Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15243 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 23/06/2010), n.15243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

A.L., rappresentato e difeso dall’avv. De Mari Antonio ed

elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Corredo Pascasio,

alla via Vincenzo Picardi n. 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 209/42/06, depositata il 6 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 febbraio 2010 dai Relatore Cons. Antonio Greco.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” A.L., socio con una quota del 50% della s.n.c. Altauto di Lucio e Nicola Altieri in liquidazione, impugnava l’avviso di accertamento del reddito di partecipazione ai fini dell’IRPEF per l’anno 1997, determinato in rapporto al reddito accertato per lo stesso anno a carico della società. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, conformandosi alla analoga decisione di rigetto pronunciata in merito al ricorso proposto dalla società.

La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 209/42/06, depositata il 6 ottobre 2006, ha accolto l’appello del contribuente, dichiarando illegittimo l’avviso di accertamento, a seguito dell’accoglimento dell’appello proposto, nell’ambito di altro giudizio, dalla s.n.c. Altauto di Lucio e Nicola Altieri in liquidazione, e dell’annullamento dell’accertamento del reddito sociale.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ..

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente da una parte censura la decisione per non aver ritenuto inammissibile l’appello in quanto, per un verso, formulato unicamente per relationem ai motivi di un appello relativo ad altro giudizio, ed in quanto, per altro verso, recante da una parte motivi nuovi, e, dall’altra, non riproponente i motivi del ricorso di primo grado, da intendersi perciò rinunciati;

con il secondo motivo censura la i decisione della CTR per aver annullato l’accertamento confermato dalla CTP, la cui pronuncia era stata inammissibilmente impugnata; con il terzo motivo, per avere annullato una pronuncia fondata su un atto annullato con altra pronuncia, non definitiva, senza valutare la possibilità di soluzioni diverse, quale la sospensione del giudizio dipendente, e senza motivare specificamente sulla loro mancata scelta.

Va anzitutto respinta l’eccezione, sollevata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto l’atto di impugnazione, proposto avverso la sentenza della CTR depositata il 6 ottobre 2006, risulta consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica a mezzo del servizio postale il (OMISSIS), e quindi nel termine fissato dall’art. 327 cod. proc. civ..

Preliminarmente si rileva che il giudizio, concernente l’accertamento, a carico di un socio, del reddito di partecipazione ad una società di persone, essendosi svolto solo nei confronti di alcuni dei soggetti interessati, senza aver visto la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, è affetto da nullità assoluta.

Ciò in quanto in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass., sezioni unite, 4 giugno 2008, n. 14815).

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi degli artt. 375 e 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribadito il principio di diritto sopra enunciato, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa al primo giudice, la Commissione tributaria provinciale di Napoli.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

 

 

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