Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15237 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 01/06/2021), n.15237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14778-2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dagli Avvocati PERGOLIZZI TOMMASA e PARISI ALFONSO MARIA;

– ricorrente –

contro

COMUNE MONTALBANO ELICONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 971/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata l’08/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione specializzata agraria, in accoglimento della domanda proposta dal Comune di Montalbano Elicona, dichiarò che S.A. deteneva senza titolo il terreno denominato “(OMISSIS)”, facente parte del territorio del Comune attore, ed ordinò al convenuto il rilascio dello stesso ed il pagamento della somma di Euro 5.556,60, con gli interessi dalle singole scadenze fino all’effettivo rilascio; rigettò tutte le altre domande delle parti e condannò il S. al pagamento delle spese processuali.

2. La pronuncia è stata impugnata dal convenuto soccombente e la Corte d’appello di Messina, Sezione specializzata agraria, con sentenza dell’8 novembre 2018, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal S. soltanto in appello era da ritenere tardiva, ma che comunque il Tribunale aveva correttamente affermato che tale legittimazione sussistesse, posto che l’azione di rilascio era stata intentata per occupazione sine titulo e che il S. si era difeso opponendosi alla domanda.

Ha poi aggiunto la Corte che anche l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del Comune era stata sollevata tardivamente in appello dall’appellante e che sotto questo profilo la decisione del Tribunale era corretta, perchè la domanda di rilascio proposta dal Comune si fondava sull’esistenza di un diritto di uso civico sul bosco in questione.

La Corte di merito ha poi respinto la richiesta di ammissione di una c.t.u. e di prova per testimoni, data l’irrilevanza dei capitoli di prova formulati e la sufficienza della documentazione esistente ai fini dell’accoglimento della domanda di rilascio.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Messina propone ricorso S.A. con atto affidato a due motivi.

Il Comune di Montalbano Elicona non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 81 c.p.c., sul rilievo che mancherebbe la legittimazione passiva del ricorrente e la legittimazione attiva del Comune.

Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere che il Comune di Montalbano Elicona non era proprietario del fondo di cui aveva chiesto la restituzione, poichè lo stesso era stato ceduto ad asta pubblica a tale Antonino Gufino; per cui l’originario attore era privo di legittimazione attiva.

2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1241,1321 e 2041 c.c., nonchè degli artt. 191 c.p.c. e ss..

Rileva il ricorrente di avere svolto lavori di miglioria non riconosciuti e di avere perciò diritto alla relativa compensazione con i canoni da pagare ed aggiunge che il mancato riconoscimento di ciò determinerebbe un indebito arricchimento in favore del Comune di Montalbano Elicona.

3. I due motivi, benchè del tutto diversi tra loro, possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi inammissibili per una serie di concorrenti ragioni.

Il ricorso, innanzitutto, è redatto con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), dal momento che non contiene un’esposizione sommaria dei fatti di causa, tale non potendo ritenersi il generico richiamo a parte della motivazione della sentenza impugnata e la trascrizione dei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado.

Ciò premesso, è evidente che le contestazioni del primo motivo si limitano ad affrontare il tema della legittimazione attiva del Comune di Montalbano Elicona, senza nulla dire in ordine alla questione della legittimazione passiva del ricorrente, convenuto in primo grado (sicchè su questo punto si è formato il giudicato). Con riguardo alla legittimazione del Comune, la censura non è conferente, perchè ignora l’affermazione della Corte di merito secondo cui il Comune era titolare di un diritto di uso civico e pone una questione, probabilmente nuova, tale da non poter essere esaminata in sede di legittimità, in quanto avente ad oggetto un atto di presunta vendita del fondo in questione. La censura, quindi, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Quanto al secondo motivo, esso è ugualmente inammissibile, perchè non si confronta con il contenuto della decisione impugnata, la quale ha affermato che i capitoli di prova erano inammissibili in quanto generici e comunque irrilevanti, perchè destinati a dimostrare miglioramenti non indennizzabili. La censura insiste sulla questione dei miglioramenti, lamenta un indebito arricchimento (mai fatto valere in sede di merito) e sostiene la necessità di una compensazione, in tal modo dimostrando di porre una questione non rilevante rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, trattandosi di causa esente per legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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