Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15239 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 16/07/2020), n.15239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28956-2018 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, rappresentato e difeso

dall’avvocato TIZIANO LUCCHESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIAALE di VERONA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 291/12/20188 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO SEZIONE DISTACCATA di VERONA, depositata il

05/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la società contribuente acquistò 2 terreni edificabili e 1 terreno agricolo da Elite Immobiliare s.r.l., società che deteneva il 50% delle quote dell’acquirente, la quale successivamente presentò due istanze di rimborso IVA relative ai 2 terreni edificabili, che furono respinte in quanto era risultata la mancanza di una attività d’impresa;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l’appello, rilevando:

l’evidente antieconomicità delle operazioni immobiliari poste in essere, dal momento che gli immobili furono comprati ad un prezzo molto più alto rispetto a quello al quale furono successivamente posti in vendita circa due anni dopo dalla Curatela: tale discrasia dimostra che le compravendite dei terreni furono effettuate per regolare rapporti interni al gruppo e configurare nuovi assetti societari e non per svolgere l’attività d’impresa asseritamente programmata, consistente nella costruzione di immobili destinati alla vendita;

a conferma dell’assenza di un esercizio dell’attività d’impresa vi sono ulteriori elementi:

l’assoluta inattività della società appellante (risulta infatti solo una generica richiesta di proroga dei termini di una concessione edilizia rilasciata ai precedenti proprietari);

l’assenza di qualsiasi apparato produttivo e gestionale che viene limitato all’uso di un mobile oggetto di un contratto di locazione;

l’assoluto disinteresse dimostrato di fronte alle richieste di chiarimenti avanzate dall’Agenzia delle entrate;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1,2 e 4, art. 19 comma 1, e art. 30, per non avere la CTR ritenuto che l’attività di acquisto di terreni edificabili sia strumentale rispetto alla costruzione di immobili;

considerato che secondo questa Corte:

In tema di IVA, ai fini della detrazione nelle operazioni relative a fabbricati a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all’oggetto dell’attività d’impresa, bensì, in concreto, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio della suddetta attività (Cass. n. 5559 del 2019);

In tema di IVA, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purchè finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica (Cass. n. 23394 del 2018);

in tema d’IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, è inerente all’esercizio dell’impresa anche l’acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie perchè l’attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto di strumentalità altresì le attività meramente preparatorie, purchè il contribuente dimostri l’effettiva e concreta riferibilità dei beni alla futura produzione di ricavi, tenuto conto, in particolare, della loro natura e del tempo intercorso tra l’acquisto e l’uso, senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità di società commerciale dell’acquirente (Cass. 18475 del 2016);

ritenuto che la CTR si è attenuta ai suddetti principi laddove, mediante una motivazione logica e ben articolata, ha enumerato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che le compravendite dei terreni furono effettuate esclusivamente per regolare rapporti interni al gruppo e configurare nuovi assetti societari e non per svolgere l’attività d’impresa asseritamente programmata e consistente nella costruzione di immobili destinati alla vendita;

considerato dunque che la CTR ha conseguentemente ritenuto, secondo una valutazione degli elementi probatori che è propria del giudice di merito e che è estranea al giudizio di legittimità (Cass. n. 277 del 2020 e n. 29290 del 2019: in ogni caso comunque avrebbe dovuto essere onere del ricorrente dimostrare il contrario), che l’acquisto di terreni edificabili, pur astrattamente qualificabile come attività propedeutica rispetto a quella di costruzione di immobili destinati alla vendita, non lo sia stato effettivamente e in concreto in ragione: dell’antieconomicità dell’acquisto; della circostanza che tale acquisto sia stato effettuato da una società controllante, dell’inattività dell’impresa acquirente e dell’assenza di mezzi produttivi in capo a quest’ultima.

Ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è infondato, il ricorso va rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 10.000, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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