Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15237 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 16/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 16/07/2020), n.15237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11033-2016 proposto da:

SIELEVA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO, in persona del

Liquidatore Giudiziario pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MESSINA 30, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO MANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA CONCETTA CATERA;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO TORINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIAMPIERO D’AGATA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 106/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 16/02/2016, R.G.N. 650/2010.

Fatto

PREMESSO

che con sentenza n. 106/2016, depositata il 16 febbraio 2016, la Corte di appello di Catania ha accertato – in totale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa – il diritto di T.A., già collaboratrice della società SIEL S.r.l. dall’1/4/1998 al 22/2/2000 con mandato di procacciatrice di affari per la zona di Siracusa e provincia, al pagamento sia delle provvigioni maturate nel corso del rapporto, sia di quelle successive alla sua risoluzione, e, previa C.T.U., ha condannato la preponente al pagamento della somma complessiva di Euro 40.949,09 oltre accessori;

– che la Corte ha rilevato, a sostegno della propria decisione, come il contratto di procacciamento non prevedesse distinte provvigioni, per la sola promozione dell’affare (stipula del contratto di manutenzione dell’impianto), da un lato, e per la successiva attività di riscossione dei relativi canoni, dall’altro, ma una provvigione unica, ad avvenuto pagamento degli stessi da parte del cliente, per l’intera durata del contratto: con la conseguenza che, se poteva dirsi che il compenso per la (eventuale) attività di riscossione fosse comunque compreso nella provvigione pattuita, non poteva al contrario sostenersi – diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado – che, in mancanza di attività di riscossione, non spettasse alla procacciatrice alcun compenso, posto che, in tal caso, sarebbe rimasta priva di remunerazione l’obbligazione essenziale del contratto;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società SIELEVA S.r.l. (già SIEL S.r.l. e SIELEVA S.p.A.) in liquidazione e concordato preventivo, con quattro motivi, cui ha resistito la T. con controricorso;

rilevato:

che con il primo motivo di ricorso viene dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. sul rilievo che con la memoria di costituzione in primo grado era stato eccepito l’avvenuto pagamento della somma (Euro 901,55) indicata dall’attrice come dovuta a saldo delle proprie spettanze e che tale importo era stato riconosciuto in favore della medesima, sebbene non fosse stata proposta domanda al riguardo, nè formulata alcuna contestazione, anche in relazione ai documenti prodotti a dimostrazione del pagamento;

– che con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1748 c.c., nella parte in cui è previsto che l’agente ha diritto alla provvigione (comma 1) “quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento”, ed una erronea lettura del contratto individuale;

– che con il terzo viene denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c., non avendo l’attrice assolto l’onere probatorio sulla stessa gravante in riferimento al fatto di aver adempiuto integralmente le obbligazioni nascenti dal contratto, in particolare di aver curato personalmente l’incasso dei canoni, ed esistendo anzi sul punto la prova contraria;

– che con il quarto viene dedotta la violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 112,132 e 134 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte di appello reso una motivazione incongrua e omesso l’esame di fatti decisivi (risoluzione consensuale del rapporto; ricezione di altra somma a fronte delle prestazioni eseguite, in aggiunta al saldo di Euro 901,55; omessa presentazione delle ricevute fiscali, nonostante il pagamento delle provvigioni fosse ad essa subordinato dal contratto individuale; irrilevanza della emissione delle fatture relative ai canoni di manutenzione);

osservato:

che i motivi dedotti risultano inammissibili;

– che, in particolare, si deve rilevare:

(a) quanto al primo, che è consolidato il principio di diritto, secondo il quale il ricorso per cassazione – in relazione al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 15952/2007, fra le molte conformi); mentre nel motivo in esame non sono trascritti, o riportati in modo puntuale ed esauriente, nè le difese della società nel giudizio di primo grado e i documenti dalla stessa prodotti, nè il verbale dell’udienza ex art. 420 c.p.c. quale sede della prima risposta utile, da parte dell’attrice, alle deduzioni della resistente;

– che, d’altra parte, il richiamo all’art. 112 c.p.c. non si confronta con l’orientamento, egualmente consolidato, secondo il quale può ritenersi violato il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (solo) nei casi in cui il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nella domanda, ovvero rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto, che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (cfr., in tal senso, fra le più recenti pronunce, Cass. n. 29200/2018);

(b) quanto al secondo motivo, che, pur deducendosi con esso il vizio di cui all’art. 360, n. 3, non vi sono specificamente indicate le affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, che si reputino in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non essendo altrimenti consentito alla Corte di cassazione di adempiere il proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della violazione denunciata (cfr. Cass. n. 16038/2013, fra le molte conformi);

– che, nella sostanza della censura proposta, il motivo si volge ad una critica dell’interpretazione del contratto individuale seguita nella sentenza impugnata e peraltro nell’inosservanza di Cass. n. 28319/2017, la quale ha precisato che la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole (invero, nel motivo in esame, neppure enunciate) di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (conforme, fra altre, Cass. n. 16987/2018);

(c) quanto al terzo motivo, che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di giudizio di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5): Cass. n. 13395/2018;

(d) con riferimento al quarto, che esso si risolve in considerazioni di merito ed in una istanza di rivisitazione e nuova valutazione dei fatti di causa, estranea alle funzioni assegnate a questa Corte di legittimità;

– che, d’altra parte, non risulta dimostrato che i fatti indicati come omessi ma decisivi siano da ritenersi effettivamente tali, e cioè idonei a determinare una diversa soluzione della controversia, a fronte della lettura data al contratto individuale dalla Corte di appello; nè dimostrato che taluni di essi, e così quelli descritti ai punti 3 e 4 (cfr. ricorso, pp. 13-15), siano stati anche dedotti nel giudizio di secondo grado;

– che al riguardo deve ribadirsi che l’art. 360 c.p.c., n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia (cfr. Cass. n. 23238/2017); con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U n. 8053/2014);

Diritto

RITENUTO

conclusivamente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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