione anagrafica per trasferimento della residenza dato che dalla documentazione agli atti processuali risulta che il ricorrente, al momento della notifica, era residente nello stesso Comune ma ad un indirizzo diverso;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la notifica dell’atto prodromico all’emissione della cartella di pagamento impugnata sia stata effettuata dall’Agenzia in maniera errata pur essendo stata tentata la notifica presso il domicilio fiscale indicato dalla parte contribuente nella dichiarazione dei redditi;

considerato che secondo questa Corte:

in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più nè l’abitazione nè l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass. n. 6765 del 2019);

la notificazione dell’avviso di accertamento al contribuente D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 60, comma 1, lett. e) – il quale deroga, in materia, all’art. 140 c.p.c. -, è ritualmente eseguita, quando nel comune nel quale deve eseguirsi non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mediante affissione dell’avviso del deposito prescritto dal citato art. 140 c.p.c. nell’albo comunale, senza necessità di spedizione della raccomandata e senza che l’ufficio sia tenuto ad espletare ricerche, in particolare anagrafiche, in quanto tale obbligo è configurabile soltanto nel caso di intervenuto spostamento di residenza nell’ambito dello stesso comune (Cass. n. 5902 del 2019).

La CTR si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto nulla la notifica dell’atto prodromico (l’avviso di accertamento) effettuata mediante deposito dell’atto nella casa comunale del domicilio fiscale senza aver preventivamente effettuato ricerche nel Comune dove il contribuente effettivamente era residente, avendo egli solo cambiato residenza nell’ambito dello stesso Comune.

Ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è infondato, il ricorso va rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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