Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15243 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 01/06/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 01/06/2021), n.15243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2470-2020 proposto da:

T.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difeso dall’avvocato ANTONINO NOVELLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.

12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1065/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/05/2019 R.G.N. 1146/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1065 del 2019, ha respinto il gravame proposto da T.S., cittadino del Mali, avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa sede che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. Nella gravata sentenza si legge che il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato il suo paese di origine per contrasti insorti con i vicini a causa della proprietà di un terreno e aveva precisato che i detti vicini lo avevano minacciato di morte per un incendio che dal terreno di sua proprietà si era propagato nel loro terreno, bruciando gli alberi da frutta esistenti sul terreno.

3. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato la inattendibilità del racconto per essere generico; conseguentemente, ha disatteso le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); ha escluso, dalle fonti consultate, che nel paese di provenienza (Mali), pur riscontrando una situazione conflittuale, tuttavia vi fosse una situazione di violenza generalizzata o indiscriminata tale da comportare una minaccia grave ed individuale in caso di rientro; ha sottolineato, infine, la mancanza di qualsiasi elemento idoneo per la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

4. Avverso il suddetto provvedimento della Corte di appello T.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con l’unico motivo il ricorrente censura la gravata sentenza per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35 bis per avere la Corte di appello ricostruito la situazione del Mali sulla base di fonti non attuali, risalenti a 3 e finanche a 4 anni prima rispetto al deposito della pronuncia impugnata.

2. Il motivo è inammissibile.

3. La Corte territoriale ha citato numerose fonti accreditate del 2015 e del 2016, descrivendo accuratamente la situazione socio – politica del Mali.

4. Il ricorrente, a fronte di tale analisi, non ha però allegato che esistevano COI (Country of Origin Informations), più aggiornate e attendibili, dimostrative della sussistenza, nel Paese di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, diversa da quella ritenuta dai giudici di merito, indicando gli estremi e riassumendo il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti questa Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c. (Cass. n. 21932/2020; Cass. n. 22769/2020).

5. La censura, invece, è stata formulata in modo estremamente generico, limitandosi unicamente ad evidenziare che le fonti risalivano agli anni 2015 e 2016 ma senza allegare alcun elemento per evidenziare un mutamento della situazione socio-politica del Paese di origine nè alcun riscontro concreto per aggredire la valutazione operata dai giudici di merito.

6. Alla stregua di quanto esposto deve essere, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

7. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 13, comma 1 quater, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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