Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15241 del 20/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 20/06/2017, (ud. 14/02/2017, dep.20/06/2017),  n. 15241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24418-2012 proposto da:

IMMOBILIARE INVESTIMENTI S.r.l., c.f. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. MARIA MEDIATRICE 1, presso

lo studio dell’avvocato MARIO ARPINO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CESIDIO D’ALOISIO;

– ricorrente e c/ricorrente all’incidentale –

contro

S.L., (OMISSIS), S.P. (OMISSIS),

A.C.C. (OMISSIS), A.C.C.S. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo

studio dell’avvocato LUCIO VALERIO MOSCARINI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO FERRAZZA, giusta procura

speciale con autentica di firma del Notaio dott. Al.Vi.

Rep. (OMISSIS);

– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

A.C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1125/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 05/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato MARIO ARPINO, con delega dell’Avvocato CESIDIO

D’ALOISIO difensore dell’Immobiliare Investimenti, che ha chiesto

l’accoglimento delle difese in atti;

udito l’Avvocato FRANCESCO FERRAZZA, difensore dei controricorrenti e

ricorrenti incidentali, che ha chiesto l’accoglimento degli atti

depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Pescara il 25 luglio 2005 L., P. e S.M., premettendo di essere proprietari dell’edificio n. (OMISSIS), denunciavano che l’Immobiliare Investimenti s.r.l. stava sopraelevando il suo fabbricato per mezzo dell’erezione di un muro sul confine a ridosso della ringhiera del loro terrazzo, in violazione di ogni regola sulle distanze di vedute e terrazzi, delle disposizioni regolamentari vigenti ed in dispregio del diritto di servitù di veduta ed affaccio loro spettante. Chiedevano, pertanto, la reintegra del possesso della servitù di veduta ed affaccio e la manutenzione nel possesso iure proprielatis del loro immobile.

Resistendo la Società Immobiliare Investimenti, il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 833/2008, rigettava il ricorso.

Tale decisione era riformata dalla Corte d’appello dell’Aquila, che adita in via principale dagli S. e in via incidentale dalla Immobiliare Investimenti s.r.l., con sentenza n. 1125/12 resa nei confronti degli eredi di S.M., C., A. e A.C.C.S. accoglieva la domanda di manutenzione e condannava la predetta società a demolire la sopraelevazione. In particolare e per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte territoriale, qualificata come nuova costruzione la sopraelevazione realizzata dall’Immobiliare Investimenti s.r.L., e considerato come pacifico in causa che prima di tale opera il piano di calpestio del lastrico solare dell’edificio appartenente a detta proprietà fosse posto ad un livello inferiore rispetto al confinante terrazzo degli appellanti, riteneva detta costruzione posta in essere in violazione della distanza minima di dieci metri prevista dalle norme tecniche d’attuazione del P.R.G. di Pescara, e ciò a prescindere dall’esistenza di un diritto di veduta sul fondo altrui.

La Corte distrettuale rigettava, invece, l’appello quanto alla domanda di reintegrazione nel possesso per privazione della possibilità di veduta e di affaccio, atteso che la ringhiera posta a confine tra i due lastrici solari per caratteristiche strutturali (quali consistenza, altezza rispetto al piano di calpestio e presenza di elementi metallici orizzontali distanziati tra loro) era inidonea a consentire un comodo, stabile sicuro affaccio; nè risultava altrimenti dimostrata l’esistenza di una servitù di panorama, in mancanza di ulteriori opere visibili e permanenti.

Avverso detta sentenza la Immobiliare Investimenti s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi.

L. e S.P. e C. e A.C.C.S. hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale basato su sei motivi, cui a sua volta l’Immobiliare Investimenti s.r.l. resiste con controricorso.

A.C.A. è rimasta intimata.

I ricorrenti incidentali hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per essere la Corte territoriale incorsa nel vizio di extrapetizione, e dell’art. 345 c.p.c.

Ad avviso dell’Immobiliare Investimenti s.r.l., gli attori non avevano mai proposto una domanda di manutenzione nel possesso con riguardo alla dedotta inosservanza delle distanze legali fra costruzioni, ma solo con riferimento alle loro servitù di veduta e panorama, tant’è che in causa non si era mai fatto cenno alle distanze legali delle costruzioni dai confini e tra loro in quanto tali.

2. – Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 873 ed 875 c.c. e dell’art. 8, lett. g), delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Pescara, nonchè la contraddittoria ed illogica motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto la sopraelevazione in questione non violava nè le norme codicistiche sulle distanze, nè quelle delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Pescara.

Sotto un primo aspetto, deduce parte ricorrente, in base all’art. 8 delle N.T.A., comma 3, lett. g) il sopralzo dei muri perimetrali di fabbricati esistenti, in conseguenza della realizzazione di sottotetti pertinenziali non abitabili con altezza media interna non superiore a mt. 2,40, non viene computato ai fini delle distanze dai confini di proprietà, di zona urbanistica, dai fabbricati e dalle strade, a condizione che detto rialzo sia contenuto in mt. 1,80 e sia privo, nel solo caso di fabbricati prospicienti, di aperture finestrate ed a condizione che si rispetti il limite inderogabile stabilito dall’art. 873 c.c. di mt. 3,00 dai fabbricati e di mt. 1,50 dai confini di proprietà privata se non è realizzato in aderenza ad altro fabbricato o a confine con altra proprietà.

Sotto altro profilo, la sopraelevazione in oggetto, come si rileva dalle tavole di progetto, è semplicemente una copertura a tetto abbinata ad una ristrutturazione interna d’un vecchio edificio, senza alcuna apertura verso il fondo dei ricorrenti. copertura le cui dimensioni sono tali che nè il sopralzo dei muri perimetrali supera i mt. 1,80, nè l’altezza media interna supera i mt. 2.40.

3. – Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per essere la Corte territoriale incorsa nel vizio di ultrapetizione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 907 c.c. e delle N.T.A. del Comune di Pescara sulle distanze tra confini, nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Secondo l’Immobiliare Investimenti s.r.l., i resistenti non avevano mai domandato la demolizione dell’intera sopraelevazione. ma solo la demolizione delle opere fino al ripristino delle distanze legali.

4. – Con il primo motivo di ricorso incidentale i resistenti lamentano la violazione degli artt. 900 c.c. e ss. e delle disposizioni in tema di servitù di veduta e di panorama, nonchè dell’art. 705 c.p.c. e delle norme concernenti la separazione tra giudizio possessorio e petitorio, poichè la Corte territoriale aveva escluso l’esistenza della dedotta servitù, nonostante si trattasse di una questione di carattere petitorio, non esaminabile in sede possessoria.

5. – Con il secondo, il terzo, il quarto ed il sesto motivo di ricorso incidentale, che possono essere richiamati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, i resistenti si dolgono del difetto, dell’illogicità e della contraddittorietà della motivazione sul punto relativo alla preesistenza di una situazione di affaccio dal fondo S. su quello adiacente della società ricorrente.

La Corte territoriale, esaminando solo delle fotografie, avrebbe errato nell’affermare che le caratteristiche strutturali della ringhiera erano tali da non costituire, per la consistenza e l’altezza dal suolo, un comodo e sicuro appoggio e da escludere la ricorrenza della servitù in questione, benchè consentissero di affacciarsi sul lastrico della Immobiliare Investimenti s.r.l.

6. – Con il quinto motivo i resistenti lamentano il difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto la corte territoriale non aveva fornito spiegazioni con riferimento al risultato dell’istruttoria orale, che aveva accertato il loro frequente utilizzo del terrazzo de quo.

7. – Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Del tutto costante nella giurisprudenza di questa Corte è l’affermazione per cui nell’interpretare la domanda giudiziale il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonchè delle finalità che la parte intende perseguire (v. ex Cass. nn. 6226/14, 19670/06, 20322/05, 8140/04, 8879/00 e 27/00).

Nello specifico, il ricorso possessorio che ha introdotto la lite lamentava la violazione non solo “d’ogni regola sulle distanze di vedute e terrazzi (art. 907 c.c.)””, ma anche delle disposizioni regolamentari vigenti, dolendosi del fatto che la costruzione realizzata dalla società convenuta avesse privato il fondo degli attori di ogni possibilità panoramica, indipendentemente dall’esistenza di una specifica servitù di tale specie; e concludeva nel richiedere la demolizione dell’intera sopraelevazione.

Evidente, dunque, l’interesse ad eliminare la nuova costruzione per la complessiva aggressione che essa rappresentava a danno della proprietà degli attori. sicchè del tutto correttamente la Corte territoriale ha valutato l’opera di cui si discute anche sotto il profilo della ricaduta possessoria della violazione delle norme locali sulle distanze tra fabbricati.

8. – Il secondo motivo è inammissibile.

Esso è intimamente collegato a premesse fattuali sulla natura e sulle caratteristiche della costruzione in oggetto, che sfuggono al potere di controllo di sola legittimità esercitato da questa Corte. Controllo ridottosi, sotto il profilo della pur allegata contraddittorietà motivazionale, per effetto del nuovo testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., come risultante dalla modifica apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012. Tale riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile nel caso di specie essendo stata pubblicata la sentenza d’appello il 5.10.2012), comporta che la norma debba essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale – del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/14).

Fattispecie, queste ultime, per nulla ravvisabili nel caso in esame, come del resto conferma la circostanza che, per contestare l’accertamento operato dalla Corte distrettuale, la parte ricorrente deve richiamare gli elaborati grafici del progetto edilizio, prodotti in causa.

9. – Anche il terzo motivo, secondo cui gli attori non avrebbero mai chiesto la demolizione della sopraelevazione per intero ma solo fino al ripristino della distanza legale, non ha pregio.

Va osservato, infatti, che la sentenza impugnata in tanto ha disposto la demolizione della sopraelevazione in quanto l’ha ritenuta modificativa del preesistente stato dei luoghi, così come ben evidenzia sia la motivazione che il dispositivo, sicchè anche tale profilo di doglianza risulta privo di fondamento.

10. – Il rigetto dell’impugnazione principale assorbe quella incidentale, da intendersi come implicitamente condizionata.

Infatti, data la natura possessoria della controversia e l’accoglimento del petitum formale di condanna, resta privo di rilievo accertare la sussistenza d’una concorrente lesione del possesso di servitù di veduta, avendo ad ogni modo la parte odierna ricorrente incidentale conseguito l’effetto di giudicato (il bene della vita, se si preferisce) oggetto di domanda.

11. – Pertanto, respinto il ricorso principale ed assorbito quello incidentale, le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente principale.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e condanna la Immobiliare Investimenti s.r.l. al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.700.00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA