Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15238 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/06/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 23/06/2010), n.15238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30353-2008 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresento e difeso

dall’Avvocato TRAINITO ALBERTO, giusta mandato a margine della

scrittura difensiva;

– resistente –

avverso il provvedimento n. R.G. 302/08 del TRIBUNALE di GELA del

29/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

La Corte:

 

Fatto

OSSERVA

Rilevato che nella controversia promossa da B.G. nei confronti del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, per ottenere il risarcimento, a titolo di responsabilità extracontrattuale, dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’infezione da virus dell’epatite C, contratta nell’espletamento della attività di operatore sanitario alle dipendenze della USL n. (OMISSIS), l’adito al Tribunale di Gela, riservatosi di decidere sull’eccezione d’incompetenza sollevata dal Ministero convenuto – per essere invece competente il Tribunale di Caltanissetta, foro erariale ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ. e del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6 – con ordinanza fuori dell’udienza, depositata il 29 ottobre 2008, ha ritenuto la propria competenza, fissando per il prosieguo della causa altra udienza alla quale ha rinviato la causa;

che avverso questo provvedimento il Ministero ha proposto istanza di regolamento di competenza, deducendo la violazione degli artt. 409, 442 e 25 cod. proc. civ., nonchè del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6, in relazione all’art. 42 cod. proc. civ., in quanto la controversia non ha natura assistenziale ma risarcitoria, per cui devono applicarsi le disposizioni dettate dal denunciato art. 25 cod. proc. civ. e R.D. n. 1611 del 1933, art. 6;

che il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte;

che il B., dopo aver resistito con scritture difensive, ha depositato anche memoria;

che va innanzitutto disattesa l’eccezione dedotta dal resistente di tardività dell’istanza per regolamento di competenza, sotto il profilo che la notificazione è stata eseguita nei suoi confronti il 15 dicembre 2008, oltre quindi il termine dei trenta giorni dalla comunicazione in data 13 novembre 2008, del provvedimento impugnato all’Avvocatura Distrettuale di Caltanissetta, in quanto in caso di notificazione a mezzo posta, a norma dell’art. 149 c.p.c., comma 3, (comma aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, lett. c)) la notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario, qui avvenuta, secondo quanto risulta in atti l’11 dicembre 2008;

che il ricorso è tuttavia inammissibile, in quanto, alla stregua dell’orientamento confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia 12 maggio 2008 n. 11657, ove si è affermato “Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicando”, il provvedimento qui impugnato ha natura di ordinanza, e non può essere considerato una decisione che pregiudichi la risoluzione della questione sulla competenza, non risultando che il giudice, riservatosi all’udienza del 29 ottobre 2008 sulla richiesta di ammissione della consulenza tecnica di ufficio e “vista l’eccezione di incompetenza”, avesse invitato le parti a precisare le conclusioni;

che le spese del regolamento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Ministero ricorrente al pagamento in favore del resistente, delle spese del presente procedimento, liquidate in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

 

 

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