Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15241 del 23/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 23/06/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 23/06/2010), n.15241
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI PRO, rappresentato e difeso
dell’avv. Pietro Pro ed elettivamente domiciliato in Roma presso
l’avv. Rubino Giuseppe in via Cderisi da Gubbio n. 18;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE,
UFFICIO DI FROSINONE;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 322/40/07, depositata il 25 giugno 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.
La Carte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Lo Studio legale associato avvocati Pro, in persona dell’avv. P.P. suo rappresentante negoziale in carica, propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 322/40/07, depositata il 25 giugno 2007, che, rigettandone l’appello, confermava la decisione di primo grado di reiezione del ricorso del contribuente nei confronti della cartella di pagamento relativa ad IVA e ad IRAP per l’anno 2000 liquidate ai sensi, rispettivamente, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36-bis e quindi iscritte a ruolo.
L’Agenzia delle entrate ed il Ministero dell’economia e delle finanze non hanno svolto attività difensiva nella presente sede.
Il ricorso contiene un motivo, con il quale si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto rinunciata, perchè non riproposta, una “eccezione di omessa pronuncia su tutta la domanda”, invece espressamente riproposta con l’appello.
Il motivo è inammissibile in quanto, pur deducendosi violazione di norme di diritto, esso non viene corredato dal quesito prescritto dall’art. 366-bis c.p.c..
Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, e art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribadito il principio di diritto sopra enunciato, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010