Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15240 del 22/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 22/07/2016), n.15240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26381-2014 proposto da:

G.M., ((OMISSIS)) + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

e contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI SPA,

O.S., AURORA ASSICURAZIONI SPA, AZZARITO ELIA FRANCO, MOLINARO

ANTONIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1148/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 26/06/2013, depositata il 03/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. I ricorrenti hanno impiccato la sentenza con la quale la Corte d’appello di Catanzaro, decidendo sulla loro domanda di risarcimento del danno patito in conseguenza della morte del proprio congiunto G.A.S., ha determinato la misura del danno patrimoniale da perdita delle elargizioni del defunto.

2. Deducono i ricorrenti che la Corte d’appello ha liquidato il danno in questione nel 2013, ponendo a base del calcolo gli importi accertati dal giudice di primo grado, ma senta rivalutarli alla data della decisione: in tal modo ha omesso pronunciarsi sulla domanda di rivalutati monetaria, da essi espressamente formulata.

2.1. Il motivo appare manifestamente fondato.

Il Tribunale infatti, nel 2007 determinò in Euro 63.307 pro capite il danno patrimoniale patito da ciascun degli attori. Tale somma risultava dalla distribuzione tra i congiunti della vittima del reddito di quest’ultima, determinato sommando il reddito da pensione e quello (presunto) da attività libero professionale. La Corte d’appello ritenne indimostrata la percezione, da parte della vittima, d’un reddito libero professionale, e determinò il danno patrimoniale patito dai congiunti della vittima nella minor somma di Euro 44.775 pro capite, pari al valore capitale della quota di pensione che il defunto avrebbe verosimilmente destinato ai parenti prossimi.

La Corte d’appello tuttavia, liquidando il danno in base ai valori accertati dal Tribunale, ha di fatto monetizzato nel 2013 un pregiudizio espresso in moneta del 2007, in violazione del principio secondo cui la liquidazione del danno aquiliano deve avvenire in moneta attuale.

3. Il secondo motivo di ricorso, col quale i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1224 c.c., è manifestamente infondato, non applicandosi tale norma alle obbligazioni di valore.

4. Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la decisione nel merito, ovvero la rivalutazione in base all’indice ISTAT-FOI degli importi liquidati dalla Corte d’appello”.

2. Nessuna delle parti ha svolto rilievi alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

V’è solo da aggiungere che l’accoglimento del ricorso, concernendo la stima del danno patrimoniale da perdita delle elargizioni del defunto, riguarda unicamente la posizione della moglie ( P.M.M.) e dei figli della vittima primaria ( G.E., G.C.G.A. e G.M., n. il (OMISSIS)).

Non riguarda, invece, la posizione dei fratelli della vittima ( G.M. senior, n. il (OMISSIS), e Gi.Ma.), ai quali non è stato riconosciuto alcun risarcimento di pregiudizi patrimoniali derivanti dalla scomparsa del fratello.

Il ricorso proposto da questi ultimi, pertanto, deve essere rigettato.

4. Con riferimento alla posizione della moglie e dei figli della vittima primaria, invece, la sentenza impugnata andrà cassata in parte qua; tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere nel merito la sola questione ancora sub.

5. Il Tribunale determinò il danno patrimoniale patito dalla moglie ( P.M.M.) e da ciascuno dei tre figli della vittima primaria ( G.E., G.C.G.A. e G.M. SENIOR) nella misura di Euro 62.307 pro capite, in moneta dell’epoca della liquidazione (2007).

La Corte d’appello ha rideterminato il pregiudizio nella minor somma di Euro 44.775 per ciascuno dei ricorrenti, sempre in moneta del 2007, omettendo di rivalutare tale importo alla data della decisione.

L’indice nazionale del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati “FOI(nt)” per rivalutare ad oggi somme espresse in moneta del 2007 è, alla data della presente sentenza, pari ad 1,131.

Ad oggi, pertanto, 44.775 Euro espressi in moneta del 2007 equivalgono a 50.640,52 Euro.

Al pagamento di tale somma, in luogo di quella indicata al punto 2 di p. 26 della sentenza impugnata, andranno condannati in solido, ed in favore di ciascuno degli odierni ricorrenti, A.E.F., O.S., la Duomo Unione Assicurazioni s.p.a. e la Generali s.p.a.. Restano ferme tutte le altre statuizioni della sentenza impugnata, ivi comprese quelle sugli interessi.

6. Le spese dei due gradi di merito, in considerazione dell’esito complessivo della lite, possono ripartirsi nello stesso modo e misura ritenuto dal giudice d’appello: e dunque Euro 12.419,14 per il primo grado, ed Euro 4.500 (al netto della compensazione per un quarto) per il grado di appello.

7. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico degli intimati, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

Nei rapporti tra gli intimati da un lato, e Ma. e G.M. dall’altro, non è luogo a provvedere sulle spese, in considerazione della indefensio degli intimati.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna A.E.F., O.S., la Duomo Unione Assicurazioni s.p.a. e la Generali s.p.a., in solido, al pagamento in favore di P.M.M., G.E., G.C.G.A. e G.M. Junior (n. il (OMISSIS)) della somma di Euro 50.640,52 pro capite, in luogo della diversa somma indicata a p. 26, punto (2), della sentenza impugnata;

(-) condanna A.E.F., O.S., la Duomo Unione Assicurazioni s.p.a. e la Generali s.p.a., in solido, al pagamento in favore di P.M.M., G.E., G.C.G.A. e G.M. junior (n. il (OMISSIS)), in solido, delle spese dei due gradi di merito, che si liquidano in Euro 12.419,14 per il primo grado, ed Euro 4.500 (al netto della compensazione per un quarto);

-) condanna A.E.F., O.S., la Duomo Unione Assicurazioni s.p.a. e la Generali s.p.a., in solido, alla rifusione in favore di P.M.M., G.E., G.C.G.A. e G.M. junior (n. il (OMISSIS)), in solido, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 2.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA