Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15243 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 16/07/2020), n.15243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31502-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3917/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il

09/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento IVA in relazione ad una operazione contestata come inesistente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, rilevando per un verso il difetto di motivazione, non avendo l’Ufficio richiamato il P.V.C. nell’avviso di accertamento e per un altro verso osservando che la fattura in questione riguardava un acconto erogato per lavori per la costruzione di un capannone e che, se alla data del primo sopralluogo non erano ancora iniziati i lavori, tuttavia dopo qualche mese i lavori sono iniziati e la costruzione del capannone è in fase di ultimazione.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la fattura era stata utilizzata per attuare un disegno criminoso, ottenere cioè fraudolentemente le agevolazioni ex L. n. 488 del 1992 ed esporre in dichiarazione un credito IVA fittizio;

con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto se la motivazione di un atto fa riferimento ad un altro atto non conosciuto dal contribuente, non occorre che questo sia allegato all’atto che lo richiama purchè ne sia riprodotto il contenuto essenziale o purchè esso sia conoscibile;

considerato dunque che il ricorrente con il primo motivo di ricorso impugna sostanzialmente la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata (la fattura si riferisce ad una operazione esistente) e con il secondo motivo sostanzialmente la prima ratio decidendi (mancanza di richiamo del P.V.C. nell’avviso di accertamento) e che entrambe tali rationes sono autonomamente sufficienti a sorreggere la motivazione della sentenza impugnata;

considerato che, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome “rationes decidendi” ognuna delle quali sufficienti, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite “rationes” (circostanza che nel caso di specie si è verificata), dall’altro che tali censure risultino tutte fondate; ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. 24 maggio 2006, 12372);

considerato che il primo motivo è inammissibile perchè mira a proporre una valutazione degli elementi probatori diversa da quella ricostruita dal giudice di merito, così tentando surrettiziamente di introdurre in Cassazione un sindacato che è estraneo al giudizio di legittimità (Cass. n. 277 del 2020 e n. 29290 del 2019): mentre la CTR infatti ha in maniera semplice ma chiara argomentato quanto alla non configurabilità della inesistenza di una ipotesi di fattura per operazioni inesistenti (osservando che la fattura in questione riguardava un acconto erogato per lavori per la costruzione di un capannone per il quale, se alla data del primo sopralluogo non erano ancora iniziati i lavori, tuttavia dopo qualche mese i lavori sono iniziati e la costruzione del capannone era in fase di ultimazione), il ricorrente solleva una questione giuridica ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, relativa all’onere della prova di tali fatti, problema giuridico che però non si pone in quanto la CTR come detto ha esposto in maniera lineare come sono andati tali fatti e come essi ragionevolmente dimostrino la non configurabilità dell’inesistenza della fattura in ragione dell’effettivo svolgimento dei lavori;

considerato dunque che, per quanto detto prima a proposito della doppia ratio decidendi, una volta ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso, anche il secondo lo è; ritenuto pertanto che i motivi di impugnazione sono entrambi inammissibili, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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