Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15238 del 22/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 22/07/2016), n.15238
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4162-2014 proposto da:
G.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei
termini previsti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
ORDINE MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI VIBO VALENTIA, in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.
LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
CIUFOLINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CATERINA
INZILLO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTRO SALUTE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
TRIBUNALE VIBO VALENTIA;
– intimati –
avverso la decisione n. 13/2013 della COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI
LE PROFESSIONI SANITARIE di ROMA, depositata il 19/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che:
Come si apprende dal controricorso presentato dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Vibo Valentia, in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. Maria Caterina Inzillo:
con atto notificato il 7 gennaio 2013 il dott. G.G.A. ha proposto ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione affari odontoiatrici (CAO) presso l’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Vibo Valentia, con la quale gli veniva comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione di Odontoiatra per la durata di mesi sei. Con tale ricorso chiedeva la revoca e, pertanto, l’annullamento della decisione adottata dall’Ordine dei Medici e chirurghi di Vibo Valentia, decidendo che il dott. G.G. non aveva commesso alcuna delle violazioni contestate; in subordine, chiedeva che la sanzione irrogata fosse sostituita con una meno afflittiva D.P.R. n. 221 del 1950, ex art. 31 ed, in ulteriore subordine, fosse modificato il quantum della sospensione nel termine minimo di un mese.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
alla data del 24 febbraio 2014, come segnalato dalla cancelleria, il ricorso di cui si dice, non è stato depositato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.; va pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso.
Il Collegio, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare all’Ordine dei medici chirurghi odontoiatri di Vibo Valentia le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge, dichiara che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrentì, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera del Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016