Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15244 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 01/06/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 01/06/2021), n.15244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2483-2020 proposto da:

J.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

32, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GREGORACE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGFESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 35:4/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/05/2019 R.G.N. 1188/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 3514 del 2019, ha confermato l’ordinanza co il Tribunale della stessa sede aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, proposte da J.S., cittadino del Gambia.

2. Nella gravata sentenza si legge che il richiedente, in sede di audizione innanzi alla Commissione, aveva riferito di avere lasciato il proprio paese nel febbraio del 2014 e di avere raggiunto l’Italia dopo avere attraversato il Senegal, il Burkina Faso, il Niger, e la Libia; di essere andato via perchè sottoposto, tra il 2012 ed il 2013, da parte delle forze di polizia, a ben tre fermi come atto di ritorsione verso il padre, importante commerciante nel settore tessile, che aveva reso noto, attraverso una radio libera del Gambia che trasmetteva negli USA, il fatto che nel 2012 il Presidente del Gambia aveva rifiutato il pagamento della fornitura di tessuti per divise scolastiche regolarmente consegnata; aveva aggiunto che, per tale ragione, il padre era stato arrestato (e successivamente liberato dietro cauzione), che il negozio di famiglia era stato chiuso (anche se successivamente riaperto) e che i familiari erano spesso condotti in commissariato al solo scopo ritorsivo. In sede di libero interrogatorio aveva, poi, precisato di essere rimasto in prigione per un mese, di essere stato rilasciato con il pagamento di una cauzione, che il padre si trovava ancora in carcere e che la sorella gli aveva detto di essere ricercato dalla polizia.

3. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato la inattendibilità del racconto del richiedente perchè contraddittorio e perchè contrastava con la narrazione personale di altro soggetto, di cui il richiedente si era detto fratello, il quale aveva precisato che l’accanimento delle autorità Gambiane era dovuto all’esposizione politica del padre, senza fare riferimento all’episodio della vendita della fornitura tessile; ha escluso, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); inoltre, dopo avere citato il rapporto UNHCR del 2018 ed il sito “Viaggiare Sicuri” aggiornato al novembre del 2018, ha precisato che il Gambia non poteva essere ritenuto paese “insicuro” ai sensi del D.Lgs. citato, art. 14, lett. c); infine, ha reputato che non era concedibile neanche la protezione umanitaria perchè, atteso che la causa dell’allontanamento era stata indicata nel solo rischio di essere sottoposto a regime di detenzione in carcere, non era ravvisabile una situazione di fragilità personale da tutelare in quanto gli accertamenti in fatto non consentivano di ritenere che il rimpatrio avrebbe potuto determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale.

4. J.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame delle dichiarazioni da lui rese alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del suo paese di origine. Deduce che dalle informazioni reperibili sul sito di Amnesty International le condizioni del Gambia non risultavano affatto tranquillizzanti e che la decisione adottata dalla Corte di merito era stata frutto dell’omessa valutazione delle corrette fonti di informazioni.

3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la mancata concessione della protezione sussidiaria cui esso richiedente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del Paese di origine, nonchè la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Si sostiene che i giudici di merito non avevano svolto alcun accertamento sulla condizione di pericolo cui sarebbe stato sottoposto esso richiedente qualora fosse stato lasciato alla mercè di un sistema giudiziario che non era garante dei diritti dei cittadini stante la forte instabilità che caratterizzava il Gambia.

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., dell’errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6 in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in quanto i giudici di merito non avevano in alcun modo preso in considerazione il grado di integrazione sociale documentato dagli attestati di frequenza scolastica che, unitamente alle precarie condizioni socio-politiche del paese di provenienza, avrebbero dovuto indurre e riconoscere la protezione umanitaria.

5. I tre motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione.

6. Va preliminarmente sottolineato che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto, da parte del richiedente asilo, il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale che evidenzi aspetti contraddittori idonei a metterne in discussione la credibilità, poichè è finalizzato al necessario chiarimento di realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri Paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione. (Cass. n. 24010/2020).

7. Inoltre, deve specificarsi che, ai fini del riconoscimento della misura della protezione sussidiaria, il grave danno alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), può essere determinato dalla sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti con riferimento alle condizioni carcerarie e, al riguardo, il giudice è tenuto a fare uso del potere-dovere d’indagine previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone di procedere officiosamente all’integrazione istruttoria necessaria al fine di ottenere informazioni precise sull’attuale condizione generale e specifica del Paese di origine (Cass. n. 16411/2019).

8. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale, sebbene abbia evidenziato che la causa dell’allontanamento del richiedente (pag. 5 della motivazione) era stata indicata nel solo rischio di essere sottoposto a regime di detenzione in carcere e che tale rischio non vi fosse, non risulta però avere svolto, in osservanza del suddetto dovere di cooperazione istruttoria, alcuna indagine specifica sullo stato del sistema giudiziario e carcerario della regione di provenienza del richiedente.

9. Nè può essere sufficiente, a tal fine, il dedotto avvenuto cambiamento della maggioranza politica dovendosi, invece, comunque approfondire, nello specifico, la condizione carceraria in Gambia al fine di verificare o escludere la dedotta pratica di trattamenti contrari ai diritti umani, peraltro denunciati dal sito di Amnesty International cui il richiedente aveva fatto riferimento.

10. L’accertamento del rischio di sottoposizione alla pena di morte o quello di subire trattamenti inumani o degradanti nelle carceri non può essere, infatti, ignorato dal giudice nazionale (cfr. Cass. 20.9.2013 n. 21667) in conformità con la consolidata giurisprudenza della Corte EDU, secondo la quale l’eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell’art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando non vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel Paese trattamenti contrari proprio all’art. 3 della Convenzione, essendo irrilevante il tipo di reato di cui è ritenuto responsabile il soggetto da espellere, poichè dal carattere assoluto del principio affermato dal citato art. 3 deriva l’impossibilità di operare un bilanciamento tra il rischio di maltrattamenti ed il motivo invocato per l’espulsione (per tutte Corte CEDU sent. 28.2.2008 e Cass. 22.2.2019 n. 5358).

11. La suddetta questione può rilevare anche sotto l’aspetto della protezione umanitaria la quale, infatti, quale prevista dal D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6 (applicabile ratione temporis: Cass. Sez. Un. 13.11.2019 n. 29460), è una misura atipica e residuale, nel senso che essa copre situazioni, da individuarsi caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione o debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. n. 32044 del 2018; Cass. n. 23604 del 2017).

12. La Corte di merito avrebbe dovuto procedere, pertanto, avvalendosi dei propri poteri di accertamento di ufficio, alla verifica, oltre che della sicurezza socio-politica, anche dello stato del sistema giudiziario e carcerario presente in Gambia.

13. In conclusione, la sentenza deve essere cassata in relazione al secondo motivo, inammissibili il primo ed il terzo, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione che, attenendosi ai principi sopra esposti, procederà all’ulteriore esame del merito della controversia, provvedendo, altresì, anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA