Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15241 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 01/06/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 01/06/2021), n.15241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2125-2020 proposto da:

H.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLINA n. 48,

presso lo studio dell’avvocato ERMANNO PACANOWSKI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 5571/2019 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 15/03/2019 R.G.N. 54979/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con Decreto del 15 marzo 2019, n. 5571 il Tribunale di Roma, rigettando il ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, proposto avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, ha respinto le istanze volte al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanzate in via gradata da H.O., cittadino della Nigeria.

2. Il richiedente, in sintesi, aveva dichiarato di avere lasciato il suo Paese di origine per motivi politici e di sicurezza in quanto sostenitore di un movimento che lottava per la indipendenza del Biafra; recatosi in Libia, lì aveva saputo che il padre era stato ucciso nel febbraio del 2017 dai militari durante una manifestazione pro Biafra per cui, persi i contatti con la madre e con la sorella, la quale ultima si era trasferita in Kenia con il marito, aveva precisato di temere, in caso di rientro in Nigeria, non avendo ivi più alcun contatto.

3. A fondamento della decisione i giudici del merito hanno rilevato l’inattendibilità del racconto e la mancanza di ogni requisito per concedere le tutele richieste.

4. Avverso il provvedimento del Tribunale H.O. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. I motivi sono titolati come segue.

2. Primo motivo: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla Direttiva 2004/83/CE recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007, violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente e al mancato supporto probatorio”. Secondo motivo: “Art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, -omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del Paese di origine del ricorrente”. Terzo motivo: “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese di origine: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14”. Quarto motivo: “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, -errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari”. Quinto motivo: “Eccezione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, in relazione agli artt. 3,24,111 e 113 Cost.”.

3. Prima di esaminare i motivi di impugnazione, occorre evidenziare che la procura speciale allegata al ricorso, autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13.

4. Invero, nel caso in esame, va rilevato che la procura, conferita con atto separato e materialmente congiunto al ricorso, non contiene alcun riferimento al decreto emesso dal Tribunale di Roma, oggetto del presente ricorso; nè può essere, a tal fine, valorizzata la materiale congiunzione della procura con l’atto cui essa dovrebbe accedere, posto che la norma speciale (che prevede espressamene l’obbligo, a pena di inammissibilità del ricorso, del conferimento della procura in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, nonchè la certificazione della data di rilascio a cura del difensore incaricato del ricorso in Cassazione) è evidentemente tesa ad evitare la prassi del rilascio della procura a ricorrere in Cassazione in un momento anteriore a quello della comunicazione del decreto oggetto di impugnazione (Cass. n. 15211/2020; Cass. n. 25447/2020).

5. Di qui l’esigenza che nel testo della procura sia specificato il riferimento al provvedimento impugnato, quantomeno con l’indicazione del numero cronologico, della data di deposito o di comunicazione, in modo che sia assicurato il requisito della specialità della procura stessa.

6. Nel caso di specie questi requisiti non sono soddisfatti perchè la procura allegata al ricorso in Cassazione, ancorchè recante una data successiva al deposito del provvedimento impugnato, si riferisce genericamente al “ricorso n Cassazione nel procedimento impugnato” e quindi non contiene alcun elemento idoneo ad individuare il conferimento del potere difensivo in relazione all’impugnazione del decreto emesso dal Tribunale di Roma, oggetto del presente ricorso.

7. Alla stregua di quanto esposto deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

8. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

9. In relazione a quanto dispone il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali perchè il pagamento del doppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato gravi sul difensore della parte richiedente asilo (e non su quest’ultima), avendo il legale presentato un ricorso privo di valida procura del quale si è assunto la esclusiva responsabilità (Cass. n. 32008 del 2019; Cass. n. 25435 del 2019, Cass. n. 18283 del 2020; Cass. n. 25304/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA