Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15238 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/06/2017, (ud. 09/02/2017, dep.20/06/2017),  n. 15238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28509-2013 proposto da:

R.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IERADI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO MARCO CAPORALE;

– ricorrente –

contro

VP TRADING SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2354/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato Ieradi Antonio difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 19.7.2005, V.P. Trading s.r.l. chiese ed ottenne dal Tribunale di Treviso un decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 26.920,32 oltre accessori nei confronti di R.P..

A sostegno della domanda – dopo aver premesso che, a seguito della dichiarazione di fallimento della società (OMISSIS) s.r.l. ed al relativo concordato fallimentare omologato, essa era divenuta cessionaria di tutte le attività di tale società – espose che la somma ingiunta costituiva il corrispettivo di una fornitura effettuata dalla suddetta (OMISSIS) in favore del R. e da quest’ultimo non saldata. L’intimato propose opposizione deducendo di aver estinto il debito mediante pagamento e produsse una quietanza di (OMISSIS) datata 14.1.1997.

Con sentenza del 20.10.2009 il tribunale respinse l’opposizione e confermò il decreto.

R.P. impugnò la sentenza chiedendone l’integrale riforma e V.P. Trading si costituì domandandone invece la conferma, previa declaratoria di inammissibilità delle nuove produzioni effettuate dall’appellante nel giudizio.

La Corte d’Appello di Venezia respinse il gravame.

A sostegno della decisione, dopo aver dichiarato l’inammissibilità delle produzioni effettuate dall’appellante, rilevò – a conferma di quanto già statuito dal tribunale – che la quietanza costituiva confessione stragiudiziale non opponibile all’assuntore del concordato fallimentare e che, per il resto, difettava una valida prova del pagamento da parte del debitore, in specie per il fatto che gli assegni prodotti al riguardo dal ricorrente recavano solo la copia del frontespizio.

Avverso tale decisione R.P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

L’intimata non ha svolto attività difensive.

La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 9.2.17, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 345 c.p.c., dolendosi del fatto che la corte d’appello non abbia ammesso le produzioni documentali da lui effettuate in sede di gravame in quanto sprovviste del carattere di indispensabilità di cui all’art. 345 c.p.c. nel testo vigente all’epoca. Nel mezzo di gravame si argomenta che dette produzioni (documenti bancari volti a dimostrare la negoziazione degli assegni che il primo giudice aveva giudicato inidonei a fornire la prova del pagamento) integrerebbero quelle già tempestivamente effettuate in primo grado, e, come tali, sarebbero destinate a rafforzare la dimostrazione di circostanze di fatto già oggetto di discussione fra le parti.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 2704 c.c., nonchè vizi di motivazione in relazione alla ritenuta inopponibilità della quietanza all’assuntore del concordato fallimentare. Secondo il ricorrente la quietanza rilasciata il 14.1.1997 dalla (OMISSIS) in bonis sarebbe stata opponibile alla V.P. Trading s.r.I., avendo quest’ultima acquistato il credito per cui è causa il 5 dicembre 2002, ossia in epoca successiva alla data certa (2 agosto 2001) in cui tale fattura era stata spedita per raccomandata postale dal signor R. all’avvocato Carli, legale del Fallimento (OMISSIS), per contestare la pretesa di pagamento da quest’ultimo avanzata.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 2733, 2735 e 2729 c.c., artt. 115, 116 e 215 c.p.c., nonchè vizi di motivazione, in relazione all’omessa valutazione della prova costituita dalla quietanza in relazione all’estinzione del credito pecuniario, peraltro fatta oggetto di istanza di verificazione disattesa.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 2729 c.c., del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizi di motivazione, in relazione alla portata probatoria degli assegni. Assume in tal senso che la corte d’appello avrebbe ignorato il valore di questi ultimi di prova del pagamento, quantomeno a livello indiziario, omettendo di considerare elementi che ne consentivano una tale valutazione pur in assenza di una dimostrazione certa dell’identità del beneficiario del relativo importo.

Osserva il Collegio che il primo mezzo di gravame propone una questione – quella relativa all’ammissibilità dei documenti in appello – di cui le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite dalla Sezione Terza con l’ordinanza n. 22602 del 7 novembre 2016. Appare conseguentemente opportuno rinviare la discussione del ricorso in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

PQM

 

Dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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