Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15240 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15240 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 4468-2014 proposto da:
COMUNE di LANCIANO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 29, presso lo
STUDIO LEGALE GIZZI – DI GRAVIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIOVANNI CARLINI, giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrentecontro
PETRELLA GIORDANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIANGIACOMO PORRO 15, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 21/07/2015

DANIELE U. SANTOSUOSSO, rappresentato e difeso dall’avv.
GAETANO PUGLIELLI, come da procura in calce al controricorso;

– controrkorrente avverso la sentenza n. 192/2012 del TRIBUNALE di LANCIANO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Svolgimento del processo

5 1. –

Con ricorso notificato il 12.2.14 il Comune di Lanciano

ricorre, ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. ed affidandosi a due
motivi, per la cassazione della sentenza del tribunale di Lanciano n.
192 del 20.4.12, il suo appello avverso la quale è stato dichiarato
inammissibile ex art. 348-bis cod. proc. civ. con ordinanza della corte di
appello di L’Aquila — le date della cui pronunzia e della cui
comunicazione non sono indicate in ricorso — e recante accoglimento
— per € 6.947,50, oltre accessori e spese — della domanda di
risarcimento dei danni da caduta in una buca su strada comunale,
proposta nei suoi riguardi da Giordano Petrella.
L’intimato resiste con controricorso.

Motivi della decisione

5

2. — Può ritenersi superfluo l’esame dei motivi di ricorso [di

“violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e dei principi in tema
di responsabilità del custode …”; di “omesso esame circa un fatto
decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le partil, nonché delle
repliche del controricorrente.
Infatti nel ricorso, che pur correttamente si rivolge soltanto
contro la sentenza di primo grado, manca l’analitica trascrizione

Ric. 2014 n. 04468 sez. M3 – ud. 10-06-2015
-2-

del 20/04/2021, depositata il 20/04/2012;

dell’atto di appello e la compiuta indicazione della motivazione
dell’ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ.
Eppure, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo
grado, proponibile ai sensi dell’art. 348-ter, terzo comma, cod. proc.
civ., l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza,

requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che,
ai sensi dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che nel suddetto
ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione sia dei
motivi di appello che della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis
cod. proc. civ., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato
interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e
già prospettate al giudice del gravame (per tutte, v. Cass., ordd. 17
aprile 2014, nn. 8940 a 8943, alle cui amplissime argomentazioni può
qui bastare un richiamo integrale; in tal senso v. pure: Cass., ord. 15
maggio 2014, n. 10722; Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936; Cass. ord.
12 febbraio 2015, n. 2784; Cass. 27 marzo 2015, n. 6279; Cass. ord. 30
marzo 2015, n. 6336; Cass. 7 maggio 2015, n. 9241; Cass. Sez. Un., 27
maggio 2015, n. 10876).
Poiché tali lacune del ricorso non possono essere colmate da
alcun altro atto successivo, questa Corte non è allora posta in grado di
operare la preliminare, invece indispensabile, verifica di cui sopra sulla
base del solo ricorso.
Restano impregiudicati i seri dubbi sulla conformità della
complessiva impugnazione della ricostruzione in fatto della sussistenza
del nesso causale, alla stregua dell’interpretazione del nuovo n. 5
dell’art. 360 cod. proc. civ., come operata da Cass. Sez. Un., 22
settembre 2014, n. 19881 (che prosegue sulla linea interpretativa

Ric. 2014 n. 04468 sez. M3 – ud. 10-06-2015
-3-

pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ., costituiscono

inaugurata da Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053, quest’ultima già
seguita, tra le altre, da Cass. 9 giugno 2014, n. 12928).
§ 3. — Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con
condanna della soccombente parte ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità in favore di controparte; e va infine applicato

comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1,
comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo
unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Comune
di Lanciano al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in
favore di Giordano Petrella, liquidate in € 2.500,00, di cui € 200,00 per
esborsi ed oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella
misura di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif.
dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile della Corte suprema di Cassazione, addì 10 giugno 2015.

(per carenza di discrezionalità: Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) l’art. 13

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