Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15237 del 20/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 20/06/2017, (ud. 09/02/2017, dep.20/06/2017),  n. 15237

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1776-2013 proposto da:

C.M. (OMISSIS), P.S. (OMISSIS), CONIUGI,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO VII N. 466, presso

lo studio dell’avvocato MONICA AGOSTINO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ALBERTO SEGGIO per proc. speciale del 26/1/2017 rep.

n. 3358;

– ricorrenti –

contro

ISMEA ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE P.I.

(OMISSIS) IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

DI PORTO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2804/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito l’Avvocato Campanelli Giuseppe con delega depositata in udienza

dell’avv. Seggio Alberto difensore dei ricorrenti che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. Incardona Ivan con delega depositata in udienza

dell’avv. Di Porto Andrea difensore del controricorrente che si

riporta alle difese in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.S. e C.M. ricorrono per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda con cui l’ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – aveva chiesto pronunciarsi la risoluzione di diritto del contratto del (OMISSIS) con cui la stessa ISMEA aveva loro venduto, con patto di riservato dominio, un terreno con annesso fabbricato sito in agro di Agrigento, condannando gli odierni ricorrenti al rilascio del fondo e dichiarando il diritto dell’ISMEA di trattenere le rate di prezzo versate.

A fondamento della propria decisione la corte territoriale argomentava che i signori P. e C. erano incorsi nell’inadempimento (mancato pagamento di due rate annuali consecutive del prezzo del fondo) a cui l’art. 6 del contratto di compravendita dedotto in giudizio collegava la risoluzione automatica del contratto e l’insorgenza del diritto dell’ISMEA a trattenere le rate di prezzo precedentemente versate.

In particolare la corte capitolina escludeva la vessatorietà della clausola contrattuale di cui al suddetto art. 6 sulla scorta della seguente triplice argomentazione:

– in primo luogo perchè il contratto dedotto in giudizio era stato stipulato prima che la L. n. 52 del 1996, (legge comunitaria 1994) introducesse nel Titolo 2 del Libro 4 del codice civile il Capo 14 – bis (Dei contratti del consumatore);

– in secondo luogo perchè i signori P. e C. non avevano acquistato il fondo per cui è causa nella qualità di consumatori, trattandosi di acquisto pertinente all’esercizio della loro attività imprenditoriale agricola;

– in terzo luogo perchè il contratto era stato stipulato in forma pubblica notarile, con conseguente esclusione della possibilità di invocare l’esistenza di squilibri nella posizione dei contraenti.

La corte d’appello, inoltre, disattendeva l’eccezione con cui gli acquirenti, invocando l’esercizio del potere giudiziale di riduzione della penale, chiedevano la restituzione almeno parziale delle somme da loro versate titolo di rate del prezzo del fondo; secondo la corte d’appello, il richiamo dei signori P. e C. al potere giudiziale di riduzione della penale contrattuale non era pertinente alla fattispecie in esame, in quanto il diritto dell’ISMEA di trattenere le rate di prezzo versate non era qualificabile come penale contrattuale, ma si ricollegava “ad un espresso patto negoziale connesso per un verso alla natura di bene produttivo oggetto del contratto (azienda agricola), per altro verso al valore compensativo, per l’uso fatto del bene, delle rate versate nel tempo, ove l’acquirente si sia resa inadempiente e l’effetto traslativo sia svanito” (pag. 5, ultimo cpv, della sentenza).

Il ricorso per cassazione si articola su tre motivi.

L’ISMEA ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 9.2.17, per la quale solo i ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa (per il tramite dell’avv. Seggio, costituitosi in sostituzione del precedente difensore) e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso – rubricato con promiscuo riferimento al vizio di omesso esame di fatto decisivo ed al vizio di violazione delle norme relative all’istruttoria nel giudizio civile e delle norme sul giusto processo – si censura la sentenza gravata per essersi la corte distrettuale pronunciata nonostante la mancanza, in atti, della c.t.u. estimativa del valore del compendio immobiliare de quo.

In particolare i ricorrenti deducono che all’udienza del 9/12/11, facente seguito ad un rinvio concesso per la ricostruzione dei fascicoli di ufficio, la corte d’appello avrebbe trattenuto la causa in decisione nonostante “le contestazioni promosse da parte del difensore dell’appellante”. I ricorrenti specificamente lamentano che la corte d’appello non abbia rimesso la causa sul ruolo per consentire la ricostruzione della consulenza tecnica di ufficio e delle consulenze di parte.

Il motivo va disatteso perchè i ricorrenti, per un verso, non deducono di aver chiesto alla corte d’appello, nella suddetta udienza del 9/12/11, di rimettere la causa sul ruolo per produrre la ricostruzione dei documenti che, in ipotesi, ancora mancassero dal fascicolo d’ufficio e, per altro verso, non specificano per quale ragione il contenuto della relazione peritale di cui si lamenta l’omessa riacquisizione al fascicolo rileverebbe per attingere la ratio decidendi della sentenza gravata, fondata esclusivamente sull’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 6 del contratto dedotto in giudizio.

Con il secondo motivo – rubricato con promiscuo riferimento al vizio di omesso esame di fatto decisivo ed al vizio di violazione dell’art. 1469 bis c.c. (nel testo anteriore alla modifica di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 142) – si censura la statuizione con cui la sentenza gravata ha negato la qualificazione come vessatoria, ai sensi della menzionata disposizione, alla clausola di cui all’art. 6 del contratto dedotto in giudizio. Al riguardo nel motivo si argomenta che:

1) la L. n. 52 del 1996, art. 142 costituiva mera esecuzione della direttiva comunitaria, self executing 93/13/CEE;

2) l’impresa agricola dei ricorrenti aveva forma giuridica di ditta individuale e l’acquisto del terreno era stato da loro effettuato personalmente, cosicchè ai medesimi andava riconosciuto lo status di consumatori;

3) la corte distrettuale avrebbe errato nell’escludere l’applicazione del regime delle clausole vessatorie agli atti stipulati per mano di notaio, in quanto la forma pubblica dell’atto non era di per sè garanzia del fatto che le clausole contrattuali costituissero l’esito di una trattativa e non di una mera adesione.

La prima doglianza è priva di concludenza, posto che il contratto dedotto in giudizio risale al 1981, ossia ad epoca anteriore non soltanto a entrata in vigore della legge comunitaria 1994, ma anche all’emanazione della direttiva comunitaria 93/13/CEE; in linea di diritto, d’altra parte, l’affermazione della corte territoriale secondo cui la disciplina dei contratti del consumatore non si applica al contratto dedotto in giudizio, perchè esso è stato concluso prima che tale disciplina entrasse in vigore, è allineata principi espressi da questa Corte (cfr. Cass. 15871/10: “Le disposizioni di cui agli artt. 1469 – bis e ss. c.c., aventi ad oggetto i contratti conclusi dai consumatori, introdotte dalla L. 6 febbraio 1996, n. 52, art. 25, non si applicano ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore, salvo quelle che contengono regole di carattere processuale, in virtù del principio generale di irretroattività della legge.”; nello stesso senso, Cass. 11200/03).

La seconda doglianza è travolta del rigetto della prima.

La terza doglianza è infondata alla stregua del principio, più volte affermato da questa Corte (cfr. sentt. n. 193/92, n. 4188/98, n. 18917/04) che le clausole inserite in un contratto notarile, ancorchè si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non sono qualificabili come “predisposte” dal medesimo, ai sensi ed agli effetti dell’art. 1341 c.c., e, quindi, ancorchè vessatorie, non abbisognano di specifica approvazione.

Con il terzo motivo – rubricato con promiscuo riferimento al vizio di omesso esame di fatto decisivo ed al vizio di violazione dell’art. 1526 c.c., – si censura la statuizione della sentenza gravata che ha disatteso l’istanza degli odierni ricorrenti di restituzione delle rate di prezzo versate e si argomenta che, ai sensi del secondo comma dell’art. 1526 c.c., la corte territoriale avrebbe dovuto limitare l’indennità da loro dovuta all’ISMEA, a titolo di compenso del godimento del fondo, in un importo, determinabile tramite c.t.u., inferiore alle rate versate.

Il motivo va rigettato.

In linea di diritto va preliminarmente osservato che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (cfr. sentt. n. 4208/01, n. 4969/07), l’art. 1526 c.c., comma 2, (che – nell’ipotesi in cui le parti abbiano pattuito, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore, il diritto del venditore di trattenere, a titolo di indennità, le rate di prezzo già versate attribuisce al giudice il potere di ridurre tale indennità) non impone una rigida correlazione all’entità del danno subito dal creditore (posto che non si tratta di risarcire un danno, ma, all’opposto, di diminuirne l’entità convenzionalmente stabilita); cosicchè la valutazione del giudice va condotta sul piano dell’equilibrio delle prestazioni.

Ciò premesso, il Collegio rileva che la corte capitolina ha disatteso la domanda degli odierni ricorrenti di restituzione delle rate di prezzo versate in base al rilievo che il patto contenuto nella clausola n. 6 del contratto inter partes risulterebbe “connesso, per un verso, alla natura del bene produttivo oggetto del contratto (azienda agricola), per altro verso al valore compensativo, per l’uso fatto del bene, delle rate versate nel tempo, ove l’acquirente si sia resa inadempiente e l’effetto traslativo sia svanito”; in tal modo la corte territoriale ha appunto operato quella valutazione sul piano dell’equilibrio delle prestazioni che rientra nei poteri del giudice di merito e che in questa sede è possibile censurare, sotto il profilo del vizio motivazionale, solo mediante la deduzione, non svolta nel ricorso di circostanze specifiche, decisive per ribaltarla, dedotte in sede di merito di merito e trascurate dalla corte d’appello.

In definitiva il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola e le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA