Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15243 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 22/07/2016), n.15243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5317-2015 proposto da:

C.G., C.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GIACOMO BONI 15, presso lo studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO,

rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE MILITELLO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nonchè contro

C.G.E., V.A., COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

GENERALI ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 997/2014 del TRIBUNALE di PALERMO del

27/02/2014, depositata il 28/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. C.P. e C.G. hanno impugnato per cassazione la sentenza d’appello con la quale è stata rigettata la rispettiva domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale.

2. Coi primi due motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, lamentano che il Tribunale (quale giudice d’appello) avrebbe trascurato di valutare, ovvero valutato scorrettamente, le prove e gli indizi raccolti; e comunque non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni della propria decisione.

2.1. I motivi sono inammissibili.

La sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, invece, i ricorrenti per un verso denunciano come “violazione di legge” un errore che tale non è (la inadeguata valutazione delle prove); per altro verso prospettano come motivo di ricorso per cassazione un tipo di errore (giustappunto, la valutazione delle prove) che non solo nel processo disciplinato dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, ma anche nel regime precedente, era escluso dal perimetro del giudizio di legittimità: ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 2310512007, Rv. 597230; Sez 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006,Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, R11. 589557; Sez L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, TU 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi tenuto fermo per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”.

3. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano “l’omesso esame della domanda di applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e vizio di motivazione”.

3.1. Non è agevole per questo relatore comprendere il senso della doglianza, posto che se il Tribunale ha davvero omesso di pronunciare su una domanda manca il decisum, e non è dunque concepibile nè la violazione di legge, nè il vizio di motivazione.

E nondimeno:

ove i ricorrenti abbiano inteso denunciare l’erronea valutazione delle prove (come parrebbe dal passo del ricorso ove si deduce che la colpa concorrente della controparte risultava dal rapporto della polizia municipale), la censura è inammissibile per quanto già detto al p. 2.1;

ove i ricorrenti abbiano inteso denunciare la violazione dell’art. 2054 c.c. la censura è infondata, perchè stabilire se sia stata o meno superata nel caso specifico la presunzione di pari colpa è una questione in facto, non una valutazione in iure;

ove i ricorrenti abbiano inteso denunciare l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., la censura è infondata, perchè ovviamente il Tribunale si è pronunciato sulla dinamica del sinistro e sul riparto delle colpe.

4. Si propone, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dai ricorrenti nella propria memoria.

4. Con la propria memoria ex art. 380 bis c.p.c., i ricorrenti sostengono, in primo luogo, che nella specie sussisterebbe il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare la posizione assunta dopo l’urto da uno dei veicoli coinvolti, dalla quale si sarebbe dovuto desumere “inequivocabilmente” la scorretta manovra attuata dalla originaria convenuta.

Tale deduzione corrobora il giudizio di inammissibilità del ricorso.

E’ infatti da tempo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice al fine di adempiere all’obbligo della motivazione non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è invece sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Ove il giudice di merito faccia ciò, la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice del merito.

Da questi principi pacifici discende che non può chiedersi al giudice di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito. Il sindacato della Corte è infatti limitato a valutare se la motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e consequenziale: accertati tali requisiti, nulla rileva che le prove raccolte si sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo.

5. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio degli intimati.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

rigetta il ricorso;

dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.P. e C.G., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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