Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15238 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 01/06/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 01/06/2021), n.15238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26934-2016 proposto da:

R.P., R.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE

ARCANGELIS, rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO GRACIS;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. COSTANZA 27,

presso lo studio dell’avvocato LUCIA MARINI, che la rappresenta e

difende;

– GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

FALLIMENTO SOCIETA’ (OMISSIS) GIA’ IN LIQUIDAZIONE, C.I.,

C.D., A.T.I. ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE IDRECO S.P.A.,

PANELLI IMPIANTI ECOLOGICI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 668/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 06/07/2016 R.G.N. 1323/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. PAGETTA ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO, che ha concluso per l’accoglimento dell’ottavo e nono

motivo, inammissibili o rigettabili gli altri, assorbito l’ultimo;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GRACIS;

uditi gli avvocati: GIUSEPPE CILIBERTI (per GENERALI S.P.A.);

Avvocato ELISA MARINI per delega verbale Avvocato LUCIA MARINI (per

la PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO).

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.C. e R.P., premesso che il genitore R.B., operaio alle dipendenze di Italcostruzioni s.r.l., subappaltatrice di (OMISSIS) a r.l., nell’esecuzione dei lavori commessi a quest’ultima dalla Provincia Autonoma di Trento, era deceduto in conseguenza della caduta da una scala di circa 3 metri mentre controllava il getto di cemento all’interno di una colonna in costruzione, dedotta la violazione di molteplici misure antiinfortunistiche, hanno convenuto in giudizio la Provincia Autonoma di Trento, (OMISSIS) soc.c.oop. a r.l. e Italcostruzioni s.r.l. chiedendo il risarcimento del danno morale da perdita di relazione parentale e del danno successorio da perdita della vita del loro congiunto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Parte attrice ha fondato la responsabilità delle società edili presenti in cantiere, appaltatrice e subappaltatrice, sul disposto degli artt. 2055,2049,2050 e 2087 c.c.; quella dell’ente territoriale, sull’art. 28 Cost., sull’art. 2049 c.c. e sulle disposizioni del D.Lgs. n. 494 del 1996, per avere il responsabile dei lavori, ingegnere G., dipendente della Provincia Autonoma di Trento, omesso di vigilare sulle opere oggetto di appalto; ciò sia nella fase di progettazione, con particolare riguardo alle scelte tecniche adottate, sia nella fase dell’esecuzione, con particolare riguardo alla organizzazione delle operazioni di cantiere.

2. Il giudice di primo grado ha dichiarato che l’infortunio si era verificato per responsabilità attribuibile per il 60% a R.B. e per il 40% a (OMISSIS) s.r.l. e condannato quest’ultima al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 40.000,00 ciascuno, oltre accessori, respingendo ogni ulteriore domanda; in particolare, ha respinto la domanda nei confronti della Provincia Autonoma di Trento e dichiarato inammissibili le domande proposte contro Italcostruzioni s.r.l. e quelle contro le persone fisiche di C.I. e C.D. nonchè contro ATI, condannando Assicurazioni Generali s.p.a., chiamata in causa a titolo di manleva da (OMISSIS) a r.l., a rimborsare quest’ultima di quanto obbligata a versare agli attori, al netto della franchigia contrattuale.

3. La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado nel resto confermata, ha dichiarato che l’infortunio in oggetto si era verificato per responsabilità attribuibile nella misura del 60% a (OMISSIS) soc. coop a r.l. e per il 40% a R.B. ed ha condannato la società a pagare in favore dei di lui figli, R.C. e R.P., la somma di Euro 147.365,4 ciascuno, oltre interessi legali; ha condannato Assicurazioni Generali s.p.a. a tenere indenne (OMISSIS) soc. coop a r.l. di quanto questa era tenuta a versare a titolo di risarcimento del danno e di rifusione delle spese legali, detratta la franchigia.

3.1. Per quel che ancora rileva, la Corte di merito, pacifico che il R. fosse un caposquadra alle dipendenze di Italcostruzioni s.r.l., subappaltatrice di (OMISSIS) s.c. a r.l. e che operasse in cantiere secondo le direttive impartite dall’ing. C., direttore tecnico di quest’ultima società, ha osservato che dagli atti del procedimento penale originato dall’infortunio a carico di C.I. quale legale rappresentante di (OMISSIS) s.c. a r.I., di C.A. quale legale rappresentante di Italcostruzioni e di C.D. quale direttore tecnico di cantiere, per il delitto di omicidio colposo e violazione delle misure antiinfortunistiche, definito con pena patteggiata, emergeva che il giorno precedente all’incidente due funzionari della Provincia di Trento, l’ing. G. e l’assistente G., recatisi sul cantiere, alla presenza del C. e del caposquadra R., verificavano che era rimasto disatteso il divieto impartito il giorno precedente di accedere all’area transennata perchè pericolosa (area ove il giorno dopo sarebbe caduto il R.), con sospensione dei lavori fino a che non fossero state messe in sicurezza le passerelle non protette; il mancato rispetto del divieto aveva costituito una grave violazione da parte dell’infortunato, caposquadra ed operaio esperto, al quale andava ascritta una responsabilità pari al 40% nella produzione dell’accaduto; la maggiore responsabilità, pari al 60%, era configurabile nei confronti dell’ing. C. e quindi di (OMISSIS) s.r.l. per la condotta omissiva del proprio dipendente, dal momento che la violazione del divieto di accedere nell’area pericolosa non poteva avvenire per la semplice iniziativa del R. e che il getto di calcestruzzo, nel corso del quale era avvenuto l’incidente, comportava un’attività ben più complessa di quella che si sarebbe svolta nell’arco temporale di una distrazione del direttore tecnico, come sostenuto; non poteva essere invocata una responsabilità per cose in custodia essendo i fatti accaduti più per l’azione dell’operaio che per le cose in custodia, non dotate di un dinamismo proprio nè di una potenzialità lesiva in sè considerata; era da escludere la responsabilità della Provincia Autonoma di Trento essendo stata raggiunta la prova che la stessa aveva esercitato la sorveglianza dovuta quale committente delle opere a nulla rilevando che la stessa non avesse nominato un responsabile della sicurezza poichè sarebbe bastato, per evitare l’incidente, l’osservanza delle direttive impartite dall’ing. G. sussisteva la responsabilità solidale di (OMISSIS) coop s.r.l. e di Italcostruzioni s.r.l., società entrambe compresenti in cantiere e quindi con obbligo di sorveglianza di tutti i lavoratori; la posizione di Assicurazioni Generali s.p.a. non mutava in relazione all’accertata responsabilità solidale di Italcostruzioni s.p.a, in quanto. tenuta ai sensi dell’art. 2 delle condizioni generali del contratto di assicurazione.

3.2. In ordine alla quantificazione del danno, la Corte di merito ha fatto riferimento alle media prevista dalle tabelle milanesi in vigore nell’anno 2012 ed essendosi gli attori surrogati a (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di Assicurazioni Generali s.p.a. invocando l’obbligo di manleva, osservato che gli stessi avevano diritto di ricevere l’intera somma per come liquidata dalla Corte, detratta la franchigia, e non anche quanto liquidato dall’INAIL a titolo di rendita che spetta ai congiunti quali eredi del de cuius; ha escluso i presupposti per la liquidazione, iure hereditatis, del danno tanatologico; ciò sul rilievo che a tal fine era necessario che la morte del congiunto fosse sopravvenuta dopo un periodo di tempo apprezzabile dall’infortunio e non immediatamente, come nel caso di specie.

4. Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso R.C. e R.P. sulla base di undici motivi; la Provincia Autonoma di Trento ha depositato controricorso nonchè ai sensi dell’art. 372 c.p.c. documentazione relativa alla notificazione della sentenza di appello; Generali Italia s.p.a. ha resistito con controricorso; gli intimati Fallimento Soc. consortile a r.l. (OMISSIS), già in liquidazione, C.I., C.D., ATI Associazione Temporanea di Imprese Idreco s.p.a. -Pannelli Impianti Ecologici, non hanno svolto attività difensiva.

5. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., nonchè documentazione relativa all’ammissibilità del ricorso per cassazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la sentenza impugnata pronunziato sulla domanda, pur espressamente svolta in appello dai danneggiati (e comunque rilevabile d’ufficio, trattandosi di verificare l’esistenza di una causa di nullità del contratto di subappalto, versato in giudizio, dal quale sorgevano precisi doveri protezionistici a carico dei soggetti stipulanti), in ordine alla qualificazione del rapporto di fatto tra la Italcostruzioni s.r.l., la società (OMISSIS) e l’operaio R., rapporto che assume riconducibile ad un’ipotesi di intermediazione vietata ai sensi della L. n. 1369 del 1960, art. 1, con applicabilità della presunzione di cui all’ultimo comma dell’articolo citato; tale questione era stata dedotta con il secondo motivo dell’appello degli originari ricorrenti, motivo che la sentenza impugnata aveva affermato essere parzialmente fondato. Secondo parte ricorrente, nel caso dovesse ritenersi il rigetto implicito di tale motivo, allora la sentenza di appello sarebbe viziata da carenza di motivazione non risultando percepibili le ragioni alla base della statuizione di rigetto della censura.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, mancata applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, commi 3 e 5, e dell’art. 1421 c.c., per non avere la sentenza di appello dichiarato, di ufficio, la nullità del contratto di lavoro subordinato intercorso tra il lavoratore deceduto e la subappaltatrice Italcostruzioni; tanto alla luce dell’appendice contrattuale al contratto tra la subappaltante (OMISSIS) e Italcostruzioni con la quale la prima si era assunta l’obbligo di mettere a disposizione della seconda tutti i mezzi ed i capitali per la realizzazione dell’opera subappaltata; in conseguenza, trovava applicazione, alla stregua della L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 5, la presunzione iuris et de iure circa un diretto rapporto di lavoro dipendente tra il R. e (OMISSIS) a.r.l., che risultava pertanto tenuta all’adozione delle pertinenti misure antinfortunistiche.

Sostiene che nel caso dovesse ritenersi il rigetto implicito della domanda di accertamento della nullità del contratto di lavoro subordinato tra il de cuius e l’appellata Italcostruzioni e quindi dell’avvenuta costituzione ex lege di un rapporto tra l’imprenditore committente interponente e l’operaio vittima di infortunio, allora la decisione avrebbe dovuto considerarsi impugnata residualmente, anche per gli evidenziati errores iuris, essendo la relativa nullità rilevabile alla luce delle prove ridette e grandemente incidente sul riparto dei doveri in tema di sicurezza.

3. Con il terzo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo valorizzato dalle parti e consistente nell’addendum n. 1 al contratto di subappalto tra la società (OMISSIS) e la società Italcostruzioni dal quale emergeva la circostanza del rilevante apporto di mezzi e capitali fornito dalla appaltatrice-sub committente alla formale datrice di lavoro del R..

4. Con il quarto motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, apparenza di motivazione con riguardo all’esonero dalla responsabilità della committente Provincia Autonoma di Trento; il giudice di appello non aveva, infatti, chiarito le fonti normative di riferimento nel delineare i limiti dell’obbligo di sicurezza a carico dell’ente territoriale a Provincia. In questa prospettiva richiama il contenuto del settimo motivo del proprio atto di gravame con il quale aveva formulato una serie di denunzie incentrate sugli inadempimenti ascritti alla Provincia Autonoma, con conseguenze sulla garanzia dell’osservanza dell’obbligo di sicurezza sul cantiere nel quale avvenivano i lavori affidati in appalto.

5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “malgoverno” delle norme di legge e di regolamento disciplinanti l’istituto della Direzione dei Lavori pubblici (L. n. 90 del 1955, art. 18, Legge Provincia di Trento n. 26 del 1939, art. 42), per avere la Corte di merito ritenuta adempiuta l’obbligazione di vigilanza connessa con il ruolo di direttore dei lavori rivestito dall’ing. G., dipendente dell’ente pubblico committente, in forza dell’assunto che un altro ingegnere, G., Capo dell’ufficio di progettazione dell’ente pubblico, si era, “a titolo personale”, recato in cantiere – per “coprire” l’assenza del Direttore dei lavori -in ferie da alcuni giorni-, dando disposizioni teoricamente salvavita ma, di fatto, incapaci di evitare la precipitazione dall’alto del R., stante l’omessa installazione delle misure collettive di sicurezza e la mancanza fisica sul cantiere, la mattina dell’incidente, del Direttore dei lavori G. o, comunque, di un suo ausiliario, direttore operativo o ispettore di cantiere, onde verificare il rispetto del P.O.S e comunque delle buone pratiche prevenzionistiche ispirate al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3 e all’art. 2087 c.c.; alla stregua di tali disposizioni infatti si imponeva la installazione dei parapetti sulle passerelle e sui ponteggi oppure di regolamentari trabattelli in fase di edificazione dei pilastri; la ricostruzione della sentenza impugnata, confermativa di quella di primo grado nel ritenere che l’intervento di altro dipendente della Provincia, collega del G., avesse comportato una totale sostituzione e immedesimazioni tra i due, entrambi ingegneri, si poneva in violazione a quanto previsto dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 23 v art. 123 e dal Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici; in questa prospettiva evidenziava l’inosservanza dell’obbligo di sicurezza a carico del G. sotto il profilo della mancata vigilanza sui lavori anche in relazione al fatto che lo stesso, in ferie, non aveva lasciato nell’ufficio i piani della sicurezza delle imprese esecutrici dei lavori a disposizione, magari, dell’ispettore di cantiere.

6. Con il sesto motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omessa applicazione del regolamento di attuazione della Legge Quadro n. 109 del 1994 in materia di Lavori Pubblici, emanato con D.P.R. n. 554 del 1999 – e quindi in vigore dal 13.5.2000, con efficacia ex art. 232, seppure con riguardo all’organizzazione ed al funzionamento della stazione appaltante, anche alle lavorazioni già in corso – ed in particolare degli artt. 123, 124, 125, 126 e 127 per i quali il direttore dei lavori in un appalto pubblico vigila non solo che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ma anche interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore dell’opera pubblica in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto, assegnando ai direttori operativi del suo ufficio il compito di controllare, quando svolga anche le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore del cantiere ovvero delegando agli assistenti di essere presenti a tempo pieno sul cantiere.

6.1. Ascrive alla sentenza impugnata la totale mancata comprensione dei compiti del Direttore dei lavori, non limitabili al solo fatto della sorveglianza ma estensibili ad una serie ben più articolata di prestazioni prevenzionali nella fattispecie totalmente pretermesse e poste dagli attori alla base della richiesta di rispondenza dell’Ente pubblico.

7. Con il settimo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o mancata applicazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2, come sostituito dal D.Lgs. n. 528 del 1999, art. 6; ciò con riferimento al fatto che i soggetti contemplati da tali disposizioni, anch’essi debitori di sicurezza verso gli operai impegnati nell’esecuzione dell’opera pubblica, dopo avere fatto impartire al solo ing. C., direttore tecnico dell’impresa appaltatrice dei lavori civili, gli ordini di sospensione dei lavori nella zona più pericolosa, invece di ripresentarsi in cantiere all’indomani mattina onde verificare il rispetto o meno della disposizione prevenzionistica impartita dal G. nel giorno precedente, avevano atteso le ore 10,30 prima di telefonare al legale rappresentante della subappaltatrice, C.A., per riprenderlo in merito alla condotta disobbediente e pericolosa dei suoi operai tenuta nella giornata precedente; la condotta del G. non salvava dal giudizio di sostanziale inottemperanza al dovere di sorveglianza imposto dal Decreto Cantieri n. 494 del 1996, art. 6, comma 2, posto che il dovere di sicurezza è riferibile anche alla committente qualora si verifichi in concreto l’incidenza della sua condotta nella causazione dell’evento, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri eseguiti dallo stesso committente, dovendosi escludere il carattere meramente formale delle verifiche di cui al D.Lgs. n. 496 del 1996, art. 6.

8. Con l’ottavo motivo di ricorso deduce malgoverno del combinato disposto dell’art. 1227 c.c., comma 1 e art. 2087 c.c. nonchè del D.P.R. n. 626 del 1994, art. 4, comma 4 lett. l; censura la sentenza impugnata per avere ritenuto il R. corresponsabile nella misura del 40% in relazione al verificarsi dell’infortunio in quanto aveva violato l’ordine proveniente dal dipendente della Provincia Autonoma di Trento, di non recarsi nella zona situata al terzo piano dell’edificio fino a quando le passerelle non fossero state messe in sicurezza con dei parapetti; la affermazione di corresponsabilità non considerava che la violazione ascritta al dipendente era frutto dell’ordine, adottato in violazione D.P.R. n. 626 del 1994, art. 4, comma 4, lett. l, con il quale l’ing. C., Direttore tecnico della società (OMISSIS), aveva disposto la prosecuzione dei lavori; tanto imponeva di ascrivere alla esclusiva responsabilità datoriale l’infortunio verificatosi ed escludeva la configurabilità a carico del lavoratore di un concorso colposo nella produzione dell’evento.

9. Con il nono motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del combinato disposto da un lato dell’art. 1227 c.c., comma 1 e art. 2043 c.c. e dall’altro degli artt. 40 e 41 c.p. per avere la Corte di merito ritenuto fatto colposo del creditore (dell’obbligo di sicurezza), rilevante anche ai fini della riduzione del risarcimento del danno, la violazione commessa dall’operaio dell’ordine impartito dal G. di divieto di accedere alla zona di edificazione dei pilastri; sostiene che, come attestato dai documenti in atti, il Direttore dei Lavori non aveva effettuato nel giorno dell’infortunio ed in quelli precedenti alcun sopralluogo sul cantiere, in quanto in ferie; in questa prospettiva assume la carenza di giuridicità dell’ordine proveniente dall’ing. G. in quanto mero dipendente della Provincia e non Direttore dei Lavori nonchè la genericità del contenuto della misura preventiva adottata che asserisce intesa solo a prevenire la caduta dalle passerelle e non anche dalle scale appoggiate ai pilastri erigendi, circostanza questa dirimente nell’escludere la rilevanza causale del mancato rispetto da parte del lavoratore dell’ordine di servizio dato dal G..

10. Con il decimo motivo di ricorso deduce omessa applicazione alla fattispecie di tutta la normativa prevenzionale introdotta con la legge Merloni ter e con il relativo regolamento n. 554/1999 nonchè con il D.Lgs. n. 494 del 1996 (cd. decreto cantieri), come modificato dal D.Lgs. n. 528 del 1999, ascrivendo alla sentenza impugnata di non avere preso posizione sulla questione pregiudiziale relativa all’applicabilità al subappalto di lavori pubblici provinciali di ingegneria civile, autorizzato dalla Provincia appaltante, della l’intera disciplina prevenzionistica a carico della committenza.

11. Con l’undicesimo motivo deduce nullità della sentenza nella parte in cui indicava quale codifensore della Provincia autonoma di Trento l’Avv. Claudio Bartoli mero domiciliatario; deduce inoltre nullità della notifica della sentenza effettuata a mezzo p.e.c. da parte del detto domiciliatario nonchè della comparsa conclusionale dell’8.5.2016 e della replica del 30.5.2016 dallo stesso versate in giudizio nel grado di appello a mezzo deposito telematico con sua firma digitale, prive di quella del difensore costituito.

12. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono da respingere.

Si premette che le censure articolate con i motivi in esame devono essere lette alla luce del principio dispositivo ed in particolare del principio della domanda che informa il processo civile e che è destinato a riflettersi sulla verifica dell’interesse ad impugnare configurabile solo in relazione ad una domanda ritualmente e tempestivamente introdotta nel giudizio di merito.

Nello specifico, il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso postulano la rituale e tempestiva proposizione di una domanda intesa a far valere la esistenza, ai sensi della L. n. 1369 del 1960, art. 1, di un’interposizione di manodopera vietata tra la appaltatrice società (OMISSIS) e la società Italcostruzioni, formale datrice di lavoro di R.B.; si assume infatti la operatività della presunzione di cui alla L. cit., art. 1, comma 5, per effetto dell’appendice contrattuale al contratto di appalto tra la subappaltante (OMISSIS) e Italcostruzioni con la quale la prima società si sarebbe assunta l’obbligo di mettere a disposizione della seconda tutti i mezzi ed i capitali per la realizzazione dell’opera subappaltata.

12.1. Parte ricorrente, in violazione dell’onere di specificità dell’impugnazione, non ha dimostrato di avere tempestivamente e ritualmente proposto la domanda in oggetto nel giudizio di merito.

A tal fine non si rivela sufficiente il richiamo alla esposizione dello sviluppo della vicenda processuale riportato nella sentenza di appello, con il quale parte ricorrente ha dichiaratamente inteso assolvere all’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione (ricorso, pag. 4); nello storico di lite della sentenza impugnata non è dato, infatti, rinvenire la proposizione di alcuna domanda di accertamento della illecita interposizione di manodopera; nè essa è desumibile dagli specifici titoli di responsabilità risarcitoria invocati a carico delle due società dagli odierni ricorrenti quali ricostruiti dal giudice di appello (sentenza, pag.10, primo capoverso); elementi utili nel senso preteso dagli odierni ricorrenti non si rinvengono nel richiamo alle “domande versate in giudizio dagli odierni ricorrenti avanti il Tribunale di Bresca in 1 grado” (ricorso, pag. 25 e sg.) in quanto nella relativa esposizione si fa riferimento a talune circostanze di fatto senza chiarire la cornice giuridica nella quale le stesse dovevano essere inquadrate in funzione della domanda proposta; in particolare, premesso che tali circostanze fattuali si configurano come astrattamente idonee a fondare la responsabilità di (OMISSIS) s.r.l. sia quale subcommittente dei lavori affidati a Italcostruzioni, sia sotto il profilo della diretta responsabilità datoriale per violazione dell’art. 2087 c.c., costituiva onere degli odierni ricorrenti, onere in concreto non assolto, dimostrare che tale compendio di allegazioni era destinato a sorreggere, accanto alla domanda di riconoscimento della responsabilità solidale della sub committente (OMISSIS) per fatto del proprio dipendente, anche una domanda di accertamento della diretta responsabilità della detta società per violazione dell’art. 2087 c.c., quale effettiva datrice di lavoro, domanda veicolata mediante la deduzione di un’interposizione fittizia di manodopera ai sensi della L. n. 1369 del 1960.

12.2. Da tutto quanto sopra consegue, con riferimento al primo motivo di ricorso, il difetto di interesse ad impugnare; la mancata rituale e tempestiva proposizione di una domanda di accertamento della illegittima interposizione di manodopera non consente, infatti, di prefigurare un risultato giuridicamente utile dall’eventuale accoglimento del motivo in esame; analogamente, in relazione al secondo motivo in quanto la denunzia del mancato rilievo di ufficio della nullità del contratto di (sub)appalto tra (OMISSIS) e Italcostruzioni richiedeva, in ossequio al principio dispositivo, la dimostrazione della proposizione di una domanda nell’ambito della quale era destinato a collocarsi il rilievo (anche) di ufficio della prospettata nullità; parimenti è da affermare in relazione al terzo motivo: l’errore ricostruttivo ascritto con tale motivo al giudice di appello, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, implicava anch’esso la proposizione di una domanda di accertamento della illecita intermediazione, nel contesto della quale era destinata ad assumere rilievo decisivo la mancata considerazione del contenuto dell’addendum destinato ad integrare, secondo la prospettazione dei ricorrenti, la presunzione di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 5.

13. Il quarto motivo di ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha respinto la domanda risarcitoria nei confronti della Provincia Autonoma di Trento ritenendo raggiunta la prova che la stessa aveva esercitato la sorveglianza dovuta quale committente delle opere affidate in appalto; a nulla rilevava che l’ente non avesse nominato un proprio responsabile della sicurezza poichè ad evitare l’incidente sarebbe bastato che il R. e il C. si attenessero all’ordine impartito dal funzionario Grof il giorno prima dell’infortunio.

In altri termini, la Corte di appello, ha ritenuto, con accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che il possibile nesso causale tra l’inosservanza degli obblighi di sicurezza prefigurati a carico della Provincia Autonoma di Trento quale committente pubblico e l’evento infortunistico in esito al quale il R. era deceduto, era stato interrotto dal comportamento del funzionario dell’ente il quale aveva disposto la immediata sospensione dei lavori e fatto transennare il cantiere.

13.1. Tali ragioni, nei loro profili fattuali e giuridici, sono quindi agevolmente percepibili e escludono la denunziata apparenza di motivazione, configurabile solo allorquando la motivazione benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 03/11/2016 n. 22232), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 07/04/2017 n. 9105) oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 18/09(2009 n. 20112).

14. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile in quanto, pur formalmente denunziando di violazione e falsa applicazione di plurime norme di diritto, risulta in concreto inteso a sollecitare una diversa ricostruzione della concreta fattispecie sotto il profilo della sussistenza del nesso causale tra le dedotte inosservanze degli obblighi in tema di sicurezza imposte al committente pubblico e il verificarsi dell’infortunio, nesso che si assume non essere stato interrotto dall’intervento con il quale il G., funzionario della Provincia Autonoma di Trento – il giorno prima dell’infortunio aveva disposto la sospensione dei lavori nell’area interessata ed il relativo transennamento.

14.1. Tali doglianze sono inidonee alla valida censura della decisione ove si consideri che l’accertamento relativo al venir meno del nesso causale tra le condotte (in tesi) omissive ascritte alla Provincia e l’infortunio occorso al R., costituisce per costante giurisprudenza di questa Corte accertamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass. 03/11/2011 n. 22759, in motivazione; Cass. 04/12/ 2001, n. 15311; Cass. 01/07/1998, n. 6449, in motivazione; Cass. 19/01/1998, n. 447), censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e, quindi, alla stregua dell’attuale configurazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mediante deduzione di omesso esame di un fatto, nel senso di fatto storico fenomenico- controverso e decisivo, evocato nel rispetto della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (v. per tutte Cass. Sez. Un. 07/04/2014 n. 8053), non prospettato, neppure formalmente, dall’odierna parte ricorrente.

15. Il sesto motivo di ricorso deve essere respinto per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle che hanno determinato il rigetto del motivo precedente.

Occorre ribadire che le violazioni configurate a carico della Provincia Autonoma di Trento con particolare riferimento al ruolo del G., Direttore dei lavori in un appalto pubblico, ed alla conseguente necessità, alla luce delle disposizioni richiamate, di proficua interlocuzione con l’appaltatore dell’opera pubblica anche in funzione della sicurezza dei lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’appalto, da realizzarsi anche mediante delega ad altri funzionari dell’ente di compiti di vigilanza e controllo circa il rispetto del piano di sicurezza, in relazione alla pretesa azionata dagli odierni ricorrenti non assumono rilevanza ex se ma solo quale fonte di responsabilità risarcitoria ove le violazioni ascritte all’ente pubblico possano porsi in rapporto di causalità con il verificarsi dell’evento.

16. Ciò posto la sentenza impugnata ha dimostrato di ritenere, conformemente a quanto affermato dal giudice di primo grado che l’intervento del G. (riferibile alla Provincia, per il ruolo da questi rivestito) ha interrotto il possibile nesso causale tra le dette omissioni e l’evento infortunistico. Tale accertamento di fatto, rispondente a criteri di logicità e congruità, poteva essere incrinato solo dalla denunzia di vizio di motivazione articolata in conformità dell’attuale configurazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (per cui si rinvia al paragrafo 14.1.). Le censure articolate da parte ricorrente, viceversa, si limitano a contrapporre a quella fatta propria dalla Corte di merito, una diversa e a sei- più favorevole ricostruzione della concatenazione della sequenza causale alla base dell’evento infortunistico; esse si sostanziano, quindi, in un mero dissenso valutativo rispetto alle conclusioni attinte dal giudice di merito, dissenso intrinsecamente inidoneo a evidenziare l’errore in tesi ascritto alla sentenza impugnata.

17. Per considerazioni analoghe deve essere respinto il settimo motivo di ricorso il quale non è idoneo ad incrinare l’accertamento del nesso di causalità alla base del decisum della sentenza impugnata per le ragioni sopra esplicitate (v. paragrafo 14.1.), dovendo ulteriormente osservarsi che la questione posta con riferimento alla necessità per l’ente pubblico di una verifica diretta dell’approntamento delle misure di sicurezza e della costante presenza sui luoghi del relativo personale, questione non trattata dal giudice di merito, si configura quale novum inammissibile in sede di legittimità; costituiva, infatti, onere di parte ricorrente, onde impedire una valutazione di novità della questione, di allegare l’avvenuta deduzione di tale questione innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminarne il merito (Cass. 09/08/ 2018, n. 20694; Cass. 13/06/ 2018, n. 15430; Cass. 18/10/2013, n. 23675), come viceversa non è avvenuto.

18. L’ottavo motivo di ricorso è fondato.

La sentenza impugnata ha affermato essere di tutta evidenza che la violazione da parte del caposquadra R. del divieto di accesso all’area transennata, formulato dal G., configurò a carico di questi una grave omissione. Ha ritenuto, tuttavia, che la maggiore responsabilità per l’accaduto dovesse essere attribuita alla condotta omissiva del direttore tecnico C., presente in cantiere il giorno dell’incidente, “dal momento che la violazione del divieto di accedere alla zona pericolosa non poteva avvenire per la semplice iniziativa di R. e che il getto di calcestruzzo comportava un’attività ben più complessa di quella che si sarebbe svolta nell’arco temporale di una distrazione del direttore tecnico (come sostenuto nella comparsa di risposta di primo grado a pag. 4 dove si legge che il C. si era ritirato in ufficio, e non sapesse dell’autonoma iniziativa del R.) pur non potendosi escludere del tutto il concorso colposo dell’infortunato, per la qualifica di caposquadra e quindi di operaio esperto come manifestatosi anche in occasione del diverbio con il G.; se veramente il C. avesse voluto che fosse rispettato l’ordine impartito dal G. avrebbe dovuto dare ordine di sospendere le operazioni di gettata del cemento previste per il giorno successivo, mentre l’arrivo della betoniera in cantiere dimostra che tutto era pronto per tale incombente e, secondariamente, proprio perchè era stato presente al diverbio del giorno prima, quand’anche fosse stato all’oscuro dell’arrivo della betoniera, avrebbe dovuto assicurarsi che quel giorno il R. non si avvicinasse all’area inaccessibile per il divieto”.

18.1. Da tanto si evince che la sentenza impugnata ha mostrato di collocare la condotta dell’infortunato all’interno di un contesto di lavoro nel quale era prefigurata, comunque, una continuazione dell’attività, nello specifico attraverso operazioni di gittata di cemento, nonostante il divieto posto dalla Provincia committente tramite il proprio dipendente G..

Tale ricostruzione fattuale non consente di sussumere tout court la condotta del R. nell’ambito di un fattore causale concorrente nella causazione dell’infortunio.

18.2. Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell’evento dannoso; in particolare, tanto avviene quando l’infortunio si sia realizzato per l’osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l’infortunio scaturisca dall’integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonchè esigibili ex ante ed idonee ad impedire, il verificarsi dell’evento nonostante l’imprudenza del lavoratore, che in questa ipotesi degrada a mera occasione dell’infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante (Cass. 15/07/2020 n. 15112; Cass. 15/05/2020 n. 8988; Cass. 25/11/2019 n. 30679; Cass. 05/12/2016 n. 24798).

La sentenza impugnata si discosta da tali indicazioni posto che l’affermazione di una percentuale di responsabilità in capo al R. per il verificarsi dell’infortunio che ne aveva provocato il decesso non è coerente con l’accertamento fattuale alla base del decisum.

Si impone pertanto la cassazione in parte qua della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice per la complessiva rivalutazione alla luce del principio affermato.

19. L’accoglimento dell’ottavo motivo di ricorso assorbe la necessità di esame del nono e del decimo motivo.

20. L’undicesimo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità.

Parte ricorrente, in violazione dell’onere sancito a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non dimostra mediante la trascrizione dei pertinenti atti di riferimento del giudizio di merito, che l’Avv. Claudio Bertoli era solo domiciliatario e non anche procuratore, codifensore, della Provincia Autonoma di Trento.

21. Al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie l’ottavo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il nono ed il decimo motivo e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

 

 

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