Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15242 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 01/06/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 01/06/2021), n.15242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2443-2020 proposto da:

G.H., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO SASSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, SEZIONE

DI CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui

Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 2622/2019 del TRIBUNALE di

CAMPOBASSO, c.epositato il 21/11/2019; R.G.N. 1855/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con Decreto del 21 novembre 2019 n. 2622 il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso di G.H., cittadino del Ghana, avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della locale Commissione territoriale.

2. Il Tribunale, rilevato che in sede di audizione il ricorrente aveva dichiarato di avere lasciato il suo paese per ragioni personali dovute al suo rifiuto di sposare la salma della sua fidanzata morta, come volevano i congiunti di lei, ha ritenuto, sul presupposto della totale inverosimiglianza, che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione del Ghana come rilevata dall’ultimo rapporto di Amnesty International 2017-2018.

3. G.H. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

4. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e successive modifiche, per avere il Tribunale rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale senza richiamare alcuna fonte aggiornata.

3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis comma 9 e 11 e successive modifiche, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,9,14 e art. 27, comma 1 bis e successive modifiche, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), e artt. 3, 5, 7, 14 e art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in Ghana sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria, nonchè alla mancanza totale di motivazione. Sostiene il ricorrente che il Tribunale si era limitato a sostenere che in Ghana non emergevano tensioni civili o conflitti militari senza però valutare le censure che erano state mosse al provvedimento della Commissione e senza analizzare la vicenda personale del richiedente, giungendo, peraltro, ad un giudizio negativo sulla credibilità sui motivi che avevano determinato la fuga privo di alcun riscontro ed effettuato in violazione della legge.

4. Con il terzo motivo si censura la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, lett. a), per avere il Tribunale revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di esso richiedente, facendo discendere erroneamente la relativa decisione dalla mera sola ritenuta infondatezza del ricorso.

5. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.

6. In primo luogo, va evidenziato che il Tribunale ha ritenuto la inverosimiglianza del racconto affidandosi ad una mera opinione soggettiva, quando invece è stato affermato, in sede di legittimità con un orientamento cui si intende dare seguito, che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri obiettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (di cui al D.Lgs. cit., art. 5 comma 3 lett. c)), senza dare rilievo esclusivo e determinante e mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 2956/ 2020; Cass. n. 13257/2020).

7. In secondo luogo, deve precisarsi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale nella quale siano presenti aspetti contraddittori che ne mettano in discussione la credibilità, in quanto è finalizzato proprio a raggiungere il necessario chiarimento su realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione del richiedente (Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 24010/2020).

8. In terzo luogo, va osservato che il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13255/2020).

9. Nel caso in esame, il Tribunale ha operato una valutazione di non credibilità su considerazioni soggettive, senza alcun riferimento alla procedimentalizzazione legale prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, valorizzando unicamente la circostanza che il richiedente era fuggito cinque mesi dopo la morte della ragazza che avrebbe dovuto sposare e ritenendo che egli avrebbe potuto spostarsi anche in altra zona del suo Paese per sfuggire a responsabilità e a incombenze pubbliche. Inoltre, il Tribunale non ha assolutamente approfondito la questione del “rito post mortem”, raccontato dal richiedente asilo, sottolineando al riguardo che alcuna fonte era stata citata, quando invece si trattava di un aspetto che avrebbe dovuto essere approfondito in virtù dei doveri di cooperazione incombenti sul giudice perchè la situazione poteva rappresentare causa di atteggiamenti negativi o di minacce provenienti da soggetti privati. Infine, quanto alla situazione del Paese di origine, a fronte della indicazione di fonti alternative che accreditavano una situazione di pericolosità in Gambia, da fondare il riconoscimento della protezione internazionale, il Tribunale non poteva limitarsi ad una valutazione solo generica, ma avrebbe dovuto indicare, per non incorrere nel vizio di motivazione apparente, i motivi per cui erano state ritenute più attendibili quelle poste a fondamento della decisione.

10. Il terzo motivo è, invece, inammissibile.

11. L’adozione del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2001, ex art. 170, dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione (Cass. n. 10487/2020; Cass. n. 16117/2020; Cass. n. 4315/2020).

12. Alla stregua di quanto esposto, la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione alle censure accolte di cui al primo e al secondo motivo, inammissibile il terzo, e il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo esame secondo le indicazioni di cui in motivazione oltre a provvedere sulle spese anche del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo per quanto di ragione, inammissibile il terzo; cassa il provvedimento impugnato in relazione alle censure accolte e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

 

 

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