Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15244 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 16/07/2020), n.15244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31697-2018 proposto da:

M.L. DI M.S.N. & C. SNC, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

MANZI, rappresentata e difesa dagli avvocati ETTORE RIBOLZI, PAOLA

RIBOLZI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2728/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la società contribuente proponeva ricorso avverso una intimazione di pagamento del 5 aprile 2012 nonchè avverso 11 delle 17 cartelle ivi richiamate, notificate in periodo compreso tra il 12 ottobre 2006 e il 15 febbraio 2011;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che il credito erariale per la riscossione dell’imposta a seguito di accertamento divenuto definitivo è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale e non a quello quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4, previsto per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; peraltro l’Agenzia ha comunque prodotto validi atti interruttivi della prescrizione quali le intimazioni di pagamento notificate in data 4 ottobre 2012;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4, e dell’art. 2946 c.c. in quanto la prescrizione dei crediti erariali oggetto di causa (imposte dirette ed IVA) non sarebbe di dieci anni ma di cinque.

Il motivo è infondato.

Infatti, dalla lettura della sentenza della CTR e dallo stesso ricorso emerge per un verso che vi è stato una interruzione della prescrizione avvenuta il 4 ottobre 2012 (circostanza non contestata dal ricorrente) e per un altro che le uniche cartelle relativamente alle quali la prescrizione non sarebbe interrotta anche considerando un termine di prescrizione quinquennale sarebbero solo la n. (OMISSIS) relativa ad IVA notificata il 12 ottobre 2006 e la n. (OMISSIS), anch’essa relativa ad IVA e notificata il 30 gennaio 2007. Solo per esse pertanto si prospetta il problema del se la durata della prescrizione sia di 5 o di 10 anni.

Ad ogni modo la CTR afferma trattarsi, considerando tutte le cartelle in generale, di tributi riguardanti IVA, IRAP e IRPEF.

Ebbene, questa Corte ha affermato che:

in tema di IVA, il credito erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4, “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 33266 del 2019; Cass. n. 2941 del 2007);

il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (Cass. n. 32308 del 2019).

La CTR si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto che il termine di prescrizione per l’IVA e in genere per gli altri tributi erariali oggetto della lite fosse di dieci anni in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.

Ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è infondato, il ricorso va rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.500, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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