Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15238 del 21/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15238 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 20826-2014 proposto da:
PAOLO DI GRAVIO, procuratore della società KING SRL, e di
PETRICCA PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIEDILUCO 9, presso il proprio studio, giusta procura a margine del
controricorso notificato;
– ricorrentecontro
INTESA SAN PAOLO SPA;
– intimata avverso la sentenza n. 12059/2014 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Data pubblicazione: 21/07/2015

R.g.n. 20826-14 (c.c. 10.6.2015)

Ritenuto quanto segue:
§1. L’Avvocato Paolo Di Gravio, qualificandosi come procuratore della
soc. King s.r.l. e di Petricca Piero nel giudizio [….] definito con la sentenza
del 04/04/2014 n. 12059″ della Corte di cassazione ha proposto istanza di
correzione di errore materiale riguardo alla sentenza n. 12059 del 29 maggio
2014, con cui questa Corte ha pronunciato sul ricorso n.r.g. 16573 del 2008,

proposto dalga” s.p.a. Intesa San Paolo contro il Petricca, in proprio e nella
qualità di legale rappresentante di detta società.
§2. All’istanza di correzione, che lamenta l’omessa distrazione delle
spese del giudizio di cassazione, a favore dell’istante, non v’è stata resistenza
dell’ intimata.
§3. Dovendosi il ricorso trattare ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. giusta il
secondo comma dell’art. 391-bis c.p.c., veniva redatta relazione, che veniva
notificata all’istante unitamente al decreto di fissazione dell’odierna
adunanza.
Considerato quanto segue:
§1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le
seguenti considerazioni:
<<[...] §3. L'istanza di correzione — che deve essere decida a norma dell'art. 380-bis c.p.c. - appare improcedibile. L'art. 391-bis c.p.c. dice che l'istanza deve essere proposta a norma dell'art. 365 e ss. c.p.c. e, quindi, parte ricorrente avrebbe dovuto osservare la norma dell'art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., cioè depositare copia autentica della sentenza da correggersi non autentica. Viceversa, ha prodotto una copia informatica estratta da una rivista on line, cioè lus explorer. L'esistenza della causa di improcedibilità, una volta ricordato che «Il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso, fermo restando che, 3 Est. Cs. Raffaele Frasca R.g.n. 20826-14 (c.c. 10.6.2015) concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, il ricorso (o l'istanza) debbono essere notificati all'uno e all'altro.» (Cass. (ord.) n. 15346 del 2011), rende irrilevante la circostanza della mancata notificazione del ricorso al Petricca integrazione del contraddittorio nei riguardi del medesimo.». §2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere. §3. Il ricorso è, pertanto, dichiarato improcedibile. Non è luogo a provvedere sulle spese del procedimento. P. Q. M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 10 giugno 2015. nella duplice qualità. Circostanza che avrebbe dovuto comportare un ordine di

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