Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15242 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15242 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 6491-2014 proposto da:
SONGINI ANNA MARIA, COCOCCETTA EROS, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 23, presso lo studio
dell’avvocato VINCENZO CANCRINI, che li rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio
dell’avvocato

GIOVANNI

FRANCESCO

BIASIOTTI

MOGLIAZZA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Data pubblicazione: 21/07/2015

RODOLFO MURRA, giusta delega in calce al controricorso e ricorso
incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro

– intimata avverso l’ordinanza n. R.G. 5582/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 08/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato Vincenzo Cancrini, difensore dei ricorrenti, che si
riporta agli scritti.

Svolgimento del processo

5 1. – Con ricorso notificato a partire dal 24 marzo 2014 Eros
Cococcetta ed Anna Maria Songini ricorrono, ai sensi dell’art. 348er
cod. proc. civ. ed affidandosi a sei motivi, per la cassazione della
sentenza del tribunale di Roma n. 15374 del 14.7.11, nonché contro
l’ordinanza con cui l’appello avverso la medesima è stato dichiarato
inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis dalla corte di appello della
Capitale, resa il dì 8.2.13 e comunicata via p.e.c. lo stesso giorno.
In particolare, la sentenza di primo grado aveva rigettato la
domanda di risarcimento danni per una caduta da motocicletta sulla
strada comunale, rivolta contro il Comune di Roma – oggi Roma
Capitale – e con chiamata in causa, da parte di questo, dell’impresa Sud
Costruzioni srl, appaltatrice di lavori su quel tratto di strada.
Degli intimati resiste con controricorso la sola Roma Capitale,
dispiegando peraltro ricorso incidentale condizionato. E, per la

Ric. 2014 n. 06491 sez. M3 – ud. 10-06-2015
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SUD COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE;

pubblica udienza del 10.6.15, entrambe le parti depositano memorie ai
sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

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2. — Può ritenersi superfluo l’esame dei motivi di ricorso e

delle repliche del controricorrente, come pure del ricorso incidentale

2.1. è inammissibile un’impugnazione diretta dell’ordinanza del
giudice di appello ex art. 348-bis cod. proc. civ.:
– contro di essa non è consentita alcuna impugnazione (finanche
nelle ipotesi in cui sia stata pronunziata fuori dei casi previsti dalla
legge per la sua emanazione), secondo quanto diffusamente
argomentato da questa Corte regolatrice, con le ordinanze del 16.4.14,
nn. 8940 a 8943, alla cui esaustiva motivazione può qui bastare un
semplice richiamo (ma v. pure: Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936;
Cass. 23 giugno 2014, n. 14182; Cass., ord. 3 ottobre 2014, n. 20968;
Cass., ordd. 9 aprile 2015, n. 7130 e 29 aprile 2015, n. 8608; Cass. 7
maggio 2015, n. 9241; Cass. 18 maggio 2015, n. 10118; Cass. 21
maggio 2015, n. 10516; e senza contrasto, se non altro in ragione
dell’ipotesi di inammissibilità in concreto configurabile nella specie, in
cui cioè si contesta il merito dell’ordinanza stessa o comunque non si
adduce che è stata resa al di fuori del suo ambito legislativo, neppure
con Cass. 7273 del 2014, come precisano anche Cass., ordd. 22
settembre 2014, n. 19944 e 12 gennaio 2015, n. 223);
– infatti, affinché sia coerente con le finalità della novella, la
valutazione, per quanto necessariamente completa se non altro con
riferimento alle questioni più liquide, dev’essere davvero sommaria e
risolversi in una schematica conferma della validità delle ricostruzioni
in fatto e delle decisioni in diritto operate dal primo giudice;
comunque, tale ordinanza non è mai definitiva, visto che è sempre
Ric. 2014 n. 06491 sez. M3 – ud. 10-06-2015
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da questi dispiegato e delle rispettive memorie, in quanto:

possibile impugnare ulteriormente il provvedimento di primo grado,
sia pure coi termini e nelle forme previste dal nuovo art. 348-ter cod.
proc. civ.;
2.2. l’impugnazione, sola ammissibile, della sentenza di primo
grado è invece tardiva, perché proposta con ricorso notificato non

appello in data 2.7.13 (come dichiara il controricorrente, a pag. 6 del
controricorso): e quindi ben oltre i sessanta giorni da quest’ultima data,
in violazione dell’art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., secondo
quanto rimarcato da Cass., ord. 15 maggio 2014, n. 10723, né rilevando
che la comunicazione sia avvenuta a mezzo p.e.c., secondo quanto già
stabilito da Cass., ord. 5 novembre 2014, n. 23526, alla cui motivazione
ed alle cui conclusioni, anche in punto di conformità della disciplina ai
parametri costituzionali e sovranazionali in tema di giusto processo,
può qui bastare fare integrale richiamo.

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3. — E tanto a tacer del fatto che, sia pure invocando a vario

titolo violazione di norme di diritto (col primo motivo: l’art. 2729 cod.
civ.; col secondo e col quinto: gli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ.; col
terzo: gli artt. 2051, 2697, 2727, 2729 cod. civ.) o di nullità processuale
(col quarto e col sesto motivo, per mancanza o mera apparenza della
motivazione), gli odierni ricorrenti invocano un riesame della
ricostruzione del fatto come operato, sulla base della valutazione del
materiale istruttorio, dai giudici del merito: ma tale esame è precluso a
maggior ragione oggi dopo la novella dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,
al riguardo potendo bastare un sommario rinvio alle più ampie
motivazioni di Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053 (riprese, tra le
altre, già da Cass. 9 giugno 2014, n. 12928), ovvero di Cass. Sez. Un.,
22 settembre 2014, n. 19881 (già seguita, tra le altre, da Cass. 11
dicembre 2014, n. 26097).
Ric. 2014 n. 06491 sez. M3 – ud. 10-06-2015
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prima del 24.3.14, a fronte della comunicazione dell’ordinanza di

§ 4. — L’inammissibilità del ricorso principale va quindi
senz’altro dichiarata, con assorbimento del ricorso incidentale
condizionato e condanna dei soccombenti ricorrenti — fra loro in
solido per il pari interesse in causa — al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità in favore del controricorrente.

14 marzo 2014, n. 5955) l’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012,
n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di
impugnazione.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito
l’incidentale condizionato; condanna Eros Cococcetti ed Anna Maria
Songini, tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità in favore di Roma Capitale, in pers. del leg. rappr.nte p.t.,
liquidate in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione
per spese generali ed accessori nella misura di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif.
dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile della Corte suprema di Cassazione, addì 10 giugno 2015.

5 5. — Deve infine applicarsi (per carenza di discrezionalità: Cass.

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