Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15237 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 03/12/2015, dep. 22/07/2016), n.15237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17373-2013 proposto da:

M.P., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1365/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

22/03/2013, depositata il 09/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con atto di citazione del 28 febbraio 1995, B.A., in qualità di proprietaria di un immobile sito in (OMISSIS), conveniva in giudizio M.G., proprietario di un immobile limitrofo, sovrastante la proprietà attorea, contestando la realizzazione di un accesso a una autorimessa sotterranea, la cui copertura, circondata da una ringhiera di ferro, raggiungeva quasi il muro divisorio, consentendo una veduta diretta sul fondo dell’attrice, in deroga a quanto pattuito con due atti notarili del 21 novembre 1950 e del 18 aprile 1951.

Il Tribunale di Napoli, nella resistenza della controparte, rigettava le domande attoree con la sentenza n. 6407 del 30 maggio 2003, avverso la quale interponeva gravame B.A..

Con sentenza depositata in data 9 aprile 2013 e non notificata, nella resistenza degli eredi di M.G., nel frattempo deceduto, la Corte di Appello di Napoli accoglieva parzialmente l’impugnazione, condannando i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi.

MA.Ce., + ALTRI OMESSI B.A. non ha svolto difese in sede di legittimità.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo la reiezione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale i soli M. hanno depositato atto di rinuncia al ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Occorre preliminarmente rilevare che l’atto di rinuncia fatto pervenire dai M. soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c. sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione limitatamente a dette parti. Nè rileva ai fini dell’estinzione del processo la circostanza che la rinuncia non risulti accettata dall’intimata B., non applicandosi l’art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione. La rinuncia non ha infatti carattere “accettizio” (non richiede cioè l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali) (Cass. 23 dicembre 2005 n. 28675). Inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., Sez. Un., 9 marzo 1990 n. 1923; Cass. 7 luglio 1986 n. 4446).

Venendo al merito del ricorso, permanendo una situazione di interesse quanto a MA.Ce., che non risulta avere sottoscritto la rinunzia, vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: te censure dedotte, da valutarsi nell’ordine successivamente esposto, non appaiono suscettibili di accoglimento.

Con le doglianze di cui alle lett. A), B) e D), strettamente connesse e dunque suscettibili di congiunta valutazione, i ricorrenti, nel denunciare la violazione delle norme enunciate in ricorso, nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, deducono che il giudice de quo avrebbe erroneamente riconosciuto un aggravamento della preesistente servitù di veduta, sulla base di una valutazione solo parziale delle relnioni dei consulenti tecnici d’uifficio, nonchè delle caratteristiche oggettive e strutturali dell’opera contestata.

E’ opportuno premettere che, pur formulando il mezzo in relazione a una violazione di legge, i ricorrenti deducono, in sostanza, un vizio di motivazione, rientrante nel campo applicativo della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19881 del 2014.

Ciò precisato, il giudice distrettuale, pur conscio dell’apparente contraddittorietà delle due c.t.u. espletate nel corso del giudizio di merito, ha espressamente precisato che esse “in realtà, non paiono poi arrivare a risultati inconciliabili tra loro, ma anzi si integrano” reciprocamente (v. pag. 7 del provvedimento impugnato).

Secondo il giudice, infatti, alla stregua dei rilievi dei due ausiliari, emerge che “attraverso la nuova struttura realizzata nella proprietà M. si è venuta a creare una più ampia servitù di veduta sulla proprietà sottostante dell’appellante (odierna resistente), in quanto la maggiore superficie del solaio, edificato in luogo del precedente spiazzo-giardino (piazzo precedente di mq 72, attuale di mq 93) non rispetta la distanza legale dell’art. 905 c.c.” (v. pag. 8).

Allo stesso tempo, la condanna dei ricorrenti alla rimozione della ringhiera in ferro, e dunque al ripristino dell’originario cordolo in muratura, fa comprendere come tale nuovo elemento strutturale abbia ulteriormente favorito un esercizio illegittimo della veduta, contribuendo all’aggravamento della suddetta servitù.

Il giudice de quo, pertanto, attraverso una valutazione comparativa delle caratteristiche oggettive dell’opera contestata e dello status quo ante – fondata sui dati estrapolati dalle due c.t.u. sopracitate, la cui interpretazione, al di là del vizio dell’omessa motivazione, qui non riscontrabile, non può essere contestata in sede di legittimità – ha ritenuto sensibilmente ampliato il vincolo gravante sul fondo servente, la cui gravità non può essere misurata in termini meramente economici, incidendo essa, in primo luogo, sul valore non patrimoniale e costituzionalmente garantito della riservatezza.

Un corrispondente giudizio di infondatezza sembra doversi esprimere anche per il terzo motivo d’impugnazione, il quale nega l’esistenza stessa di una servitù di veduta, tipicamente “apparente”, in quanto le opere permanentemente destinate al suo esercizio non sarebbero avvistabili dal fondo servente.

Difatti, l’esistenza di opere visibili e permanenti, lungi dal configurare un requisito costitutivo della servitù in questione, la quale pur necessita di un mezzo “fisico” attraverso il quale poter essere esercitata, rileva unicamente quale presupposto di un eventuale acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, precluso, all’opposto, per le cosiddette servitù “non apparenti” (ex multis, Cass. n. 1043 del 2001; n. 321 del 1998; n. 2188 del 1975).

Una ricostruzione di senso contrario, del resto, sarebbe illogica ancor prima che iniqua, in quanto escluderebbe l’esistenza della servitù, e dunque delle conseguenti forme di tutela del proprietario del fondo servente, sulla base di una circostanza di fatto che, anche laddove sussistesse, non ostacolerebbe l’effettiva esplicazione della facoltà di prospicere consentita dall’opera contestata, seppur non visibile.

Infine, non appare suscettibile di accoglimento neppure l’ultima censura avanzata dai ricorrenti, secondo i quali il giudice d’appello avrebbe erroneamente ordinato la riduzione in pristino della costruzione, avendo essi già adottato una misura idonea a impedire l’esercizio della servitù di veduta stillando limitrofo, ossia il posizionamento di una cancellata per piante rampicanti di circa 1,80 m d’altezza.

Al di là dell’effettiva idoneità dell’installazione a precludere la vista sul fondo servente, tale deduzione appare inconferente rispetto alle affermazioni del giudice de quo, il quale ha rilevato la “assenza di specifica e necessaria domanda di parte appellata sull’adozione di specifici diversi accorgimenti, che impediscano l’esercizio illegittimo della veduta” (v. pag. 8).

Tale omissione preclude, in presenza di una domanda di controparte volta a ottenere l’eliminazione dell’opera, l’adozione di accorgimenti alternativi rispetto alla demolizione delle porzioni immobiliari costituenti il corpus della violazione denunciata (da ultimo, v. Cass., n. 14194 del 2011), nonchè la possibilità di determinare nel corso del giudizio di esecuzione gli interventi in concreto più idonei a impedire la veduta illegittima, essendo tale possibilità comunque subordinata all’adozione di una corrispondente sentenza di condanna da parte del giudice del merito.

Per tali motivi, sembrano sussistere i presupposti per procedere in camera di consiglio ai sensi del combinato disposto degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., potendosi ivi rilevare la manifesta infondatezza del ricorso.”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio e conseguentemente va respinto il ricorso.

Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità in mancanza di difese svolte dall’intimata B..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater la Corte è tenuta a dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il ricorso per intervenuta rinuncia rispetto ai M.;

rigetta il ricorso proposto da MA.Ce..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte di Cassazione, il 3 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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