Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15244 del 04/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2019, (ud. 08/11/2018, dep. 04/06/2019), n.15244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22128-2017 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

OLINDO DI FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, STRADA CALOGERO, SACCO FRANCESCO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 392/2012 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositata il 20/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata in data 8/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.S. propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Agrigento n. 284/03, depositata il 18 giugno 2003, con la quale, pronunciando sulla domanda di risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale verificatosi in data 5 dicembre 2000, proposta dal M. nei confronti di S.F. e S.C., rispettivamente conducente e proprietario dell’auto Golf coinvolta nel sinistro, e di SAI Assicurazioni S.p.a., nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., il Giudice adito aveva condannato i convenuti in solido al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 188,61, oltre rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, secondo gli indici ISTAT, nonchè alle spese di lite.

Si costituì nel giudizio di secondo grado Fondiaria SAI S.p.a., subentrata alla SAI Assicurazioni S.p.a., nella predetta qualità, che eccepì, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello, per essere nella specie proponibile il solo ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza del Giudice di pace contenente condanna al pagamento di importo inferiore ad Euro 1.100,00; chiese, in via subordinata, il rigetto del gravame e avanzò richiesta di surrogazione nei confronti degli altri appellati, in caso di condanna.

Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 250/2007 depositata il 7 marzo 2007, ritenuta fondata l’eccezione sollevata dalla società assicuratrice, dichiarò l’inammissibilità dell’appello e condannò il M. alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza del Tribunale il M. propose ricorso per cassazione.

Questa Corte, con sentenza n. 9873/09, depositata il 24 aprile 2009, accolse il ricorso e, ritenendo ammissibile l’appello, cassò la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice di appello.

La causa venne riassunta dal M. dinanzi al predetto Tribunale, che, con sentenza n. 392/2012, depositata il 20 febbraio 2017, condannò il S. e lo S., in solido, a pagare all’appellante “i danni materiali nella misura residua di Euro 500,00 nonchè Euro 200,00, in via equitativa quale danno per il fermo tecnico e deprezzamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria”, condannò la società assicuratrice, nella predetta qualità, a pagare al M. la somma di Euro 137,72 per IVA, nonchè, in solido “con il proprietario e conducente, la somma di Euro 200,00, determinata in via equitativa quale fermo tecnico e deprezzamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria”, condannò S.C. al pagamento, in favore della compagnia di assicurazione, della somma che questa doveva pagare al M., a titolo di spese e danni; compensò integralmente tra le parti le spese del primo giudizio di appello, condannò i convenuti in solido al pagamento, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di cassazione e delle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito M.S. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo e illustrato da memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con l’unico motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Nullità della sentenza per inesistenza della motivazione”, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe “illogica, contraddittoria ed immotivata” nella parte in cui il Tribunale, pur accogliendo in toto la domanda attorea in sede di rinvio ha, tuttavia, compensato le spese di lite relative al giudizio di appello deciso con sentenza n. 250/07 sebbene tale sentenza sia stata cassata da questa Corte con la sentenza n. 9873/09.

Così decidendo, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 91 c.p.c., che sancisce il principio della soccombenza, il quale rappresenta urli limite posto dal legislatore al potere discrezionale del giudice, in ragione del fatto che la parte vittoriosa non può, ad avviso del M., essere condannata neppure parzialmente alle spese di lite, salva l’applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, come previsto dalla norma appena citata a seguito delle modifiche apportate con la L. 18 giugno 2009, n. 69.

Assume il ricorrente che attualmente il Giudice deve non solo indicare i motivi per i quali decide di compensare le spese ma deve anche motivare in relazione alla gravità ed eccezionalità delle ragioni che lo hanno indotto a tale compensazione. Pertanto, secondo il M., sarebbe erronea, contraddittoria ed immotivata la pronuncia impugnata laddove ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello senza alcuna motivazione e in violazione delle norme sopra richiamate.

2.1. L’unico motivo è infondato, tenuto conto che: 1) in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. 3/07/2000, n. 8889; Cass. 5/04/2003, n. 5386; Cass., ord., 31/03/2017, n. 8421); 2) trattasi, nella specie di giudizio iniziato in primo grado nel 2002 e, dalla sentenza impugnata, si desumono le ragioni giustificatrici dell’operata compensazione con il richiamo al precedente giudizio di cassazione, conclusosi con sentenza che, risolvendo il contrasto sorto al riguardo, aveva ritenuto ammissibile l’appello avverso la sentenza del giudice di pace in applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 16/06/2017, n. 13917, solo qualche mese prima della data di pubblicazione della prima sentenza di secondo grado; al riguardo si osserva, infatti, che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 30/07/2008, n. 20958 hanno affermato il principio, che va ribadito in questa sede, secondo cui, nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito); ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali; 3) alla luce di quanto precede non sussiste, quindi, il lamentato difetto di motivazione nè vi è motivazione apparente sulla questione di cui si discute; 4) essendo stata dedotta la violazione di norme del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la doglianza proposta non è riconducibile pure al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, del codice di rito, in quanto, qualora e, dedotta – come nella specie – la violazione di una norma del procedimento e, in generale, si sollecita il controllo della motivazione del giudice del merito sull’applicazione di una norma del procedimento, il controllo della motivazione, da parte di questa Corte” sull’esistenza del vizio implica l’esame completo della motivazione sul vizio anche per i profili inerenti al “fatto” processuale o extraprocessuale rilevanti per l’applicazione della norma del procedimento di cui si denuncia la violazione (v., ex multis, Cass.28/10/2005, n. 21080, Cass. 21/04/2016, n. 8069 e Cass. 8/03/2017, n. 5785), rimarcandosi che nel caso all’esame, la Corte di merito ha motivato con riferimento alla sussistenza dei giusti motivi, nei termini già evidenziati; 5) in ogni caso, la compensazione delle spese in questione risulta giustificata pure tenendo conto della sussistenza di una soccombenza parziale, stante il ridotto accoglimento della domanda sotto il profilo quantitativo.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di cassazione non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dall’art. 1, importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del coma 1-bis dello stesso art. 13, evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019

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