Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15241 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15241 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 4483-2014 proposto da:
BASILE GIANMARIA (C.F. BSLGMR54P18D969Y) quale erede di
MAFALDA

MEANI,

BSLBDT85E64D969S),
BSLSST86P02D969Z),

BASILE
BASILE
BASILE

BENEDETTA

(C.F.

SEBASTIANO

(C.F.

PATRIZIA

(C.F.

BSLPRZ51P44D969V) in proprio e quale erede di MAFALDA
MEANI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO 149, presso lo studio delltvvocato CAROLA
CICCONETTI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
LUIGI TACCOGNA, ANNA MARIA ALLEGRETTI, giusta
procura in calce al ricorso;

Data pubblicazione: 21/07/2015

- ricorrenti contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in proprio nonché
in nome e per conto della MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IMPRESE SPA, in persona del responsabile settore dipartimentale
recupero crediti di Milano, elettivamente domiciliate in Roma,
dapprima in VIA BOEZIO 6 ed ora in VIA BOSIO 2, presso lo
studio dell’ avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CINZIA RINALDI, giusta procura in
calce al controricorso;
-controricorrentinonché contro
MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA
– intimata avverso la sentenza n. 500/2013 del TRIBUNALE di GENOVA DEL
07/02/2013, depositata il 13/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato LUIGI TACCOGNA, difensore dei ricorrenti, che si
riporta ai motivi del ricorso.
Svolgimento del processo

5 1. – Patrizia Basile, Gianmaria Basile, Benedetta Basile e
Sebastiano Basile — i primi due in proprio e quali eredi di Mafalda
Meani — ricorrono, con atto notificato il 17.2.14 ed articolato su sei
motivi, direttamente a questa Corte per la cassazione tanto
dell’ordinanza con cui la corte di appello di Genova, ai sensi dell’art.

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LEASING & FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARIA

348-bis cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile il loro appello
avverso la sentenza 13.2.13 del tribunale di quel capoluogo, quanto di
quest’ultima, con cui è stata accolta la revocatoria ordinaria di tre
donazioni immobiliari da parte di Mafalda Meani e Patrizia Basile in
favore di Benedetta e Sebastiano Basile, proposta da Banca Monte dei

Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese spa.
Notifica controricorso la prima di queste ultime, specificando di
agire in proprio e pure in nome e per conto dell’altra, eccependo in via
preliminare l’irritualità della notifica del ricorso per cassazione e
comunque ampiamente contestando nel merito le avverse doglianze.
E, per la pubblica udienza del 10.6.15, deposita memoria ai sensi
dell’art. 378 cod. proc. civ. (contenente anche comunicazione di
variazione di domicilio eletto) la Banca Monte dei Paschi di Siena spa,
stavolta precisando di agire non in proprio, ma in nome e per conto
della MPS Leasing & Factoring spa.

Motivi della decisione
§ 2. — Non rilevano le prospettate irritualità dell’instaurazione
del giudizio di legittimità alla stregua dei principi affermati — sia pure in
tempo successivo alla notifica del ricorso stesso — da Cass. Sez. Un., 4
luglio 2014, n. 15295, in ordine alla c.d. ultrattività del mandato al
procuratore in caso di evento interruttivo che colpisce la parte, se non
altro quanto alla capacità del primo di proporre impugnazione o di
risultare efficacemente destinatario dei relativi atti.

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3. — Può peraltro ritenersi superflua l’esposizione dei quattro

motivi di ricorso rivolti in modo espresso contro l’ordinanza della
corte di appello e dei due rivolti in modo espresso contro la sentenza
di primo grado (ma pure nella parte in cui gli uni o gli altri si appuntino

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Paschi Siena spa e Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring

contro l’altro dei provvedimenti gravati), nonché delle repliche mosse
dalla controricorrente.
§ 4. — In primo luogo, per la parte in cui il ricorso si rivolge
contro l’ordinanza della corte di appello ex art. 348-bis cod. proc. civ.,
va osservato che contro di essa non è consentita alcuna impugnazione

dalla legge per la sua emanazione).
§ 4.1. E tanto secondo quanto diffusamente argomentato da
questa Corte regolatrice, con le ordinanze del 16.4.14, nn. 8940 a 8943,
alla cui esaustiva motivazione può qui bastare un semplice richiamo
(ma v. pure: Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936; Cass. 23 giugno 2014,
n. 14182; Cass., ord. 3 ottobre 2014, n. 20968; Cass., ordd. 9 aprile
2015, n. 7130 e 29 aprile 2015, n. 8608; Cass. 7 maggio 2015, n. 9241;
Cass. 18 maggio 2015, n. 10118; Cass. 21 maggio 2015, n. 10516; e
senza contrasto, se non altro in ragione dell’ipotesi di inammissibilità
in concreto configurabile nella specie, in cui cioè si contesta il merito
dell’ordinanza stessa o comunque non si adduce che è stata resa al di
fuori del suo ambito legislativo, neppure con Cass. 7273 del 2014,
come precisano anche Cass., ordd. 22 settembre 2014, n. 19944 e 12
gennaio 2015, n. 223).
Infatti, affinché sia coerente con le finalità della novella, la
valutazione, per quanto necessariamente completa se non altro con
riferimento alle questioni più liquide, dev’essere davvero sommaria e
risolversi in una schematica conferma della validità delle ricostruzioni
in fatto e delle decisioni in diritto operate dal primo giudice;
comunque, tale ordinanza non è mai definitiva, visto che è sempre
possibile impugnare ulteriormente il provvedimento di primo grado,
sia pure coi termini e nelle forme previste dal nuovo art. 348-ter cod.
proc. civ.
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(finanche nelle ipotesi in cui sia stata pronunziata fuori dei casi previsti

§ 4.2. E, quanto alla legittimità costituzionale del nuovo
meccanismo processuale di definizione del grado di appello, basti qui
un integrale rinvio a Cass., ord. 15 maggio 2014, n. 10723; né rilevando
che la comunicazione abbia avuto luogo per estratto o per via
telematica (sul punto e sulla stessa costituzionalità del sistema, v.

motivazione si rinvia).

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5. — Ma il ricorso è inammissibile anche quanto alla parte in

cui si rivolge direttamente contro la sentenza di primo grado.
§ 5.1. Al riguardo, va precisato che nel ricorso per cassazione
avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348-

ter, terzo comma, cod. proc. civ., l’atto d’appello, dichiarato
inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348-

bis cod. proc. civ., costituiscono requisiti processuali speciali di
ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366, n. 3, cod.
proc. civ., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta
espressa analitica menzione sia dei motivi di appello che della
motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ., al fine di
evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni
sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice
del gravame (per tutte, v. Cass., ordd. 17 aprile 2014, nn. 8940 a 8943,
alle cui amplissime argomentazioni può qui bastare un richiamo
integrale; in tal senso e quanto almeno ai motivi di appello, v. pure:
Cass., ord. 15 maggio 2014, n. 10722; Cass., ord. 9 giugno 2014, n.
12936; Cass. ord. 12 febbraio 2015, n. 2784; Cass. 27 marzo 2015, n.
6279; Cass. ord. 30 marzo 2015, n. 6336; Cass. 7 maggio 2015, n. 9241;
Cass. Sez. Un., 27 maggio 2015, n. 10876).

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5.2. Ma, nella specie, nel ricorso difettano idonei richiami alla

motivazione dell’ordinanza, così risultando impedita la ricostruzione
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espressamente Cass., ord. 5 novembre 2014, n. 23526, alla cui

completa ed obiettiva di quel provvedimento: sicché, non potendo
integrarsi le lacune del ricorso alcun altro atto successivo, questa Corte
non è posta in grado di operare la preliminare, invece indispensabile,
verifica di cui sopra sulla base del solo ricorso.
§ 5.3. Quale ulteriore ed indipendente motivo di inammissibilità,

grado, è evidente poi come, nel loro complesso, le doglianze mirino ad
una rivalutazione nel merito delle considerazioni del giudice del merito,
la quale è però del tutto preclusa dal nuovo art. 360, n. 5, cod. proc.
civ., come ormai interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte
(Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053, già seguita — tra le molte altre —
da Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; nonché, ancora più specificamente,
Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881).
§ 6. — Del ricorso va allora dichiarata l’inammissibilità, con
condanna dei soccombenti ricorrenti (tra loro in solido, per l’evidente
comunanza di interesse alla decisione) alle spese della controparte
(nella qualità indicata nel controricorso, sola a rilevare) ed applicazione,
oltretutto (difettando qualsiasi discrezionalità: Cass. 14 marzo 2014, n.
5955), dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema
di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti,
tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in
favore della controricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in
€ 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi ed oltre maggiorazione per spese
generali ed accessori nella misura di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif.
dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
Ric. 2014 n. 04483 sez. M3 – ud. 10-06-2015
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sempre per quanto riguarda l’impugnativa della sentenza di primo

versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta

sezione civile della Corte suprema di Cassazione, addì 10 giugno 2015.

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