Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15238 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 16/07/2020), n.15238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25611-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A., M.C.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA AREZZO 15A, presso lo studio dell’avvocato MARCO

VALENTINOTTI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 826/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l’atto con il quale l’Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di un immobile sito in (OMISSIS) L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ritenendo che l’atto impugnato non fosse adeguatamente motivato;

che contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale la quale dichiarava inammissibile l’appello perchè tardivo, in quanto la sentenza è stata depositata il 2 dicembre 2015 e l’appello risulta spedito l’8 giugno 2016, ben oltre il termine lungo per la sua impugnazione;

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre il contribuente si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 31370 del 2019 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 51, 53, 20 e 38, nonchè degli artt. 327 e 155 c.p.c., in relazione alla L. n. 260 del 1949, art. 1, in quanto, premesso che i sei mesi del termine lungo cadevano il 2 giugno 2016 (festa della Repubblica Italiana), giorno festivo e che pertanto l’ultimo giorno utile per la proposizione dell’appello veniva prorogato al successivo venerdì 3 giugno 2016, sia l’avviso di ricevimento che l’elenco delle raccomandate, che reca la data e il timbro dell’ufficio postale, attestano validamente che la spedizione dell’appello (momento al quale occorre guardare per valutare la tempestività o meno dell’appello stesso) è avvenuta proprio il 3 giugno 2016 e quindi in tempo utile.

Il motivo di ricorso è infondato.

Occorre dapprima ricordare che l’avviso di ricevimento non può – nel caso di specie – essere considerato utile al fine della prova della data di spedizione perchè la data è scritta a mano e non vi è il timbro datario delle Poste italiane e nel processo tributario non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione della sentenza (Cass. SU n. 13452 del 2017).

Inoltre, quanto all’elenco di trasmissione

delle raccomandate, è vero che questa Corte ha affermato che nel giudizio tributario la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale (Cass. 29 settembre 2017, n. 22878); nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poichè la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (Cass. 4 giugno 2018, n. 14163).

Tuttavia, pur risultando nella specie agli atti l’elenco delle raccomandate spedite – che ha quale destinatario l’avv. Marco Valentinotti, presso cui sono domiciliati i contribuenti – il relativo timbro dell’Ufficio postale, peraltro neppure apposto per intero, reca una data non univocamente leggibile sia relativamente al giorno (sembrerebbe trattarsi di un tre, ma non con certezza) sia – e soprattutto – relativamente al mese (dal momento che sembrerebbe leggersi un otto, ossia il mese di agosto, al contrario di quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate nel suo ricorso, secondo cui il timbro recherebbe la data del 3 giugno 2016, termine ultimo per impugnare la sentenza, depositata il 2 dicembre 2016 e non notificata alla controparte poichè il 2 giugno 2016 era un giorno festivo, la festa della Repubblica Italiana), cosicchè non può dirsi provato che l’appello sia stato proposto in tempo.

Ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.000, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA