Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15242 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 23/06/2010), n.15242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione 29, n. 182, depositata il 29 settembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

la Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 27/09/06 recte: sezione 29, n. 182, pronunciata il 27/09/2006, depositata il 29 settembre 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Caserta, ed accogliendo l’appello incidentale di T.A., agente di commercio, ha riconosciuto a quest’ultimo il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, ritenendo privo di pregio il rilievo dell’appellante principale secondo cui l’avvenuta presentazione, da parte del contribuente, dell’istanza di definizione ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 comportava la definitività degli imponibili esposti in dichiarazione.

Nei confronti della decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Il ricorso contiene due motivi, rispondenti ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ..

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando la violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assume che la presentazione della domanda di definizione automatica preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto; con il secondo motivo denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP in relazione all’art. 2195 cod. civ., per essere il reddito d’impresa, come quello dichiarato dall’agente di commercio, di per sè stesso sottoposto all’imposta, con conseguente non necessità di alcun accertamento in fatto in ordine all’autonoma organizzazione.

Questa Corte ha affermato che, “con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valere della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra” (Cass. n. 25239 del 2007).

Ed ha altresì affermato che, “con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria” (Cass. n. 3682, n. 6504, n. 25239 del 2007).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il primo, assorbente, motivo è manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo, assorbente, motivo del ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo, assorbente, motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

 

 

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