Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15245 del 22/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 22/07/2016), n.15245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9377-2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA

MANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati ALFREDO IADANZA, FRANCO

IADANZA giusto mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.L., P.G., PI.GI.,

P.A., P.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

NICASTRO, 3, presso lo studio dell’avvocato VALERIO GROSU,

rappresentati e difesi dagli avvocati LUCIO RODOLFO CRISCI, FABRIZIO

CRISCI, giusta procura speciale a margine del controricoro;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 24993/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, del 7/10/2014 depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Alessandro Biamonte, delega verbale difensore del

ricorrente, che si riporta agli scritti e alle memorie;

l’Avvocato Fabrizio Crisci, difensore del controricorrente, che si

riporta agli scritti e alle memorie.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. S.G. ha proposto ricorso per revocazione della sentenza pronunciata da questa Corte il 25.11.2014, n. 24993.

2. Col primo motivo di ricorso deduce la “violazione dell’art. 395 c.p.c.”.

Spiega che la Corte di cassavione, con la sentenza revocanda, ritenne inammissibile, perchè tardivo, l’appello da lui proposto contro una sentenza del Tribunale di Benevento, sul presupposto che l’appellata B.C. fosse già deceduta al momento della notifica dell’atto d’appello, e che l’appellante fosse a conoscenza di tale circostanza, avendola appresa dall’atto di precetto che gli era stato precedentemente notificato.

Deduce che, in realtà, l’atto di precetto notificatogli il 9.12.2004 non conteneva alcuna informazione sulla mode di B.C..

2.1. Il motivo appare infondato, avendo il ricorrente ricevuto in data 9.12.2004 giusta quanto rilevato dai controricorrenti – la notifica di tre diversi precetti, in due dei quali si dava conto che gli intimanti agivano “quali eredi di B.C.”.

3. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell’art. 324 c.p.c., sostenendo che la sentenza 24993/14 di questa Corte avrebbe omesso di rilevare l’esistenza d’un giudicato interno.

Deduce che la questione della tardività dell’appello proposto dal S. “doveva essere dedotta dagli appellati in appello”, e non essendo ciò accaduto, non poteva essere proposta in Cassazione.

3.1. Il motivo è tanto inammissibile, quanto infondato.

E’ inammissibile perchè il ricorrente non espone se, quando e come abbia sollevato la relativa eccezione: il che rende inammissibile il ricorso alla luce del principio secondo cui “l’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4), deve presentare i caratteri dell’evidenza ed obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini, e deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d’ufficio (nella specie, la S.C. ha escluso presentasse tali caratteri ed integrasse, quindi, un vizio revocatorio la questione mai sollevata e trattata nel giudizio di cassazione del passaggio in giudicato di una statuizione non appellata della commissione tributaria provinciale)” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4456 del 05/03/2015, Rv. 634487).

Il motivo è comunque infondato, dal momento che la tardività dell’appello è rilevabile d’ufficio, e la mancanza di un’eccezione in tal senso da parte dell’appellato non gli preclude di far valere tale vizio in sede di legittimità.

4. Si propone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla ricorrente nella propria memoria.

4. Nella propria memoria ex art. 380 bis c.p.c., il ricorrente sostiene che nè nel giudizio concluso dalla sentenza revocanda, nè nel presente giudizio, i controricorrenti P. abbiamo mai depositato l’atto da essi posto a fondamento delle proprie asserzioni: ovvero un precetto notificato a S.G. in data 9.12.2004, e contenente la formale dichiarazione del decesso di B.C..

Tuttavia, a prescindere da qualsiasi rilievo circa la esistenza in atti di tale documento (che i controricorrenti hanno provveduto comunque a notificare ex art. 372 c.p.c., al ricorrente), quel che appare decisivo ai fini del rigetto del ricorso è la circostanza che la conoscenza sin dal 9.12.2004 dell’avvenuta morte di B.C. venne ammessa dallo stesso S.G. nel giudizio concluso dalla sentenza di cui oggi si chiede la revocazione.

Infatti nel controricorso depositato da S.G. in quel giudizio, alla p. 21, 4 rigo e ss., si afferma espressamente che la notizia della morte di B.C. fu comunicata a S.G. il 9.12.2004 “in seguito alla notifica, da parte degli eredi P., dell’atto di precetto che poneva in esecuzione la sentenza n. 1587/04 del Tribunale di Benevento” (ovvero la sentenza conclusiva del primo grado del giudizio concluso dalla sentenza revocanda).

Deve, quindi, radicalmente escludersi che la Corte di cassazione, nel pronunciare la sentenza 24933/14, sia incorsa in un errore revocatorio, o falsa percezione della realtà. Quella sentenza infatti affermò essere “non contestata” dal controricorrente la circostanza che “il precetto fu notificato (…) personalmente all’appellante in data 9.12.2004” (p. 5 della sentenza 24993/14), e che tale precetto conteneva l’informazione della morte di B.C. (ibidem, p. 6).

E poichè, per quanto appena detto, effettivamente quelle circostanze non solo non furono contestate, ma anzi furono ammesse dal controricorrente, la sentenza revocanda non incorse in un alcun errore revocatorio.

5. I controricorrenti, oltre al rigetto del ricorso, hanno domandato la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c.. La domanda è fondata.

Nel presente giudizio ci troviamo al cospetto d’una parte che, opponendosi all’altrui ricorso per cassazione, dichiarò di avere appreso una certa informazione (la morte di B.C.) in una certa data (il 9.12.2004).

Quindi, pronunciata la sentenza, la impugna per revocazione sostenendo non essere vero che apprese quella informazione in quella data.

E’ dunque evidente che, nel proporre il presente ricorso, delle due l’una: o il ricorrente non ha serbato memoria di quanto da lui stesso dichiarato, ed allora ha agito con colpa grave; ovvero sapeva bene di sostenere una tesi insostenibile, ed allora ha agito in mala fede.

Deve dunque concludersi che, dovendo ritenersi il ricorso oggetto del presente giudizio proposto quanto meno con colpa grave, il ricorrente deve essere condannato al pagamento in favore della parte intimata, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata in base al valore di queste ultime.

Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c., nell’importo di Euro 3.500,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

6. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

rigetta il ricorso;

condanna S.G. al pagamento in favore di P.L., P.C., P.A., P.G., Pi.Gi., in solido, della somma di Euro 3.500,00, oltre interessi nella misura legale dalla data di deposito della presente ordinanza;

condanna S.G. alla rifusione in favore di P.L., P.C., P.A., P.G., Pi.Gi., in solido, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 3.500,00, di cui 200,00 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA