Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15244 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 22/07/2016), n.15244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5431-2015 proposto da:

P.V., P.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

G.B. VICO 22, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI ORANGES,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO IULIUCCI, giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

nonchè contro

O.R.F., ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1587/2014 del TRIBUNALE di AVELLINO,

depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato ANTONIO IULIUCCI, difensore dei ricorrenti, che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. P.N. e P.V. hanno impugnato per cassazione la sentenza d’appello con la quale:

(a) è stata rigettata, nei soli confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, la rispettiva domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale;

(b) è stata affermata la corresponsabilità di P.N. nella causazione del sinistro.

2. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che il Tribunale (quale giudice d’appello) avrebbe trascurato di valutare, ovvero valutato scorrettamente, le prove e gli indizi raccolti, dai quali risultava che il veicolo condotto dal convenuto O.R. era sprovvisto di assicurazione.

2.1. Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti infatti lamentano che la decisione del Tribunale sarebbe smentita da una serie di prove documentali acquisite agli atti: ma in violazione del principio di autosufficienza, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, trascurano di indicare:

dove si trovano tali documenti;

quando sono stati acquisiti.

3. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito a P.N. un concorso di colpa nella causazione del sinistro.

Anche questo motivo è inammissibile.

La sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, invece, i ricorrenti per un verso denunciano come “violazione di legge” un errore che tale non è (la inadeguata valutazione delle prove); per altro verso prospettano come motivo di ricorso per cassazione un tipo di errore (giustappunto, la valutazione delle prove) che non solo nel processo disciplinato dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, ma anche nel regime precedente, era escluso dal perimetro del giudizio di legittimità: ex permultis, Sez L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L., Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 2210212006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi tenuto fermo per sessant’anni e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”.

4. Si propone, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla ricorrente nella propria memoria.

4. Nella suddetta memoria i ricorrenti, forse fraintendendo il senso della relazione e/o il contenuto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, tornano ad elencare i documenti dai quali il giudice di merito avrebbe dovuto trarre la prova della scopertura assicurativa del veicolo responsabile.

Tuttavia – a parte il rilievo che l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza non può essere sanata con la memoria ex art. 380 bis c.p.c. – nemmeno nella memoria suddetta i ricorrenti indicano in quale fase processuale i documenti ivi indicati siano stati acquisiti (se, cioè, con la citazione; con le memorie ex art. 183 c.p.c. o art. 320 c.p.c., se per effetto di acquisizione d’ufficio ex art. 213 c.p.c., ecc.); nè con quale numero di indice siano contraddistinti nel fascicolo di parte, ovvero come siano altrimenti identificabili.

5. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio degli intimati.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

rigetta il ricorso;

dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.N. e P.V., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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