Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1524 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 1524 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA

Sul ricorso r.g. 2690/13 proposto da:
PUCCI MARTINO, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia 80, presso l’avv. Antonio Malara, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente —
CONTRO

COMMISSIONE TRIBUATRIA REGIONALE DI ROMA;

– intimata —
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Lazio (Roma), Sez. 28, n. 159/28/12, dell’Il luglio 2012, depositata
il 29 ottobre 2012, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14
gennaio 2014 dal Consigliere Raffaele Botta;
Udito l’avv. Antonio Malara per la parte ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Maurizio Velardi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione da parte del sig. Pucci, innanzi al Tribunale di Roma, di un atto di ingiunzione di pagamento e
irrogazione sanzioni emesso dal Comune di Roma per occupazione di
spazi ed aree pubbliche abusiva per non essere stato corrisposto il
dovuto canone (COSAP).

Data pubblicazione: 27/01/2014

Avendo il Tribunale adito declinato la propria giurisdizione a favore
del giudice tributario la causa era riassunta innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale dichiarava inammissibile il
ricorso per essere stato lo stesso riassunto senza l’osservanza delle
regole prescritte dagli artt. 20 e 22, D.Lgs. n. 546 del 1992.
Appellata la decisione, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), con sentenza n. 159/28/12 del 29 ottobre 2012, dichiarava
il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice
quale la Corte costituzionale aveva escluso la natura tributaria del
COSAP previsto dall’art. 63, D.Lgs. n. 446 del 1997 e, quindi, costituzionalmente illegittima la “riserva” alla giurisdizione tributaria delle relative controversie disposta dall’art. 2, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 e successive modifiche.
Avverso il conflitto negativo di giurisdizione venutosi così a determinare ricorre a queste Sezioni Unite il sig. Pucci, notificando il relativo
ricorso alla “Commissione Tributaria Regionale di Roma” e non alla
reale controparte, il Comune di Roma, che, quindi, non si è costituito in giudizio.
MOTIVAZIONE

Il ricorso, peraltro assolutamente generico e non rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., è inammissibile in quanto non
proposto e non notificato all’unico soggetto, il Comune di Roma, avente la legittimazione passiva. La notifica così realizzata deve qualificarsi come inesistente, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge – ovvero con consegna dell’atto a
persona ed in luogo assolutamente non riferibili al destinatario passivamente legittimato – e, quindi, inidonea a realizzare lo schema tipico dell’istituto notificatorio. In tal caso, gli effetti conseguenti alla
configuratasi inesistenza della notificazione non possono essere impediti invocando gli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., inerenti la rilevabilità e la sanatoria della nullità, poiché le circostanze ivi previste
possono valere a sanare una notificazione irregolare, viziata o nulla,
ma pur sempre esistente e realizzatasi come tale, mentre non può
porsi rimedio ad una situazione nella quale l’atto, imperfetto o radicalmente viziato, non sia affatto venuto in essere nel mondo giuridico. Pertanto, ricorrendo tale eventualità e non potendo disporsi
nemmeno la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291
cod. proc. civ. (presupponendo anche siffatta norma un’ipotesi di

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ordinario sulla base della sentenza n. 64 del 14 marzo 2008 con la

notificazione nulla), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
(v. in questo senso Cass. S.U. n. 17914 del 2007).
Non occorre provvedere sulle spese stante la mancata costituzione
in giudizio della controparte.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2014.

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