Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15241 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 22/07/2016), n.15241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5292-2015 proposto da:

Z.M., P.G., P.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che li rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona dell’Amministratore Delegato e

Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, che la

rappresenta e difende, in forza di Procura alle liti 18 dicembre

2014 per Notaio Dott. GIOVANNI B. DALL’ARMI, rep. (OMISSIS) racc.

(OMISSIS), allegata in copia al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6845/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

22/11/2013, depositata il 17/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato DONATELLO FUMIA, (delega verbale), difensore del

ricorrente, che insiste per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. P.G., P.L. e Z.M. hanno impugnato la sentenza con la quale è stata rigettata la loro domanda di risarcimento del danno derivato dalla morte del proprio congiunto Po.Gi., deceduto in conseguente d’un sinistro stradale.

2. Preliminarmente deve rilevarsi come la notifica del ricorso non risulti essere andata a buon fine nei confronti di C.F., proprietario del veicolo il cui conducente si assume responsabile del sinistro, e di conseguenza litisconsorte necessario rispetto alla domanda proposta nei confronti dell’assicuratore, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19 (applicabile ratione temporis al presente giudizio).

Tuttavia tale omissione, per quanto si dirà, non rende necessaria l’adozione di un ordine di rinnovazione, poichè il ricorso non sembra possa essere accolto.

3. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello non abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C.F., non ritualmente citato.

3.1. Il motivo è infondato, dal momento che l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso non è necessaria quando la domanda proposta nei confronti di questi sia comunque da rigettare: e ciò in virtù del principio di ragionevole durata del processo (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013, Rv. 626969).

4. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 345 c.p.c., negando loro la facoltà di produrre i documenti dimostrativi della loro qualità di prossimi congiunti della vittima. Deducono che la Corte d’appello ha reputato tale produzione inammissibile perchè tardiva, senza valutare che quei documenti, in quanto “indispensabili” ai fini del decidere, non soggiacevano alla preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.

4.1. Il motivo è infondato.

Deve in primo luogo negarsi che al giudizio di appello deciso dalla sentenza impugnata potesse applicarsi l’art. 345 c.p.c., comma 2, nel testo novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (il quale non consente più la produzione in appello di documenti precostituiti, nemmeno se “indispensabili”).

E’ ben vero che l’art. 54, comma 2, di tale decreto stabilisce che solo le disposizioni previste dal “comma 1, lett. Oa), a), e), e bis), d) ed e) si applicano ai giudizi di appello introdotti con citazione passata per la notifica a partire dall’11.9.2012: sicchè la norma transitoria, non facendo menzione del comma “Ob”, che contiene la modifica dell’art. 345 c.p.c., parrebbe legittimare l’opinione che la novella si applichi anche ai processi pendenti.

Tale interpretazione tuttavia deve recisamente scartarsi, perchè solleverebbe seri problemi di compatibilità della riforma con elementari precetti di civiltà giuridica (e quindi con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza): ovvio essendo che esula da qualsiasi ragionevolezza pretendere di cambiare le norme sull’ammissibilità delle prove a processo già iniziata.

La riforma introdotta nell’art. 345 c.p.c. dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. Ob) deve pertanto ritenersi applicabile secondo le regole generali, e quindi ai soli giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore.

4.2. Ciò posto, deve rilevarsi che al presente giudizio è applicabile l’art. 345 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69. Infatti l’art. 58, comma 2, di tale legge stabiliva che “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applica l’art. 345 c.p.c., come modificato dalla presente legge”. Nel nostro caso il processo d’appello è iniziato nel 2006, e dunque ad esso si applica l’art. 345 c.p.c. nel testo previgente alla riforma del 2009.

4.3. La norma suddetta stabiliva che in appello “non sono ammessi i nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”.

Questa Corte ha già ripetutamente affermato che il documento “indispensabile” ai fini del decidere è quello:

(a) “di per se sufficiente a provare il fatto controverso, a prescindere da tutte le altre fonti di prova” (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 13432 del 29/05/ 2013, Rv. 626633);

(b) che, apparendo superfluo in primo grado, sia divenuto necessario in seguito al modo in cui il giudice di primo grado ha valutato le prove raccolte (Sez. 3, Sentenza n. 26020 del 05/12/2011, Rv. 620326).

Nel nostro caso questi due requisiti non ricorrevano: i documenti della cui mancata ammissione i ricorrenti si dolgono sono tutti anteriori alla sentenza di primo grado; la loro produzione non è divenuta necessaria in conseguenza di quest’ultima; e comunque nessuno di essi è di per sè sufficiente a dimostrare il rapporto di parentela col de cujus, posto che potevano al più costituire dei gravi indizi. La prova dello status di parentela va infatti fornita attraverso le risultanze degli atti dello stato civile, che nel caso di specie non furono prodotte nè in primo grado, nè in appello.

5. Con l’ultimo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza d’appello non abbia correttamente valutato le prove raccolte, dalle quali emergeva la loro qualità di congiunti della vittima.

5.1. Il motivo è inammissibile, non essendo censurabile in questa sede il modo in cui il giudice di merito valuta le prove raccolte.

6. Si propone pertanto il rigetto del ricorso.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla ricorrente nella propria memoria.

4. Nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. i ricorrenti sostengono che sarebbe a questa Corte inibito valutare se i documenti che non fu consentito agli odierni ricorrenti produrre in grado di appello erano o no “decisivi” ai fini del decidere, ma dovrebbe solo valutare se quei documenti erano o no ammissibili.

Si tratta di una tesi in verità singolare.

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d’appello lamentando che essa, impedendo loro di fornire certe prove documentali, avrebbe violato l’art. 345 c.p.c., che quelle prove invece consentiva.

L’art. 345 c.p.c. non consentiva – nel testo vigente ratione temporis – la produzione in appello di prove nuove, salvo che fossero “indispensabili”.

Le prove “indispensabili”, per costante giurisprudenza di questa Corte, non sono tutte quelle che porterebbero all’accoglimento della domanda. Se così fosse, qualsiasi prova sarebbe per ciò solo “indispensabile”.

L’indispensabilità richiesta dall’art. 345 c.p.c., comma 3, non va infatti intesa come mera rilevanza dei fatti dedotti (condizione di ammissibilità di ogni mezzo istruttorio), ma postula “la verificata impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri meui che la parte avesse l’onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge processuale” (così Sez. 1, Sentenza n. 1369 del 26/01/2016, Rv. 638484, ma il principio è pacifico).

Il che val quanto dire che chi, per propria colpa, non dà una prova che avrebbe potuto con ogni agio fornire, e si vede perciò rigettar la propria domanda, mai potrà invocare l’art. 345 c.p.c. per porre rimedio in appello alla propria mancanza.

Nel caso di specie, nulla avrebbe impedito agli odierni ricorrenti, sin dal giudizio di primo grado, di ottenere dall’ufficio di stato civile la certificazione del proprio vincolo parentale rispetto al defunto, e produrla in giudizio: dunque non sussiste il requisito della “indispensabilità” richiesto dall’art. 345 c.p.c., nel testo applicabile al presente giudizio.

5. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

rigetta il ricorso;

condanna P.G., P.L. e Z.M., in solido, alla rifusione in favore di Generali Italia s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 6.000,00 di cui 200,00 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.G., P.L. e Z.M., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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