Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15245 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 23/06/2010), n.15245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

STUDIO LEGALE AVVOCATI VIGLIONE E DADASSO società semplice;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 57/2/06, depositata il 27 marzo 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Antonio Greco.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 57/2/06, depositata il 27 marzo 2007, che, accogliendo l’appello della società semplice Studio legale avvocati Viglione e Dalmasso, ha riconosciuto ad essa il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002.

La società contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene quattro motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ..

Con i primi due motivi l’amministrazione ricorrente censura la sentenza per violazione della normativa istitutiva dell’LRAP, assumendo nel primo che l’associazione professionale, come la società costituita fra professionisti per lo svolgimento di attività professionale, è sempre soggetto passivo dell’imposta, e nel secondo deducendo che, in ogni caso, si sarebbe in presenza nella specie del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione; con il terzo ed il quarto, per vizio di motivazione in ordine alla prova dell’insussistenza dell’autonoma organizzazione sotto il profilo, rispettivamente, del non essersi avvalsa di personale dipendente e di una organizzazione di mezzi superiore allo stretto necessario.

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel primo periodo stabilisce come presupposto dell’IRAP l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi; l’esercizio di un’attività con siffatti requisiti non è invece richiesta per le società e per gli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, in quanto l’attività esercitata da tali soggetti, a mente del secondo periodo dello stesso art. 2, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.

Il successivo art. 3, tra i soggetti passivi dell’imposta, che sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’articolo 2”, individua espressamente, alla comma 1, lett. c) le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comma 3, t.u.i.r., vale a dire “le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni”. L’attività esercitata da tali soggetti, strutturalmente “organizzati” per la forma nella quale l’attività stessa è svolta, costituisce pertanto ex lege presupposto d’imposta (“in ogni caso”), prescindendosi dal requisito dell’autonoma organizzazione.

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il primo, assorbente, motivo appare manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo del ricorso va accolto, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

 

 

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