Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15239 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/06/2017, (ud. 14/02/2017, dep.20/06/2017),  n. 15239

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6622-2013 proposto da:

P.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO POLITA;

– ricorrente –

contro

CONGREGAZIONE CRISTIANA dei TESTIMONI di GEOVA c.f. (OMISSIS), in

persona del Presidente legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo

studio dell’avvocato MAURIZIO MASSIDDA, rappresentata e difesa

dall’avvocato DANIELE MASSACCESI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/2013 del TRIBUNALE di ANCONA – SEDE

DISTACCATA di JESI, depositata il 07/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato FRANCESCO CORVASCE, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA CIANNAVEI, con delega dell’Avvocato DANIELE

MASSACCESI difensore della controricorrente, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. agiva ex mandato innanzi al giudice di pace di Jesi nei confronti della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, quale unica erede del mandante, A.D., a sua volta zio dello stesso attore, per il pagamento della somma di Euro 3.532,40.

Assumendosene legataria e non erede, la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova resisteva in giudizio.

La domanda era respinta sia dal giudice di primo grado, sia dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, quale giudice d’appello. In particolare, quest’ultimo, esclusa l’ammissibilità della domanda subordinata ex art. 2041 c.c., perchè proposta per la prima volta all’udienza di trattazione davanti al giudice di pace, osservava che l’interpretazione della scheda testamentaria non consentiva di ritenere che la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova fosse stata istituita erede, sia per l’assenza di espressioni solidali al concetto, sia per l’assegnazione ad essa di un bene specifico (un appartamento posto in (OMISSIS)) piuttosto che di una quota del patrimonio relitto. Soggiungeva, inoltre, che anche l’onere del pagamento delle spese funerarie, imposto alla predetta Congregazione, rientrando nella previsione dell’art. 647 c.c. era compatibile tanto con l’istituzione d’erede quanto con l’attribuzione del legato. Del pari, la mancata indicazione di altri soggetti all’interno del testamento non escludeva l’operare della successione legittima con riferimento ai beni diversi da quello indicato nel testamento, beni la cui assenza (peraltro inverosimile) non era stata documentata dall’attore.

La cassazione di tale sentenza è chiesta da P.G. sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo censura la violazione del principio sull’onere della prova, per violazione degli artt. 2697 e ss., 565 e 587 c.c. Ritiene il ricorrente che non incombesse all’attore l’onere di dimostrare l’inesistenza di beni ulteriori nel patrimonio del de cuius. Inoltre, ove anche esistiti, eventuali altri beni non avrebbero mai potuto essere devoluti iure hereditario all’odierno ricorrente, non essendo egli legittimario ma soltanto possibile erede legittimo. Sicchè, in definitiva, la sentenza d’appello non ha considerato che laddove vi è comunque un testamento devono applicarsi le norme dell’art. 587 c.c. e mai quelle di cui all’art. 565 c.c.

1.1. – Il motivo è infondato.

La qualità di erede nel convenuto attiene alla legittimazione passiva e questa è oggetto di una prova il cui onere grava sull’attore. Infatti, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. S.U. n. 2951/16).

Quanto alla distinzione tra successione testamentaria e successione legittima, non è dato di coglierne il rilievo in causa, chè il non essere l’attore erede di A.D. non incide in alcun modo sull’applicabilità del principio di diritto appena richiamato.

2. – Il secondo motivo espone la violazione del giusto processo, ai sensi dell’art. 111 Cost., perchè la ritenuta infondatezza della pretesa azionata sarebbe dipesa dalla mancata ammissione delle prove che l’attore aveva tempestivamente dedotto, al fine di dimostrare i lavori effettuati e le spese sostenute per conto dello zio.

2.1. – Il motivo è manifestamente inammissibile perchè altra – e così non colta dal ricorrente – è la ratio decidendi su cui riposa la sentenza impugnata, ossia la ritenuta qualità di legataria, e non di erede, della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova.

3. – La mancata ammissione delle prove è alla base anche del terzo mezzo, formulato sub specie di violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. e di omesso esame d’un fatto decisivo e discusso, che condivide il medesimo giudizio d’inammissibilità del secondo motivo.

4. – Il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 320 c.p.c. e dell’art. 2041 c.c. Sostiene parte ricorrente che l’azione d’ingiustificato arricchimento, formulata in subordine con la memoria ex art. 320 c.p.c., è da ritenersi tempestiva e dunque ammissibile, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello.

4.1. – Il motivo è infondato.

Esclusa la qualità di erede è esclusa anche l’azione di arricchimento senza causa per difetto di sussidiarietà della domanda, nè rileva il fatto che le spese per il cui recupero si controverte siano state sostenute proprio in relazione all’appartamento oggetto del lascito testamentario.

Infatti, l’azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all’azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest’ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all’accoglimento, ovvero in quello in cui tale domanda, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall’interessato (Cass. nn. 6295/13, 4492/10, 9584/98, 7136/96 e 2283/91).

Nella specie, ciò che qualifica la fattispecie non è un difetto ab origine dell’azione esercitata, che in sè è esperibile contro l’erede del mandante, ma l’accertamento negativo della fondatezza della pretesa perchè rivolta contro un soggetto che il giudice di merito ha ritenuto essere legatario e non erede.

5. – Il quinto motivo – oltre a ribadire che il de cullò non avrebbe lasciato altri beni in eredità (censura per la quale vale quanto detto sopra) – allega la violazione o falsa applicazione dell’art. 588 c.c. Il giudice d’appello avrebbe mal interpretato il testamento, ritenendo che la devoluzione ivi contenuta fosse a titolo particolare, atteso che in tal atto non figurano altri chiamati, e che nè egli nè gli altri nipoti di A.D. possono ritenersi tali data la prevalenza della successione testamentaria su quella legittima.

5.1. – Anche tale motivo non ha pregio, per la duplice ragione che esso da un lato incorre in una critica di puro merito sul risultato cui è pervenuta l’attività interpretativa del giudice di secondo grado, senza dimostrare il malgoverno dei relativi canoni ermeneutici; e dall’altro suppone, non considerando l’art. 457 cpv. c.c., che la successione legittima non possa concorrere con quella testamentaria per quanto quest’ultima non abbia disposto. Per contro, la successione legittima può coesistere con la successione testamentaria nell’ipotesi in cui il de cuius non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio ed in particolare, nel caso di testamento che senza recare istituzione di erede, contenga soltanto attribuzione di legati (v. Cass. n. 2968/97; conformi, nn. 6190/84, 543/70e 398/65).

6. – In conclusione il ricorso va respinto.

7. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.

8. – Ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui 200.00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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