Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15239 del 22/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 22/07/2016), n.15239
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 27018-2014 proposto da:
T.C., elettivamente domiciliato in ROMA, Via Cola di
Rienzo, n. 28, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DE BELARDINI,
che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21 C,
presso lo studio dell’avvocato UMBERTO GAROFOLI, che la rappresenta
e difende, giusta procura a margine della memoria del resistente;
– resistente –
contro
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS);
– intimata –
sulle conclusioni scritte dal P.G. in persona del Dott.ssa
Mastroberardino Paola, che chiede, visto l’art. 380 ter c.p.c., che
la Corte di Cassazione voglia accogliere il ricorso, dichiarando
competente per valore il Tribunale di Roma;
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, RG. 48773/14 depositata il
08/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. T.C. nel 2014 propose opposizione (formalmente qualificata come “opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2”) avverso il provvedimento di fermo amministrativo notificatogli a cura di Equitalia Sud s.p.a., e comminato a garanzia del pagamento di due sanzioni amministrative, irrogate dal Comune di Roma.
A fondamento dell’opposizione T.C. dedusse che le due sanzioni amministrative erano state annullate in sede giurisdizionale.
2. Il Tribunale sospese l’esecuzione e fissò il termine per l’introduzione del giudizio di merito.
Riassunto il giudizio dinanzi ai sensi dell’art. 618 c.p.c., il Tribunale di Roma con ordinanza 8.10.2014 ritenne che il giudizio dovesse proporsi razione valoris dinanzi al Giudice di pace, fissando termine per la riassunzione dinanzi a quell’organo.
3. T.C. ha proposto regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza, deducendo che:
(a) nel giudizio di opposizione all’esecuzione aveva formulato due domande connesse: una di accertamento dell’inefficacia del fermo; l’altra di risarcimento del danno;
(b) la domanda di risarcimento del danno, di valore superiore a 13.000 Euro, rientrava nella competenza per valore del Tribunale;
(c) di conseguenza, anche la connessa domanda di accertamento dell’inefficacia del fermo amministrativo restava attratta ex art. 40 c.p.c. nella competenza del Tribunale.
4. Il Comune di Roma ha depositato memoria, deducendo che l’opposizione introdotta da T.C. era disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 il quale stabilisce che l’opposizione alle sanzioni amministrative si propone davanti al giudice di pace, salve le eccezioni previst3e dalla legge, nel caso non ricorrenti.
5. Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, sul presupposto che il provvedimento di fermo amministrativo non ha natura esecutiva, sicchè l’opposizione ad esso segue le regole generali in tema di cognizione ordinaria, e non quelle dettate per il processo esecutivo.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo i precedenti contrasti, hanno stabilito che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento.
Pertanto l’impugnazione del fermo amministrativo costituisce una ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, e segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, Rv. 635989).
Non pertinenti, al riguardo, appaiono le deduzioni del Comune di Roma: il D.Lgs. n. 150 del 2011 non s’applica infatti nel presente giudizio, il quale non ha affatto ad oggetto una opposizione a sanzioni amministrative.
7. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del merito.
PQM
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
-) dichiara la competenza del Tribunale di Roma, disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi a quel giudice;
-) rimette al giudice del merito la liquidazione delle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 10 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016