Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15244 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15244 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 13495-2014 proposto da:
MANCA ANNA, CHESSA ANDREA, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 58, presso lo studio
dell’avvocato MARCO PETRINI, che li rappresenta e difende giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
CURATELA del FALLIMENTO EDILBETA di NIEDZWIECKA
BEATA BARBARA, in persona del Curatore, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.LE TRASTEVERE 244, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO FASSARI, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 21/07/2015

dall’avvocato GIOVANNI DOMENICO PEZZATI, giusta procura
speciale a margine del controricorso;

– controricorrente nonché contro

ANICIO GALLO, 194, presso lo studio di LA GATTUTA
FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO
MAMELI, giusta procura speciale a margine del ricorso successivo;

– ricorrente successivo nonché contro
MANCA GIOVANNI MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ANICI° GALLO 194, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO LA GATTUTA, che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine della memoria;

– resistente avverso la sentenza n. 212/2013 del TRIBUNALE di SASSARI del
13/11/2012, depositata il 09/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato Marco Petrini, difensore dei ricorrenti, che si riporta
agli scritti;
udito l’Avvocato Claudio Fassari (delega avvocato Pezzati), difensore
della controricorrente Curatela, che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Pasquale Suriano (delega avvocato Francesco La
Gattuta), difensore del resistente, che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Pasquale Suriano (delega avvocato Mameli), difensore
del ricorrente successivo, che si riporta agli scritti.
Ric. 2014 n. 13495 sez. M3 – ud. 10-06-2015
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MELONI BACHISIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

Svolgimento del processo
§ 1. — Con sentenza del 9.2.13 il tribunale di Sassari ha
dichiarato inefficaci, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. e nei confronti della
Curatela del Fallimento della ditta individuale “Edilbeta di Beata
Barbara Niedzwiecka”, l’atto di costituzione a fondo patrimoniale di

Chessa ed Anna Manca, nonché la simulazione assoluta del preliminare
di vendita dell’immobile e l’inefficacia, quale effetto di opposizione di
terzo revocatoria, della sentenza di trasferimento di proprietà ai sensi
dell’art. 2932 cod. civ. in favore di Bachisio Meloni ed infine la vendita
da parte di questi ai Chessa-Manca.
L’appello avverso tale sentenza, proposto dai Chessa-Manca, è
stato dichiarato inammissibile con ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis
dalla sezione distaccata di Sassari della corte di appello di Cagliari, resa
il 25.1.14, comunicata via p.e.c. il 29.1.14 e notificata il 18.2.14.
Per la cassazione della sentenza di primo grado, propongono
separati e successivi ricorsi, ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ.:
– affidandosi a quattro motivi, Andrea Chessa ed Anna Manca,
con atto notificato tra il 16 ed il 27 maggio 2014;
– affidandosi a due motivi, Bachisio Meloni, con atto notificato a
partire dal 13 maggio 2014.
Resiste con controricorso la Curatela del Fallimento; e, per la
pubblica udienza del 10.6.15, Giovanni Maria Manca deposita una
“memoria ex art. 378 cod. proc. civ.” con cui si “costituisce” quale
litisconsorte necessario pretermes so.

Motivi della decisione
§ 2. — Dei ricorsi — prescindendo perfino da ogni valutazione
sull’ammissibilità di una “costituzione” a mezzo di memoria ex art. 378

Ric. 2014 n. 13495 sez. M3 – ud. 10-06-2015
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un fabbricato e circostante terreno in Alghero tra i coniugi Andrea

cod. proc. civ. da parte di un litisconsorte pretermesso in Cassazione —
pare superflua la stessa illustrazione dei motivi su cui si basano (ricorso
principale: nullità della sentenza in relazione agli artt. 101 e 102 cod.
proc. civ. e 111 co. 2 Cost.; omissione di pronunzia; violazione e falsa
applicazione degli artt. 112, 404, 325, 326 cod. proc. civ. o 2697 cod.

successivo: nullità della sentenza in relazione agli artt. 101 e 102 cod.
proc. civ. e 111 co. 2 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt.
112, 404, 325, 326 cod. proc. civ. o 2697 cod. civ.) e delle repliche sul
punto della controricorrente, essendo dirimente la loro tardività.
§ 3.

— Infatti, ciascuno dei ricorsi per cassazione avverso la

sentenza di primo grado è stato proposto con ricorso notificato non
prima del 13.5.14, a fronte della comunicazione dell’ordinanza di
appello in data 29.1.14 (v. pag. 12 del controricorso della Curatela): e
quindi ben oltre i sessanta giorni da quest’ultima data, in violazione
dell’art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., secondo quanto
rimarcato da Cass., ord. 15 maggio 2014, n. 10723, alla cui motivazione
ed alle cui conclusioni, anche in punto di conformità della disciplina ai
parametri costituzionali e sovranazionali in tema di giusto processo,
può qui bastare fare integrale richiamo: neppure rilevando avere avuto
luogo la comunicazione per estratto o per via telematica (Cass., ord. 5
novembre 2014, n. 23526).
§ 4. — Tanto deve essere dichiarato in dispositivo, con condanna
dei soccombenti ricorrenti, tra loro in solido per la comunanza di
interesse alla causa, anche alle spese del giudizio di legittimità in favore
della controricorrente; mentre nulla può pronunciarsi in ordine al
resistente Giovanni Maria Manca, per la non conformità della sua
“costituzione” alle regole sul giudizio di legittimità e quindi per non
avere egli mai acquistato la qualità di parte di quest’ultimo.
Ric. 2014 n. 13495 sez. M3 – ud. 10-06-2015
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civ.; violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 67 legge fall.; ricorso

§ 5. — Va infine applicato (per carenza di discrezionalità: Cass.
14 marzo 2014, n. 5955) l’art. 13 co. 1- quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, della 1. 24 dicembre 2012, n.
228, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, con
riferimento a tutti i ricorrenti che hanno versato il contributo (e quindi

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna Andrea
Chessa, Anna Manca e Bachisio Meloni, tra loro in solido, al
pagamento, in favore della Curatela del Fallimento della ditta
individuale “Edilbeta di Beata Barbara Niedzwiecka”, in pers. del leg.
rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €
8.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese
generali ed oltre accessori nella misura di legge; ai sensi dell’art. 13, co.
1 -quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla 1. 228/12, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti
principali e del ricorrente successivo, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso rispettivamente
proposto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile della Corte suprema di Cassazione, addì 10 giugno 2015.

sia a quelli principale che a quello successivo).

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