Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15236 del 23/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 23/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 23/06/2010), n.15236
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
T.B.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna n. 35/18/07, depositata il 22 maggio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 35/18/07, depositata il 22 maggio 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto a T.B., radiologo, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999/2002.
Il contribuente non si è costituito.
2. Il ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per insufficiente motivazione sul fatto decisivo della sussistenza di autonoma organizzazione (secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte), appare manifestamente fondato.
La motivazione della sentenza, infatti, si rivela effettivamente apodittica e comunque inadeguata, sia nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto che i costi inerenti all’attività esercitata negli anni in riferimento (Euro 26.926,00 per il 2002; Euro 27.025,00 per il 2001; Euro 37.787,00 per il 2000; Euro 11.616,00 per il 1999) sono correlati all’utilizzo di mezzi strumentali (macchine elettroniche, programmi, c.d. e beni mobili) aventi natura ausiliaria e quindi indispensabili per il tipo di attività esercitata in forma libero- professionale secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, sia per non aver tenuto in considerazione le – ulteriori – deduzioni contenute nell’atto di appello dell’Ufficio (e riportate nel ricorso), concernenti, fra l’altro, la presenza di beni strumentali del valore di circa L. 60.000.000.
3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato.”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010