Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15243 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15243 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 10951-2014 proposto da:
ALA NOBILE SRL, in persona dell’Amministratore unico,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI,
27, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VOLANTI, che la
rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l’avvocato LUCA
BOGGIO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FRIGIERI PAOLO, LUNATI ANTONIA, elettivamente domiciliati
in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 21/07/2015

DANIELA JOUVENAL LONG, che li rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti nonché contro

intimate

avverso la sentenza n. 7332/2013 del TRIBUNALE di MILANO,
depositata il 25/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato Luca Boggio, difensore della ricorrente, che si riporta
agli scritti;
udito l’Avvocato Alessandro Tozzi (delega avvocato Jouvenal),
difensore dei controricorrenti, che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo
§ 1. — Con atto notificato a partire dal 22 aprile 2014 la Ala
Nobile srl ricorre, ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. ed affidandosi
ad un unitario complesso motivo, per la cassazione della sentenza del
tribunale di Monza del 29.4.13, l’appello avverso la quale è stato
dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis dalla corte di appello
di quel capoluogo con ordinanza risultata comunicata via p.e.c. il
22.1.14 e notificata il 21.2.14, di accoglimento della revocatoria
ordinaria dispiegata nei suoi confronti da Paolo Frigieri e Antonia
Lunati ed avente ad oggetto un immobile da essa acquistato da tale
Giotto srl e dalla quale era stata estromessa fin dal primo grado tale
soc. Bosforo srl.

Ric. 2014 n. 10951 sez. M3 – ud. 10-06-2015
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GIOTTO SRL IN LIQUIDAZIONE, BOSFORO SRL;

Degli intimati solo Frigieri e Lunati resistono con controricorso;
e, per la pubblica udienza del 10.6.15, entrambe le parti depositano
memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione

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2. — È preliminare rispetto all’istanza di sospensione ai sensi

non potendosi sospendere ciò che non può nemmeno pendere.
§ 3. — Al riguardo, va prima di ogni altra cosa escluso che il
ricorso sia rivolto avverso l’ordinanza di secondo grado: senz’altro
perché in concreto non formulato in tal senso e comunque perché tale
impugnazione sarebbe preclusa — finanche nelle ipotesi in cui sia stata
pronunziata fuori dei casi previsti dalla legge per la sua emanazione —
secondo quanto diffusamente argomentato da questa Corte regolatrice,
con le ordinanze del 16.4.14, nn. 8940 a 8943, alla cui esaustiva
motivazione può qui bastare un semplice richiamo, seguite come sono
da Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936; Cass. 23 giugno 2014, n. 14182;
Cass., ord. 3 ottobre 2014, n. 20968; Cass., ordd. 9 aprile 2015, n. 7130
e 29 aprile 2015, n. 8608; Cass. 7 maggio 2015, n. 9241; Cass. 18
maggio 2015, n. 10118; Cass. 21 maggio 2015, n. 10516; e senza
contrasto, se non altro in ragione dell’ipotesi di inammissibilità in
concreto configurabile nella specie, in cui cioè si contesta il merito
dell’ordinanza stessa o comunque non si adduce che è stata resa al di
fuori del suo ambito legislativo, neppure con Cass. 7273 del 2014,
come precisano anche Cass., ordd. 22 settembre 2014, n. 19944 e 12
gennaio 2015, n. 223).
§ 4. — Ciò posto, del ricorso pare superflua la stessa illustrazione
del motivo su cui si basa e delle repliche sul punto dei controricorrenti,
come pure delle argomentazioni sulle une e sulle altre svolte con le
memorie, parendo dirimente la considerazione della sua tardività.
Ric. 2014 n. 10951 sez. M3 – ud. 10-06-2015
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dell’art. 295 cod. prov. civ. la valutazione dell’ammissibilità del ricorso:

Infatti, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo
grado è stato proposto con ricorso notificato non prima del 22.4.14, a
fronte della comunicazione dell’ordinanza di appello in data 22.1.14
(come risulta dall’annotazione a margine della stessa): e quindi ben
oltre i sessanta giorni da quest’ultima data, in violazione dell’art. 348-

ord. 15 maggio 2014, n. 10723, alla cui motivazione ed alle cui
conclusioni, anche in punto di conformità della disciplina ai parametri
costituzionali e sovranazionali in tema di giusto processo, può qui
bastare fare integrale richiamo; e non rilevando che la comunicazione
abbia avuto luogo per estratto o per via telematica (Cass., ord. 5
novembre 2014, n. 23526).
§ 5. — Al riguardo, la ricorrente ripropone la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 348-ter cod. proc. civ., secondo
periodo del secondo comma, nella parte in cui prevede che il termine
per promuovere il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di
primo grado, quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello,
decorra dalla comunicazione dell’ordinanza che quell’inammissibilità
dichiara (per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.), criticando gli
argomenti in contrario già sviluppati da questa Corte con ordinanze
nn. 10722 e 10723 del 15 maggio 2014 e 23526 del 5 novembre 2014,
tra l’altro sottolineando la non irrilevanza del contenuto dell’ordinanza
di appello.
Ma i nuovi argomenti addotti non giovano ad escludere la
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

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5.1. In primo luogo, che la motivazione dell’ordinanza di

secondo grado costituisca un requisito di contenuto-forma del
successivo ricorso per cassazione deriva dai principi generali in tema di
formazione del giudicato proprio in dipendenza dell’attività
Ric. 2014 n. 10951 sez. M3 – ud. 10-06-2015
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ter, terzo comma, cod. proc. civ., secondo quanto rimarcato da Cass.,

processuale anteriore all’ordinanza stessa, sicché non influisce in alcun
modo sulla difesa nei confronti della sentenza di primo grado.
Ora, il sistema processuale civile italiano è connotato, come reso
manifesto dai lavori preparatori della riforma e dei successivi ulteriori
interventi legislativi, da una situazione di eccezionale gravità ed i nuovi

processo, già da tempo assurta al rango di valore sovranazionale
fondante ed infine pure costituzionalizzata: e tanto in un contesto che
connota il sistema giudiziario italiano di valutazioni di efficienza
mortificanti, secondo gli studi internazionali sulla capacità degli
ordinamenti di garantire l’effettiva tutela dei diritti.
§ 5.2. In tale contesto, permane integra la valutazione — già
operata da questa Corte nelle pronunce richiamate dalla ricorrente — di
piena idoneità e totale sufficienza della garanzia giurisdizionale dei
diritti nella sommarietà della delibazione sull’appello stesso, contenuta
nell’ordinanza di appello. Infatti, tale delibazione non sostituisce né
impedisce (evitando una cognizione su di esso), ma al contrario integra ed
esaurisce essa stessa l’appello, visto che l’impugnazione si svolge
comunque e, solo, è definita con le modalità speciali in discorso, per
una valutazione pur sempre nel merito del gravame e della sua
probabile infondatezza.
§ 5.3. Le così introdotte forme sommarie di definizione di
appelli probabilmente infondati non minano alcun diritto di difesa, né
introducono ingiustificate disparità di trattamento, né attentano in
alcun modo al giusto processo:
– poiché la riconsiderazione del merito non viene soppressa, ma
solo resa assai sommariamente;
– perché comunque la riconsiderazione del merito non è
garantita dalla Costituzione (tranne che nel processo amministrativo);
Ric. 2014 n. 10951 sez. M3 – ud. 10-06-2015
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istituti vanno inquadrati nell’esigenza di razionalizzazione di tempi del

- perché è sufficiente — e pienamente giustificato in vista della
possibilità di delibazione di probabile infondatezza dell’appello — che la
parte si attrezzi, fin dall’emissione della sentenza di primo grado, anche
per la sua potenziale diretta — e successiva, per il caso di ordinanza ai
sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ. — impugnazione anche con ricorso

– perché la decorrenza del termine di impugnazione con ricorso
per cassazione dalla mera comunicazione dell’ordinanza di secondo
grado, anche se a mezzo p.e.c. (essendo speciale la relativa previsione),
non muta i termini della questione, in un contesto di generalizzata
valorizzazione e diffusione dello strumento informatico — tale da
garantirne una capillare fruizione ed anzi una maggiore tendenziale
funzionalità — e, comunque, di attesa di diligenza maggiore rispetto al
passato nel formulare le impugnazioni delle pronunce di primo grado.
§ 5.4. Va confermata quindi la valutazione di manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla
ricorrente anche nella memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
§ 6. — L’inammissibilità per tardività va così senz’altro dichiarata,
con condanna della soccombente ricorrente anche alle spese del
giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, tra loro in solido
per l’evidente comunanza dell’interesse in causa; e deve pure applicarsi
(per carenza di discrezionalità: Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) l’art. 13
comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1,

comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo
unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la Ala
Nobile srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore di
Paolo Frigieri ed Antonia Lunati, tra loro in solido, delle spese del
Ric. 2014 n. 10951 sez. M3 – ud. 10-06-2015
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per cassazione;

giudizio di legittimità, liquidate in € 8.200,00, di cui € 200,00 per
esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed oltre accessori nella
misura di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif.
dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il

contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile della Corte suprema di Cassazione, addì 10 giugno 2015.

versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di

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