Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15239 del 21/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15239 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 25308-20.14 proposto da:
CIRAOLO MAURIZIO, RAFFA GIOVANNA, CIRAOLO
SANTA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
GIUSEPPE MOLICA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti Contro
DELIA CONCETTA, in proprio e n.q. di erede di Giacoppo
Giovanni, GIACACOPPO LETTERIA, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA G.L. LAGRANGE 1, presso lo studio dell’avvocato
CARMELO PIRAINO, rappresentate e difese dall’avvocato
SEBASTIANO GHIRLANDA giusta procura a margine del
controricorso;
controricorrenti –

Data pubblicazione: 21/07/2015

nonché contro
– intimati avverso la sentenza n. 1209/2012 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA, depositata il 6/06/2012;

10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Ric. 2014 n. 25308 sez. M3 – ud. 10-06-2015
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

R.g.n. 25308-14 (c.c. 10.6.2015)

Ritenuto quanto segue:
§1. Maurizio Ciraolo, Santa Ciraolo e Giovanna Raffa hanno proposto
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter, terzo comma, c.p.c. contro
, Concetta Delia, in proprio e nella qualità di erede di Giovanni Cacioppo, e
contro Letteria Cacioppo, nella qualità di erede di Giovanni Cacioppo,
avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 6 giugno 2012, pronunciata

in primo grado inter partes in una controversia, qualificata espressamente
nella sentenza come opposizione a precetto ai sensi dell’art. 615 c.p.c.,
proposta da essi ricorrenti contro le intimate nel 2008.
§2. Il ricorso è stato proposto a seguito della declaratoria di
inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. dell’appello proposto dai qui ricorrenti
da parte della Corte di Appello di Messina.
§3. Al ricorso hanno resistito con congiunto controricorso le intimate.
§4. Prestandosi il ricorso ad essere trattato ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
veniva redatta relazione, che veniva notificata agli avvocati delle parti ed
unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza.
Considerato quanto segue:
§1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le
seguenti considerazioni:
<<[...] §4. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., in quanto appare tardivamente proposto. Invero, come ha allegato lo stesso ricorrente l'ordinanza di dichiarazione della inammissibilità dell'appello, pronunciata dalla Corte territoriale, venne • depositata il 30 giugno 2014 e comunicata a mezzo PEC in pari data. Poiché la controversia, quale opposizione in materia esecutiva, non era soggetta alla sospensione dei termini per il periodo feriale, ai sensi del terzo comma dell'art. 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione avrebbe dovuto esser proposto entro il 28 agosto 2014, data nella quale scadevano i sessanta giorni decorsi dalla detta comunicazione, il cui decorso, al contrario di quanto hanno 3 Est. Cons ele Frasca R.g.n. 25308-14 (c.c. 10.6.2015) supposto i ricorrenti (che hanno notificato il 14 ottobre 2014), non venne interrotto durante il periodo di sospensione feriale dei termini dal 10 agosto al 15 settembre 2014.». §2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere non essendo dubitabile che venga pronunciata ordinanza ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. dal giudice di appello e ne venga fatta comunicazione dalla cancelleria di detto giudice, il termine di sessanta giorni che da essa decorre per l'impugnazione della sentenza di primo grado non soggiace alla sospensione feriale dei termini. §3. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alle resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro cinquemilaquattrocentocinquanta, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 10 giugno 2015. nel caso di controversie di opposizione in materia esecutiva, qualora

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA