Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15245 del 21/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15245 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 3140-2014 proposto da:
ZAFFARONI MASSIMO (C.F. ZIFFMSM73L24C933P),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO CASELLA 43,
presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA MERCATI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE
ROCCHE I II, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VESPASIANO 17-A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
INCANNÒ, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –

(01

Data pubblicazione: 21/07/2015

avverso la sentenza n. 2424/2013 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 29/05/2013, depositata il 12/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Svolgimento del processo

380-bis cod. proc. civ., datata 21.10.14 e regolarmente notificata ai
difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte
di appello di Milano n. 2424 del 12.6.13, del seguente letterale tenore:
«1. — Massimo Zaffaroni ricorre, affidandosi ad un complesso
motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la
quale è stato respinto il suo appello avverso la sentenza del tribunale di
Milano, di rigetto della sua domanda di condanna della AXA Ass.ni
spa al pagamento di un indennizzo per l’infortunio occorsogli addì
1.5.07, basato sul riconoscimento della natura dolosa della sua
condotta che gli aveva cagionato l’infortunio stesso. L’intimata resiste
con controricorso.
2. — Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio — ai
sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., anche in relazione
all’art. 360-bis cod. proc. civ. — potendosi dichiarare inammissibile.
3. — Il ricorrente formula un indifferenziato motivo, così
testualmente rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1218
c.c. in relazione all’art. 360 n. 3, 5 c.p.c.; Violazione e falsa applicazione
della clausola n. 21 lett. I) delle condizioni generali di contratto della
polizza n 791310 e della clausola 34 n. 9) delle condizioni generali di
contratto della polizza n. 952596 in relazione all’art. 360 n. 3, 5 c.p.c.;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art.
360 n. 3, 5 c.p.c.; Insussistenza di alcun fatto impeditivo del diritto

Ric. 2014 n. 03140 sez. M3 – ud. 10-06-2015
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5i. – È stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art.

all’indennizzo “de quo”; Carenza di motivazione “in punctis” della
gravata sentenza; Travisamento delle prove e dei fatti».
4. — La controricorrente eccepisce, in via preliminare,
l’inammissibilità del ricorso, ritenendo i motivi carenti di specificità,
completezza e riferibilità alla decisione impugnata, ma comunque volti

relazione ad una pronunzia di secondo grado pienamente e punto per
punto condivisa.
5. — Il ricorso presenta plurime, fra loro autonome e
concorrenti, ragioni d’inammissibilità.
5.1. In primo luogo, effettivamente il ricorso si articola in
un’inestricabile commistione di fatti, argomenti, doglianze e citazioni: e
così esso viola il requisito di specificità e completezza del motivo di
cassazione (fra le ultime, v. Cass. 6 marzo 2014, n. 5277; in precedenza,
negli esatti termini, anche Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose
conformi, tra cui Cass. 5244/06, Cass. 15604/07, Cass. 6184/09), visto
che è stata prospettata una pluralità di questioni precedute
unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate e
dalla deduzione del vizio di motivazione, così richiedendosi un
inesigibile intervento integrativo della Corte, che, per giungere alla
compiuta enucleazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna
delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di
motivazione (Cass. 20 settembre 2013, n. 21611). Né, nella specie, esso
è strutturato su motivi separati e ricondotti specificamente ad una delle
doglianze di cui all’art. 360 cod. proc. civ., meno che mai preceduti
ciascuno da una rubrica con la chiara identificazione del vizio
prospettato (Cass. 19 agosto 2009, n. 18421).
5.2. Peraltro, il ricorso è inammissibile anche perché chiede a
questa Corte di rivedere le conclusioni cui giunge la corte territoriale in
Ric. 2014 n. 03140 sez. M3 – ud. 10-06-2015
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a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito, peraltro in

ordine alla qualificazione del carattere doloso della condotta del
danneggiato che gli avrebbe comportato le lesioni del cui indennizzo
oggi si tratta; in tal modo, peraltro, è invocata una riconsiderazione del
giudizio sul fatto, vietata a questa Corte di legittimità a maggior ragione
dopo la novella dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., come interpretata

(come già seguita da Cass. 9 giugno 2014, n. 12928) e n. 19881 del 22
settembre 2014.
5.3. Infine, il ricorso involge censure all’interpretazione di più
clausole di due contratti intercorsi tra le parti, senza articolarsi nella
deduzione di specifiche violazioni delle norme sull’ermeneutica
contrattuale, in violazione della consolidata giurisprudenza sul punto, a
mente della quale il sindacato di questa Corte sull’interpretazione delle
clausole contrattuali può avere ad oggetto non già la ricostruzione della
volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici
del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per
assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in
vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v.: Cass. 31
marzo 2006, n. 7597; Cass. 1 aprile 2011, n. 7557; Cass. 14 febbraio
2012, n. 2109; Cass., ord. 9 gennaio 2013, n. 380); pertanto, il
ricorrente per cassazione avrebbe dovuto fare esplicito specificamente
indicare le regole legali di interpretazione asseritamente violate, nonché
precisare come e con quali considerazioni il giudice del merito si sia
discostato dai canoni legali assunti come violati o se esso li abbia
applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non
essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9
ottobre 2012, n. 17168).
6. — Del ricorso deve quindi proporsi la declaratoria di
inammissibilità, con applicazione, oltretutto (difettando al riguardo
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dalle Sezioni Unite con le loro sentenze n. 8053 del 7 aprile 2014

qualsiasi discrezionalità: Cass. 14 marzo 2014, n. 5955), dell’art. 13
comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1,

comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo
unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione».
Motivi della decisione

sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate, ma il
difensore del ricorrente ha depositato memoria.
§ 3. — A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in
diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti
sviluppati nella memoria depositata dalla parte ricorrente.

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3.1. In primo luogo, rimane del tutto insuperabile

l’inestricabilità della commistione, nella stessa formulazione di un
motivo, di plurime censure e di esposizione di fatti indistintamente
riferiti a tutte le questioni che si vorrebbero sottoposte a questa Corte.
E tanto anche dopo il tentativo, compiuto con la memoria, di
qualche specificazione: il quale non solo però non potrebbe mai
rilevare (non potendo comportare la memoria la sanatoria dei vizi
originari di contenuto-forma del ricorso, sui quali non può interferire —
per consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice — alcun atto
diverso e tanto meno successivo), ma neppure potrebbe dirsi
compiuto, perché il ricorrente continua a prospettare diversi profili di
non condivisibilità della decisione gravata, accomunati in modo
esclusivamente descrittivo dalla sintesi dell’esclusione della fondatezza
della pretesa tisarcitoria.
§ 3.2. In secondo luogo — e a tacer d’altro — la pretesa di
riproporre le censure sull’interpretazione del contratto con le modalità
Ric. 2014 n. 03140 sez. M3 – ud. 10-06-2015
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§ 2. — Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti

di cui in ricorso si infrange contro una giurisprudenza pluridecennale e
quindi contro un orientamento consolidato, ispirato a coerenza
sistematica ed a minima diligenza nella formulazione delle censure di
legittimità, indispensabile per l’ordinato svolgimento del processo ed a
presidio della funzione nomofilattica di questa Corte, oltre che della

§ 4. — Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il
ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della soccombente
parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

5 5. — Deve, infine, trovare applicazione l’art. 13 comma

1 quater

del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della
1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi
o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice
dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la
definisce, a dare atto — senza ulteriori valutazioni discrezionali — della
sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o
improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte
dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione
da lui proposta, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna Massimo
Zaffaroni al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore
di AXA Ass.ni spa, in pers. del leg. rappr.nte pii., liquidate in C
2.500,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese
generali ed accessori nella misura di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02, come modif.

dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
Ric. 2014 n. 03140 sez. M3 – ud. 10-06-2015
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parità di trattamento di chi ad essa ricorre.

contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
co. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta

sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, addì 10 giugno 2015

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