Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1524 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 16/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12430-2013 proposto da:

EDILMAIS 3000 SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO 172,

presso lo studio dell’avvocato GIULIANO BOSCHETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI TIBERIO

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 527/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 06/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. La Edilmais 3000 srl propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 527/01/12 del 6 novembre 2012 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio – decidendo in sede di rinvio a seguito di ord. C. Cass. n. 23373/11 – ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione notificatole dall’agenzia delle entrate in rettifica, a fini Invim, del valore commerciale di un terreno edificabile in Roma, da essa acquistato con atto registrato il 10 dicembre 2001.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto corretti e congruamente motivati i parametri di valutazione commerciale del terreno, così come affermati dall’amministrazione finanziaria sulla base di una perizia UTE allegata.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Preliminarmente, si osserva che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rinvio da ultimo proposta dalla parte ricorrente (non comparsa in udienza); vista l’autonomia delle posizioni e la mancata fissazione ad udienza del richiamato ricorso n. 30093/11 r.g..

p.2. Con l’unico motivo di ricorso la Edilmais 3000 srl deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – nullità della sentenza o del procedimento per carenza di motivazione ex art. 132 c.p.c.. Segnatamente, per non avere la commissione tributaria regionale dato congruamente atto di tutta una serie di vincoli insistenti sul terreno, rilevati dalla stessa perizia UTE, idonei a contenerne il valore commerciale nei limiti di quanto dichiarato in atto.

p.3. Il motivo non può trovare accoglimento, risultando anzi per più ragioni inammissibile.

In primo luogo, esso deduce un’ipotesi di nullità della sentenza per vizio in procedendo (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) sotto il profilo della violazione dell’art. 132 c.p.c., per assenza, nella sentenza impugnata, della motivazione intesa quale requisito indefettibile e costituzionalmente rilevante del provvedimento giudiziario. Per contro, le argomentazioni censorie sostanziali, così come sviluppate dalla società ricorrente, presuppongono l’esatto contrario: vale a dire, non già l’inesistenza della motivazione, ma l’insufficienza, illogicità ovvero contraddittorietà di una motivazione che – per il solo fatto di essere reputata tale – non può che ritenersi effettivamente sussistente. In definitiva, il motivo in esame muove da un’intrinseca ed incompatibile contrapposizione logico-giuridica tra l’ipotesi della “omessa” motivazione e quella della motivazione esistente, ma “insufficiente, illogica ovvero contraddittoria” (così in ricorso).

In secondo luogo, la censura non si fa minimamente carico del fatto che la sentenza impugnata è stata emanata in data successiva all’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come risultante dal D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012; e, di conseguenza, non individua specificamente “il fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le partì in ordine al quale sarebbe riscontrabile l'”omesso esame” da parte del giudice di appello. Unico profilo oggi rilevante – nei rigorosi limiti stabiliti da Cass. SSUU n. 8053/14 e dalle altre pronunce rese in materia: Cass. n. 12928/14; Cass. ord. n. 21257/14; Cass. 2498/15 ed altre – per la cassazione della sentenza.

In terzo luogo, si osserva come il motivo in esame – quand’anche ricollocato nell’ambito del vizio motivazionale – sarebbe comunque inammissibile, perchè mira a suscitare nella presente sede di legittimità la riconsiderazione di tipici elementi fattuali ed estimativi. Il giudice di rinvio facendosi carico di quanto stabilito dall’ordinanza di questa corte n. 23373/11 cit. – ha preso in esame la motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione in oggetto, pervenendo alla conclusione della congruità del maggior valore con esso rettificato. E ciò pur nella dichiarata consapevolezza dell’esistenza di alcuni vincoli di edificazione sul terreno (impossibilità di allaccio alla pubblica fognatura; approvvigionamento idrico tramite acquedotto rurale lontano dagli standard cittadini; limitata superficie residenziale calpestabile utile; distanze di rispetto dal canale di bonifica); ritenuti comunque non in grado di inficiare la valutazione tecnica offerta dall’UTE. Anche quest’ultimo convincimento è stato adeguatamente motivato dalla commissione di merito, in ragione del fatto che tali limiti: – erano comuni a tutta l’area di ubicazione del terreno (“Stagni di Ostia”), così da essere già stati presi in considerazione in sede di valutazione comparativa di terreni limitrofi; – trovavano compensazione nel fatto che la zona fosse dotata “di una discreta urbanizzazione, di buoni collegamenti stradali e di buona commercialità”. Il convincimento del giudice di merito, pertanto, è stato nel senso che di tali vincoli – proprio in quanto significativi ed apprezzabili – l’amministrazione finanziaria avesse già tenuto conto, così come risultante dalla corretta stima UTE.

In definitiva, non si verte di omesso esame, nè sono ravvisabili le carenze segnalate dalla ricorrente.

Tutto ciò posto, la valutazione estimativa del terreno, così come confermata dal giudice di merito all’esito di una disamina fattuale completa ed argomentata, deve ritenersi ormai intangibile.

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito;

– v.to D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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