Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15242 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.20/06/2017),  n. 15242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3856-2012 proposto da:

FABRIS DI C.F.B. SAS, (OMISSIS), IN PERSONA DEL

LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 44, presso lo studio dell’avvocato AGOSTINO GESSINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALFIERI LUIGI MARIA ZULLINO;

– ricorrente –

Nonchè da:

M.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

DEPRETIS 60, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA CERE’,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA LOSURDO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FABRIS DI C.F.B. SAS (OMISSIS), IN PERSONA DEL

LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERIA’ 13, presso lo studio dell’avvocato AGOSTINO GESSINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALFIERI LUIGI MARIA ZULLINO;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

D.C.C., D.C.F., D.C.M., F.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 952/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 02/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito L’avv. Losurdo Anna difensore di M.L. che si riporta

agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, e per l’assorbimento del ricorso incidentale

condizionato e per la condanna alle spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con denuncia di nuova opera in data 26/9/1990 S.A., M.L. e F.O. convenivano in giudizio la società Fabris s.a.s. lamentando che la società aveva realizzato nella costruzione in cemento armato un vano ascensore in contrasto con norme tecniche del PRG e del Regolamento edilizio. La società Fabris opponeva che il vano era stato realizzato in applicazione L. n. 13 del 1989 contenente disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Il Pretore autorizzava la prosecuzione dell’opera previa cauzione.

Il processo di merito, interrotto a causa del decesso dell’attore Santalucia, era riassunto da D.C.C., D.C.M. e D.C.F. quali successori a titolo particolare degli eredi del defunto Santalucia.

Con sentenza del 2003 il GOA, dopo espletamento di una CTU dal parte dell’ing. L., rigettava la domanda attorea, ritenendo l’opera conforme alla normativa tecnica per favorire il superamento delle barriere architettoniche che consentiva deroga agli strumenti urbanistici.

M.L. proponeva appello, D.C.C. e D.C.F. proponevano appello incidentale; la società Fabris, appellata, chiedeva il rigetto dell’appello; D.C.M. e F.O. rimanevano contumaci.

Con sentenza non definitiva n. 1125 del 13/11/2007, non oggetto di impugnazione (v. sul punto pag. 5 della sentenza di appello) la Corte di appello dichiarava l’intervenuto il giudicato interno sulla non conformità della costruzione agli strumenti urbanistici dell’opera realizzata dalla società Fabris e disponeva la prosecuzione del giudizio di appello, nonchè, con separata ordinanza, l’espletamento di ulteriore CTU e mezzo dell’ing. St. M..

Con sentenza definitiva del 2/11/2011 (data deposito) la Corte di appello di Bari dichiarava l’opera non conforme alla L. n. 13 del 1989 e ne ordinava la rimozione e la riduzione dei luoghi al pristino stato; rigettava la domanda risarcitoria e compensava le spese.

L’accertamento del Giudice di merito circa la non conformità dell’opera alla L. n. 13 del 1989 e al D.M. n. 386 del 1989 era fondato sulle seguenti rationes decidendi:

– per qualificare l’opera come intervento di rimozione delle barriere architettoniche occorre fare riferimento al D.M. LLPP 14 giugno 1989, n. 236 e l’obiettivo di rimuovere le barriere verrebbe compromesso se l’opera non avesse tutti i requisiti che la legge ritiene indispensabili per il raggiungimento dello scopo e nella specie erano mancanti perchè i tempi di apertura e chiusura della porta cabina e porta piano erano inferiori ai prescritti 4 secondi; mancava la luce di emergenza con autonomia minima di 3 ore all’interno della cabina; mancavano i pulsanti di comando in rilievo e con scritte di traduzione in caratteri Braille;

– tali mancanze non consentivano di qualificare l’intervento come effettuato ai sensi della L. n. 13 del 1989 con conseguente inapplicabilità delle agevolazioni ivi previste, ivi compresa la deroga alle norme che prevedono il rispetto delle distanze legali;

-l’opera era ampiamente ultimata da più di un decennio antecedente l’accertamento della consulenza disposta in appello dall’ing. St. e pertanto è incomprensibile e ingiustificabile la rilevata inosservanza delle prescrizione imposte e non osservate e non ancora sanate.

La Fabris s.a.s ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

M.L. ha resistito con controricorso e ha depositato ricorso incidentale condizionato al quale ha resistito con controricorso Fabris s.a.s.

D.C.C., F. e M. nonchè F.O. sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo Fabris s.a.s. lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento alla L. n. 13 del 1989, arrt. 3, L. 4 gennaio 2012, D.M. n. 236 del 1989, artt. 7 e 11.

Il motivo è articolato in punti numerati da 3.1 a 3.8, ma non si rinviene un punto con il numero 3.3 (pertanto i punti sono solo 7). 1.1 Nel punto sub 3.1 la ricorrente deduce di avere progettato e realizzato l’opera in presenza di concessioni e autorizzazioni amministrative rilasciate nel rispetto delle distanze legali previste dal combinato disposto degli artt. 873 c.c. e della L. n. 13 del 1989, art. 3 in quanto l’opera è posta a circa 11 metri dalla proprietà dei ricorrenti.

Nel punto sub 3.2 la ricorrente deduce di avere commissionato ad una ditta specializzata (VOEM) la fornitura dell’impianto tecnologico (cabina ascensore) e che la ditta ha certificato la conformità alla legge e alle disposizione ministeriali (D.M. LLPP 14 giugno 1989, n. 236), come confermato e accertato dagli organi di controllo e vigilanza (ispezione ISPEL del 8/10/1993).

Nei punti sub. 3.4 e sub 3.5 la ricorrente deduce che la L. n. 13 del 1989, art. 3 si limita a considerare la finalità dell’opera in fase di progettazione e realizzazione e rimette al sindaco il rilascio della licenza di abitabilità o agibilità e il compito di verificare la conformità alla legge, prima del rilascio della licenza di abitabilità o agibilità.

Nel punto 3.8 la ricorrente ripete che la verifica di conformità dell’opera alle specifiche di legge è espressamente attribuita (dopo la realizzazione dell’opera in virtù dei permessi di costruire in deroga) dal D.M. n. 236 del 1989, art. 11 al Sindaco, al quale è attribuito il potere di rilasciare i certificati di abitabilità o agibilità; aggiunge che il Sindaco per legge può adottare i provvedimento di abitabilità o agibilità e che diversamente opinando si giungerebbe a sanzionare con la demolizione ogni fabbricato che, successivamente alla sua legittima realizzazione, abbia l’esigenza di manutenzioni che riguardino gli impianti; aggiunge ancora che la Corte di appello non ha considerato che la natura dell’intervento edilizio e la sua conformità alle finalità della legge speciale costituisce il presupposto per la concessione amministrativa e la sua realizzazione.

La ricorrente, infine, sostiene che l’opera è conforme al progetto assentito e che le eventuali carenze manutentive (come lampade di emergenza o tempi di apertura delle porte) non possono condurre a ritenere svilita la finalità dell’opera al punto di ritenere inapplicabile la L. n. 13 del 1989, art. 3.

Nel punto 3.6 del motivo la ricorrente sostiene che, a suo dire, è abnorme, il ragionamento della Corte di appello la quale ha ritenuto insormontabile il fatto che l’opera non fosse attualmente conforme a tutti i requisiti prescritti dal D.M., avendo ritenuto che anche una singola violazione condurrebbe allo snaturamento dell’opera nel suo complesso.

Nel punto 3.7 la ricorrente sostiene che il D.M. n. 236 del 1989, art. 7 ha previsto che le specificazioni tecniche contenute nel D.M. consentono differenti soluzioni se rispondenti ai criteri di progettazione e le caratteristiche dell’opera rispondono a tali criteri mentre le specifiche difformità rilevate si riferiscono alle specifiche di cui all’art. 8 e non ai criteri di progettazione del D.M. n. 236 del 1989, art. 4; la Corte di appello avrebbe dovuto limitarsi a verificare la conformità dell’opera ai criteri di progettazione; il vano era destinato ad accogliere una cabina ascensore e non altro e per dimensioni, luce, e piattaforma di distribuzione è sempre risultato conforme alla normativa; le ulteriori anomalie erano semplicemente eliminabili con intenti di manutenzione che non coinvolgono l’opera muraria; l’attività di verifica della conformità è espressamente riservata al Sindaco al quale è riservata l’adozione di provvedimenti di natura amministrativa relativi all’abitabilità e agibilità.

2. Il motivo, in tutte le sue plurime articolazioni è infondato, per le seguenti ragioni.

In primo luogo è infondata la censura di cui al punto 3.6 del primo motivo nella parte in cui sembra alludere ad una mancanza solo attuale di interventi di mera manutenzione, perchè le mancanze rilevate dalla Corte di appello non sono solo “attuali”, ma, come risulta alla pagina 11 della sentenza impugnata, l’opera era stata ultimata da più di un decennio antecedente l’epoca dell’accertamento del CTU ing. St. e non era ancora stata sanata anche a distanza di anni anche dalla espletata CTU.

Pertanto la Corte di appello, non ha ritenuto che le rilevate carenze fossero solo attuali, ma che erano perduranti sin dalla realizzazione dell’opera, nè risulta che le prescrizioni di cui al D.M. n. 386 del 1989 fossero state osservate al momento della realizzazione dell’opera e che le mancanze si fossero verificate per eventi successivi.

Egualmente infondata è la tesi della ricorrente circa la natura di interventi di mera manutenzione, posto che trattasi di interventi che non sono diretti a mantenere l’opera conforme alle prescrizioni di legge, ma a renderla conforme a quelle prescrizioni di legge che sono risultate non osservate.

Pure le ulteriori censure sono infondate in quanto la concessione edilizia fa salvi i diritti dei terzi e la Corte di Appello ha rilevato che si è formato il giudicato interno sulla non conformità della costruzione agli strumenti urbanistici in materia di distanze; questa motivazione non ha formato oggetto di ricorso per cassazione e pertanto, in applicazione dell’art. 872 c.c., comma 2 (che consente al danneggiato di chiedere la riduzione in pristino), l’ordine di demolizione è stato legittimamente emesso; va comunque osservato che la concessione edilizia ha il limitato fine di rimuovere un ostacolo pubblicistico alla esplicazione del diritto di edificare e non incide nei rapporti fra privato costruttore e i suoi vicini, che conservano il diritto di ottenere il risarcimento del danno e, in ipotesi di violazione delle norme sulle distanze, la riduzione in pristino.

Quanto alle asserite certificazioni di conformità di una ditta specializzata (VOEM) per la fornitura dell’impianto tecnologico (cabina ascensore) che ha certificato la conformità alla legge e alle disposizioni ministeriali (D.M. LLPP 14 giugno 1989 n. 236), come confermato e accertato dagli organi di controllo e vigilanza (ispezione ISPEL del 8/10/1993), va rilevato che il giudice ordinario, chiamato a decidere sui diritti soggettivi azionati in causa, non è vincolato al rispetto degli opinamenti della ditta esecutrice e neppure alle certificazioni amministrative, nè ai provvedimenti assunti dal Sindaco in quanto tali provvedimenti non possono assumere incidenza sui diritti soggettivi dei privati.

In ordine al certificato di abitabilità o agibilità rilasciato dal Sindaco, solo per completezza di motivazione va aggiunto che nel ricorso non si afferma che il Sindaco) ha rilasciato certificati di abitabilità o agibilità, nè risulta che tali certificati siano stati rilasciati (circostanza rilevata nel controricorso anche dal controricorrente). La costruzione, illegittimamente realizzata in violazione delle distanze, in tanto poteva essere conservata in quanto rispettasse le disposizioni della L. n. 13 del 1989, art. 3 che consente la deroga alle norme sulle distanze solo a condizione che opere siano necessarie per il superamento delle barriere architettoniche; la norma sulle distanze è stata ritenuta violata in questo processo con sentenza non definitiva n. 1125 del 13/11/2007 passata in giudicato come rilevato dalla Corte di Appello a pagina 5 della sentenza nello svolgimento del processo e a pagina 11 della sentenza nella parte desinata alla motivazione; va ulteriormente precisato che a pagina 5 del ricorso la stessa ricorrente riconosce che la predetta sentenza ha dichiarato la non conformità dell’opera agli strumenti urbanistici di Bari.

L’oggetto del presente giudizio è pertanto limitato allo stabilire se vi sia o meno la possibilità di ritenere esistenti i requisiti per la deroga alle norme urbanistiche sulle distanze legali, tali essendo i motivi di appello sui quali doveva pronunciarsi la Corte di Appello (v. la specificazione dei motivi di appello a pagina 5 della sentenza impugnata) ed essendovi giudicato sulla violazione delle distanze. La Corte di appello con la sentenza impugnata in questa sede era chiamata a pronunciarsi solo se all’opera fosse applicabile la deroga nonostante la violazione delle distanze legali o se, non essendo pienamente conforme alla L. n. 13 del 1989, dovesse essere rimossa con riduzione in pristino o se potesse essere mantenuta essere mantenuta nonostante tale violazione.

La ricorrente quanto alla censura di cui al punto 3.7 sostiene che il D.M. n. 236 del 1989, art. 7 ha previsto che le specificazioni tecniche contenute nel D.M. consentono differenti soluzioni se rispondenti ai criteri di progettazione; rileverebbero, quindi (secondo la ricorrente), i criteri di progettazione dell’art. 4.1.12 del D.M. n. 236 del 1989, nella specie rispettati.

L’assunto della società ricorrente è smentito dalla mera lettura dell’art. 7.1 D.M. dove è stabilito che le specificazioni contenute nel capo 4, art. 8 hanno valore prescrittivo e che le soluzioni tecniche contenute all’art. 9, anche se non basate su tali specificazioni, sono ritenute rispondenti ai criteri di progettazione e quindi accettabili in quanto sopperiscono alle riduzioni dimensionali con particolari soluzioni spaziali o tecnologiche.

A sua volta, l’art. 9 rubricato “soluzioni tecniche conformi”, si riferisce ai percorsi orizzontali (ossia ai passaggi dei disabili attraverso porte e disimpegni) e non agli ascensori e quindi non deroga a quanto prescritto al capo 4 art. 8.1.12 dello stesso decreto, laddove (v. punto c per l’adeguamento di edifici preesistenti) è stabilito (per quanto qui interessa) con carattere di cogenza e con riferimento agli ascensori, che: “In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.; nell’interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto…e una luce d’emergenza con autonomia minima di 3 h.; i pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille.”

L’art. 4.1.12 non viene in rilievo perchè indica i criteri generali di progettazione per gli ascensori, ma per le specifiche rinvia all’art. 8.1.12.

L’argomento di mero fatto che allude a conseguenze abnormi di tale letterale applicazione della normativa non rileva posto la normativa è a tutela dei diritti del disabile e non è previsto che la P.A. possa derogare a tale normativa; la Corte di appello ha inoltre rilevato che è del tutto ingiustificabile a distanza di oltre dieci anni (al momento della pronuncia di appello) la perdurante inosservanza delle prescrizioni dettate a loro tutela; va comunque precisato che la demolizione è stata ordinata non per le rilevate mancanze, ma perchè la costruzione ha violato le norme sulle distanze e l’unico motivo per il quale poteva essere derogata la norma sulle distanze era appunto l’esistenza di un’opera rispettosa delle prescrizioni a tutela dei disabili, invece violate come accertato dalla Corte di appello.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione della sentenza in quanto la Corte di Appello ha ritenuto insormontabile la presenza di alcune inosservanze che invece la Corte stessa riconosce e considera come facilmente rimovibili; la ricorrente rileva ancora che la Corte di Appello, in precedenza e in diversa composizione, aveva disposto CTU per verificare se le dimensioni della piattaforma in uscita dall’ascensore potessero considerarsi di ostacolo all’applicazione della L. 13/89 e dall’altro avrebbe rilevato diverse inosservanze.

4. Il motivo è infondato perchè la Corte di appello ha ritenuto non superabile l’assenza dei requisiti di legge in quanto cogenti e la motivazione attiene alla applicazione delle norme invocate per legittimare la violazione delle distanze; la facilità della loro eliminazione non incide sulla natura cogente delle prescrizioni violate ed è argomento introdotto dalla Corte di appello (alla pag. 11) come mero argomento aggiuntivo (come risulta dall’espressione “aggiungasi”) e solo per stigmatizzare il fatto che mancata la sanatoria delle prescrizioni cogenti perdurava sin dalla realizzazione dell’opera, da oltre un decennio e anche dopo l’accertamento peritale (v. quanto già esposto al precedente punto 2); la censura pertanto è infondata.

Il secondo argomento posto a fondamento del motivo consiste in una pretesa contraddittorietà della motivazione rispetto all’ordinanza istruttoria con la quale, da un lato, era stato chiesto al CTU se le dimensioni della piattaforma in uscita dall’ascensore potessero considerarsi di ostacolo all’applicazione della L. n. 13 del 1989e dall’altro, la Corte di appello avrebbe rilevato la violazione delle prescrizioni cogenti, malgrado il CTU avesse ritenuto che le dimensioni della piattaforma non erano di ostacolo all’applicazione della L. n. 13 del 1989 in quanto la piattaforma, secondo il CTU, era conforme alle prescrizioni del D.M. n. 236 del 1989.

Anche questa censura è del tutto priva di fondamento in quanto la contraddittorietà della motivazione della sentenza deve essere intrinseca alla motivazione e non parametrata a provvedimenti istruttori che, come tali, non vincolano il giudice quanto alla motivazione e, nella specie, la Corte di Appello ha fatto riferimento all’inosservanza di altre prescrizioni, pure rilevate dal CTU e ritenute cogenti dalla Corte.

4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La ricorrente deduce che:

a) la Corte di Appello avrebbe omesso ogni valutazione della documentazione in atti costituita da autorizzazioni e certificati amministrativi rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni, sia pure per escluderne la rilevanza e specificamente si riferisce al certificato di conformità ISPEL – organo preposto al controllo e alla vigilanza – dell’8/10/1993 menzionato alla pagina 8 del ricorso nel primo motivo) e alla dichiarazione VOEM del 4/7/1991, nonchè l’esito favorevole del giudizio di primo grado;

b) il convincimento della Corte di appello sarebbe contraddittoriamente fondato su comportamenti e condotte successive all’avvio del procedimento;

c) la Corte di appello ha omesso di considerare e valutare il preventivo VOEM del 15/2/2010 con allegato verbale di verifica periodica, successivo al deposito della rinnovata CTU, depositato in sede di precisazione delle conclusioni e la possibilità che le carenze manutentive fossero state sanate.

5. Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.

Quanto alla censura di cui al precedente punto 4 sub a) si deve rilevare che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (cfr. Cass. 28/9/2016 n. 19150; Cass. 5/12/2014 n. 25756).

Nella specie nulla di tutto ciò è ravvisabile nel motivo ed inoltre sia il certificato di conformità ISPEL – organo preposto al controllo e alla vigilanza – dell’8/10/1993 menzionato alla pagina 8 del ricorso nel primo motivo), sia la dichiarazione VOEM del 4/7/1991, per le ragioni già esplicitate ai precedente punto 2 sono totalmente privi di rilevanza; le carenze rilevate dalla Corte di appello sono state accertate dal CTU e lo stabilire se le prescrizioni contenute nel D.M. n. 236 del 1989 fossero o meno cogenti è compito del giudice nell’esercizio del suo potere e dovere di interpretare e applicare le norme.

La censura di cui al precedente punto 4 sub b), relativa ad un preteso convincimento della Corte di appello che si sarebbe formato sulla base di comportamenti e condotte successive all’avvio del procedimento costituisce una errata interpretazione della motivazione della Corte di appello la quale, come già evidenziato, ha inteso semplicemente stigamatizzare il fatto che le opere erano state ultimate da più di un decennio antecedente l’epoca dell’accertamento del CTU ing. St. e che non erano ancora state sanate anche a distanza di anni anche dalla espletata CTU.

Quanto alla censura di cui al precedente punto 4 sub c), relativa al preventivo VOEM del 15/2/2010 con allegato verbale di verifica periodica, successivo al deposito della rinnovata CTU, si osserva che il fatto stesso che sia un preventivo, dimostra che i lavori dovevano essere ancora eseguiti e quindi è corretto e costituisce idonea motivazione il rilievo della Corte di appello (pag. 11 della sentenza) secondo il quale l’inosservanza delle prescrizioni non risulta ancora sanata, nonostante i buoni propositi manifestati alle udienze del 21/4/2009 e 15/2/2010; la censura della ricorrente risulta inoltre assolutamente priva di rilevanza in quanto la ricorrente non sostiene che le opere necessarie sono state eseguite, nè sostiene di avere dedotto nelle difese conclusive la loro avvenuta realizzazione, ma sostiene semplicemente che la Corte di appello “non ha valutato la possibilità che le riscontrate carenze manutentive fossero state sanate” (pag. 20 del ricorso), con ciò formulando una mera ipotesi del tutto inconferente rispetto al denunciato vizio di motivazione.

6. Resta assorbito il ricorso incidentale che è stato espressamente condizionato all’eventualità che il ricorso principale fosse accolto.

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con assorbimento del ricorso incidentale condizionato con il quale il ricorrente incidentale non si limita a chiedere la correzione della sentenza impugnata, ma contesta (con il secondo motivo) l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della società ricorrente.

PQM

 

Rigetta il ricorso e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna la società Fabris s.a.s. di B.C.F. a pagare a M.L. le spese di questo processo di cassazione che liquida in Euro 3.500,00 per compensi oltre 15% per spese generai, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte di Cassazione, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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