Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15237 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 23/06/2010), n.15237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A. e M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 51/29/07, depositata il 17 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

OSSERVA

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia del territorio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 51/29/07, depositata il 17 maggio 2007, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio (Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Taranto) contro la sentenza di primo grado, avendo il giudice a quo ritenuto che l’impugnazione risulta sottoscritta dal direttore del terzo reparto, ovverosia da soggetto la cui capacità processuale, non risultando direttamente supportata dalla norma (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2), deve trovare supporto nel rilascio di apposita delega da parte del titolare della funzione, delega da ritenere nella specie insussistente in assenza di indicazione nell’atto d’appello.

I contribuenti intimati G.A. e M.C. non si sono costituiti.

2. Il ricorso, con il quale si contesta l’anzìdetta ratio decidendi, appare manifestamente fondato, in applicazione del principio secondo il quale, in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio del Ministero delle finanze (oggi ufficio locale dell’Agenzia fiscale) nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura: ne discende che, nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell’atto d’appello dall’ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile, ancorchè recante in calce la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare (o, come nella fattispecie, la firma del direttore di un reparto), finchè non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà (da ult., Cass, n. 874 del 2009; cfr., già, Cass. nn. 12768 del 2006 e 13908 del 2008).

3. In conclusione, sì ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

 

 

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