Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15245 del 04/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 04/06/2019), n.15245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5945-2018 proposto da:

B.L., C.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLA GRANDE MURAGLIA 298 B, presso lo studio

dell’avvocato LUCA LO BOSCO, rappresentati e difesi dall’avvocato

FABRIZIO GIOVAGNONI;

– ricorrenti –

contro

C.O., P.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA DEL PARLAMENTO 3, presso lo studio dell’avvocato LUCA

MAORI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 476/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 12/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 12/7/2017, la Corte d’appello di Perugia, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da B.L. e C.S., e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato in aumento l’importo dovuto da P.G. e C.O. in favore delle controparti a titolo di restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal B. e dalla C. in esecuzione di un contratto di locazione abitativa intercorso tra le parti;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base del conteggio delle partite di dare e avere dedotte, l’importo ancora dovuto a titolo di indebito dai locatori dovesse determinarsi in una somma (seppur di poco) superiore a quella stabilita dal giudice di primo grado;

che, avverso la sentenza d’appello, B.L. e C.S. propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che P.G. ed C.O. resistono con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis, le parti hanno presentato memoria;

considerato che, con l’unico motivo di impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 416,418,112 e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello erroneamente omesso di rilevare la tardività delle domande riconvenzionali proposte dai locatori al fine di accertare le relative presunte ragioni di controcredito opposte in compensazione, e per avere deciso la controversia sulla base di fatti e prove tardivamente prospettate dalle controparti, trascurando, infine, il carattere incontestato di talune circostanze favorevoli alle ragioni degli odierni ricorrenti, in tal modo pervenendo a una errata sottovalutazione del relativo residuo credito;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che agendo in sede di legittimità denunci il ricorso di violazioni di legge anche riscontrabili attraverso i termini incontestati della fattispecie concreta, ovvero l’omesso esame di fatti decisivi, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze di fatto e i relativi elementi di riscontro probatorio acquisiti nel corso del giudizio, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo dell’effettivo ricorso delle violazioni denunciate e dell’effettivo carattere incontroverso dei fatti su cui incide l’errata interpretazione della norma denunciata, ovvero ancora dell’effettività dell’omissione rilevata; un controllo che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (nella sua consacrazione normativa di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6), la Suprema Corte dev’essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto d’impugnazione, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538 e successive conformi);

che, sul punto, è appena il caso di sottolineare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, hanno ribadito la necessità dell’assolvimento di oneri di specifica e completa allegazione, ad opera della parte interessata, al fine di consentire al giudice di legittimità di procedere al controllo demandatogli dalla legge (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

che nella violazione di tale principio devono ritenersi incorsi i ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che gli stessi, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di rilevare la tardività delle domande riconvenzionali proposte dai locatori al fine di accertare le relative presunte ragioni di controcredito opposte in compensazione, ed erroneamente deciso la controversia sulla base di fatti e prove tardivamente prospettate dalle controparti, o ancora avrebbe omesso di rilevare il preteso carattere incontestato di talune circostanze favorevoli alle ragioni degli odierni ricorrenti, hanno tuttavia omesso di fornire alcuna indicazione circa i documenti o gli atti processuali (e il relativo contenuto) in forza dei quali la corte territoriale sarebbe incorsa nei predetti errori od omissioni, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto, risultando, peraltro, detto motivo, del tutto assertorio e generico proprio in ragione del mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, (cfr. Cass. S.U., n. 7074 del 2017, che ha ribadito il principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005);

che, sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di cassazione, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019

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