Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15244 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. I, 12/07/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 12/07/2011), n.15244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.S.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso l’avvocato DE

NISCO VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato OROPALLO

EUGENIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositato L.1

l’11/07/2007 n. 657/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato NARDONE LORENZO, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, D.S.A. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli dell’11-7-2007, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso, volto ad ottenere equa riparazione per irragionevole durata di procedimento, per intervenuta decadenza L. n. 89 del 2001, ex art. 4.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, al riguardo, va rigettato.

Il procedimento presupposto si è sviluppato prima davanti al pretore del lavoro, successivamente davanti al TAR e al Consiglio di Stato (definito con sentenza n. 623/2005) e, ancora, con giudizio di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato (sentenza del 5/4/2006), seguito dalla nomina di un commissario ad acta.

La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile la domanda, per essere trascorsi più di sei mesi dalla prima sentenza del Consiglio di Stato. Il ricorrente, escludendo ogni decadenza, sostiene che il termine decorrerebbe dalla data in cui il commissario ad acta ha dato attuazione al giudicato.

Questa Corte si è pronunciata a sezioni unite (Cass. S.u. n. 27365/09), escludendo il carattere unitario del giudizio di cognizione davanti al giudice amministrativo e di quello di ottemperanza, cosi come del giudizio di cognizione davanti al giudice ordinario e di quello di esecuzione.

E’ bensì vero che, contrariamente a quanto affermato nel decreto (e in tal senso ne va modificata la motivazione), anche per il giudizio di ottemperanza poteva chiedersi l’indennizzo (al riguardo, Cass. S.U. n. 27365/09, già indicata), ma anche relativamente a tale giudizio era decorso il termine semestrale, non essendo al contrario giurisdizionale l’attività del commissario ad acta.

Non si ravvisa alcun contrasto della predetta sentenza delle S.U. di questa Corte con la CEDU, come ipotizza in memoria il ricorrente, ove si consideri che il soggetto danneggiato potrebbe proporre ricorso, entro il termine decadenziale, con riferimento al procedimento di cognizione davanti al giudice amministrativo, ed un altro parimenti tempestivo, con riguardo al giudizio di ottemperanza.

Va infine precisato che , per giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 1101/10), anche nei procedimenti di equa riparazione per irragionevole durata di procedimento, vale il principio della soccombenza e della condanna alle spese.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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