Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15239 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. un., 12/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 12/07/2011), n.15239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A.M., Z.A., selettivamente domiciliati

in ROMA, VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato

CASSANO UMBERTO, che li rappresenta e difende, per delega a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-

tempore, AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del legale rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difènde ope legis;

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto

stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati DE RUVO GAETANO,

DANIELA ANZIANO, FERRAZZOLI FRANCESCA, per delega a margine del

controricorso;

– controracorrenti –

e contro

CONSORZIO G1;

– intimato –

per revocazione dell’ordinanza n. 3246/2010 della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, depositata il 12/02/2010;

udito l’avvocato Carla D’ALOISIO per delega dell’avvocato Gaetano De

Ruvo;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

A seguito del ricorso per revocazione proposto da Z.A. e F.A.M., nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia del Territorio, dell’I.N.P.S. e del Consorzio G.1, resistiti dagli intimati,ad eccezione di quest’ultimo,il consigliere designato per l’esame preliminare depositava in data 28.4. c.a la relazione ex art. 380 bis c.p.c. dell’8.4.11,che di seguito si trascrive.

“Premesso che con sentenza n. 3246 del 19.1-12.2.2010 queste S.U. pronunziando su un ricorso preventivo di giurisdizione, promosso dal Ministero in epigrafe nel corso di un procedimento civile vertente tra il medesimo,) l’I.N.P.S., il Consorzio G1 lo Z. e la F., ad oggetto della congruità della stima, da parte dell’Agenzia del Territorio, del valore di un immobile di proprietà dell’istituto previdenziale (detenuto in locazione dai suddetti privati ed inserito in un programma di dismissione di beni pubblici), hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo le parti innanzi al T.A.R. competente, e condannato i controricorrenti Z. – F. (i quali avevano sostenuto la sussistenza della giurisdizione del G. O.) al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controparti pubbliche (che avevano invece sostenuto il difetto di giurisdizione del G.O.);

rilevato che con il ricorso, oggi in esame, lo Z. e la F. hanno chiesto la revocazione ex art. 391 bis c.p.c.in rei.

all’art. 395 c.p.c., della suddetta sentenza, nella parte relativa al regolamento delle spese, limitandosi a dedurre che lo stesso giudice amministrativo aveva in precedenza dichiarato la “sua incompetenza in merito alla causa de qua a favore del giudice ordinario”;

ritenuta la palese inammissibilità del ricorso,che senza dedurrete comunque evidenziare, alcuna ipotesi di errore di fatto o altro vizio idoneo a comportare la revocazione della sentenza impugnata, censura una statuizione correttamente adottata, secondo il principio della soccombenza, in considerazione delle posizioni assunte dalle parti nell’ambito del giudizio regolatore definito con la sentenza stessa;

propone dichiararsi il ricorso inammissibile.

Disposta ed espletata la conseguente udienza in camera di consiglio di queste S.S.U.U., senza che fossero depositate memorie o formulate osservazioni dalle parti e dal P.G., il collegio, condividendo integralmente le ragioni esposte nella relazione ex art. 380 bis c.p., le fa proprie e ne recepisce la conseguente proposta.

Nel ricorso in esame,invero,al di là del generico richiamo all’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c, non viene,neppure in astratto,ipotizzata la sussistenza di alcuna fattispecie di errore materiale, oppure revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (vale a dire di una fallace percezione, positiva o negativa,nei sensi precisati dalla richiamata disposizione), essendo in realtà la doglianza diretta avverso una statuizione ex art. 91 c.p.c. della sentenza impugnata, con la quale è stato consapevolmente applicato,nel regolamento delle spese, il principio della soccombenza,per essere state disattese le richieste formulate dagli odierni ricorrenti nell’ambito del giudizio ex art. 41 c.p.c. e, per converso, accolte le opposte tesi delle controparti pubbliche, senza che potesse,a tal fine, rilevare il diverso avviso in precedenza espresso dal G.A..

Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile, con condanna dei soccombenti ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in favore sia dell’I.N.P.S., sia, cumulativamente in considerazione della comune costituzione, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Territorio.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida, quanto all’I.N.P.S., in complessivi Euro 1.300,00 di cui 200 per esborsi, e quanto al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’Agenzia del Territorio in Euro 1.100,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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